CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 febbraio 2022
Cassazione n. 22353/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], 4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 5) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 21/02/2022 della Corte di appello di Messina, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Messina, emessa il 16 marzo 2021, ha confermato la responsabilità dei ricorrenti per i reati di intestazione fittizia di beni loro rispettivamente ascritti. Secondo le imputazioni, [OSCURATO:PERSONA], ricorrente già in passato sottoposto a misura di prevenzione personale, aveva ceduto agli altri imputati quote sociali e ruoli amministrativi di alcune compagini a lui riconducibili per sfuggire a misure ablative. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori e con distinti atti. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e nullità della sentenza impugnata per la omessa notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello. Agli atti non vi sarebbe la prova del perfezionamento del procedimento di notifica, posto che alla relata di notifica a mezzo posta per l'udienza del 21 febbraio 2022 non risulta allegato né un avviso di ricevimento né un plico di restituzione al mittente; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di intestazione fittizia di beni di cui al capo E. La condotta ascritta al ricorrente non sarebbe penalmente rilevante ex art. 512- bis, cod.pen., poiché l'attività della associazione dilettantistica sportiva «CSB Luisa» sarebbe stata, come risulterebbe dall'atto costitutivo acquisito, senza fini di lucro e non risultava alcun conferimento in danaro da parte dei sottoscrittori né agli stessi risulterebbero attribuite quote di capitale. Mancherebbe, quindi, il trasferimento fittizio di valori, denaro, beni o altre utilità. La sentenza, sul punto, si sarebbe limitata ad indicare il ruolo di segretario- tesoriere del ricorrente, non rientrante, in quanto tale, nella fattispecie contestata; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo. Non sarebbero emersi elementi dimostrativi della consapevolezza del ricorrente del fine di eludere le misure di prevenzione da parte del [OSCURATO:PERSONA], non essendo dimostrati rapporti personali tra gli imputati atti a giustificare siffatta conclusione; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, sproporzionato rispetto alle modalità del fatto ed alla capacità a delinquere del ricorrente. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce:1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo C. La Corte avrebbe basato la condanna sulle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], che non avrebbero potuto essere utilizzate nei confronti del ricorrente ed alle quali non si sarebbe affiancato nessun altro elemento di prova. Non vi sarebbe alcuna adeguata motivazione in ordine al dolo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo del reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo C. Egli non avrebbe preso parte alla compagine associativa di riferimento essendo solo un addetto alle pulizie all'oscuro delle intenzioni del Naccari, la cui conoscenza è stata ricavata sulla sola base del fatto che quest'ultimo coltivasse una relazione sentimentale con la madre del ricorrente. L'indicazione nel libro soci non sarebbe probante in assenza di elementi circa la sua consapevole compromissione nei fatti. Il ricorrente si duole anche del trattamento sanzionatorio inflittogli e del diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si invoca anche l'applicazione dell'art. 131-bis cod.pen.. 2.4. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non avendo la Corte tenuto conto della sua confessione. 2.5. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo D. Mancherebbe ogni congruo riferimento alla sussistenza del dolo. In ogni caso, il ricorrente si sarebbe limitato ad assumere la carica di vice- presidente in una associazione senza fine di lucro, non essendosi data dimostrazione del contrario. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, ad eccezione di quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sono fondati in ragione di quanto segue. 1. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente è stato condannato, nei due gradi di merito, per il reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo E.Quanto al primo motivo, che risulta infondato, risulta dagli atti - che la Corte ha potuto visionare stante la natura processuale della questione - che era stata effettuata la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il luogo di abitazione del ricorrente, da dove quest'ultimo risultava trasferito in altro luogo del quale non si era potuta conoscere l'ubicazione, come da informazioni assunte dall'incaricato della notifica. Ne era conseguita la notifica dell'atto al difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 157 comma 8 bis cod. proc. pen. il quale, tramite il suo sostituto presente alla prima udienza, nulla aveva eccepito in ordine ad una presunta irregolarità della notifica, che il ricorso sostiene erroneamente non essere stata effettutata senza richiamare nessuno dei dati indicati. 1.2. Non è fondato il secondo motivo. Il ricorrente deduce una violazione di legge - inerente alla stessa sussistenza del reato che non sarebbe configurabile in presenza di una mera investitura di una carica in seno ad una società - che non aveva formato oggetto dell'atto di appello ed il cui esame comporta accertamenti di merito sottratti all'attuale sede. Peraltro, dall'esame delle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado, conformi nel loro contenuto, risulta che il Talluto, non soltanto era indicato come segretario-tesoriere della CSB Luisa ASD, ma anche come socio fondatore, con consequenziale attribuzione di quote sociali; tale compagine era solo apparentemente finalizzata a scopi non lucrativi e dilettantistici, posto che, come le altre società indicate nelle altre imputazioni - con le quali, significativamente, condivideva il luogo di esercizio dell'attività - serviva a schermare la reale natura degli interessi gestiti dal Naccari per interposta persona, finalizzati all'organizzazione del gioco d'azzardo attraverso slot-machine, così come era stato evidenziato già dal Tribunale e confermato dalla Corte di appello (fgg. 10-13 della sentenza di primo grado, ove sono stati anche messe in rilievo alcune specifiche operazioni commerciali in favore del dante causa [OSCURATO:PERSONA]; fg. 11 della sentenza impugnata). 1.3. E' fondato il terzo motivo, inerente alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Nell'atto di appello il ricorrente - come gli altri, ad eccezione del [OSCURATO:PERSONA] - aveva censurato la sentenza di primo grado sotto il profilo della dimostrazione del dolo del reato. La censura andava ritenuta degna di approfondimento dal momento che il Tribunale, a proposito dell'elemento soggettivo in capo agli intestatari fittizi, si era limitato a sottolineare, a fg. 15 della sentenza di primo grado, elementi fattuali inerenti alla società [OSCURATO:SOCIETA] - che non riguarda il ricorrente né gli altri intestatari fittizi attuali imputati - al genere di attività esercitata ed alla predisposizione di mezzi al fine. Nulla, però, era stato precisato dal Tribunale in ordine alla consapevolezza degli intestatari fittizi circa il fatto che il [OSCURATO:PERSONA], attraverso l'indiscussa attività oggettiva di schermo della sua persona, volesse sfuggire alle misure di prevenzione. In punto di diritto, deve essere ricordato che il delitto previsto dall'art. 512-bis cod. pen. richiede che tutti i concorrenti nel reato abbiano agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, per la cui prova in giudizio non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità, sicché è imprescindibile, ai fini della sua punibilità, che l'intestatario fittizio sia a conoscenza del fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione con il dolo specifico di aggirarle (Sez. 2, n. 45080 del 14/10/2021, Tarasi, Rv. 282437; Sez. 6, n. 34667 del 05/05/2016, Arduino, Rv. 267705; Sez. 5, n. 18852 del 12/02/2013, Ferrigno, Rv. 256242). Nel caso in esame - e tenuto conto delle premesse indicate - la Corte di appello, a fg. 11 della sentenza impugnata, ha rimarcato la natura fittizia delle intestazioni al ricorrente ed agli altri imputati (puntualizzazione ancora inerente all'elemento oggettivo del reato), per poi adombrare la sussistenza del dolo con motivazione insufficiente. Non è stata compiuta un'opera di necessaria individualizzazione della prova con riguardo alle singole posizioni processuali, essendosi evocati, senza ulteriori specifiche, «gli stretti rapporti che i prevenuti coltivavano con il [OSCURATO:PERSONA], sovente per ragioni familiari»; considerazione vieppiù generica se si considera che al cospetto della Corte di appello vi erano ulteriori imputati che avevano rivestito lo stesso ruolo degli odierni ricorrenti ma che non avevano impugnato la sentenza di secondo grado, sicché non si comprende a quali dei numerosi interessati fosse riferibile l'asserzione e perché. Le considerazioni successive della Corte di appello, in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo agli intestatari fittizi, si rivelano apodittiche e tendenti ad invertire l'onere della prova, che non può fondarsi, stante la necessità della dimostrazione del dolo specifico in ragione del richiamato principio di diritto, sul semplicistico rilievo che gli imputati non avevano saputo fornire una spiegazione del perché avessero assunto solo formalmente cariche sociali o fossero intestatari di quote sociali del loro dante causa. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata con rinvio per approfondire la questione alla luce delle segnalate indicazioni giuridiche.Rimane assorbito il successivo motivo di ricorso inerente al trattamento sanzionatorio. 2. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente è stato condannato, nei due gradi di merito, per il reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo C. 2.1. Non è fondato l'assunto difensivo volto a sostenere la mancanza dell'elemento oggettivo del reato. E' lo stesso imputato, nell'atto di appello, ad affermare che egli aveva oggettivamente partecipato alla associazione sportiva dilettantistica CSB [OSCURATO:PERSONA], che, come le altre, era adibita a celare la reale attività nel settore del gioco d'azzardo riconducibile al [OSCURATO:PERSONA], non solo, come si sostiene in ricorso, in ragione della confessione di tale ricorrente, ma anche sulla base di elementi documentali e ricostruttivi - come l'ubicazione delle varie società in uno stesso luogo ove si esercitava il gioco d'azzardo ed ove il Naccari aveva il suo ufficio - che il ricorso non richiama, rivelandosi generico tanto quanto l'atto di appello. 2.2. Per quanto, invece, attiene alla sussistenza del dolo, valgono, nei confronti del ricorrente, le medesime considerazioni già evidenziate a proposito del [OSCURATO:PERSONA], stante la generalizzante motivazione adottata dalla Corte di appello sul punto e per le ragioni dette, alle quali si rinvia e che sorreggono l'annullamento della sentenza impugnata con assorbimento del secondo motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente è stato condannato, nei due gradi di merito, per il reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo C. 3.1. Anche nei confronti del ricorrente devono essere estese le valutazioni di non sufficienza della motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, con la consequenziale statuizione adottata; per il che, si rinvia alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con assorbimento degli altri motivi di ricorso inerenti al trattamento sanzionatorio, al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. 4. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente è stato condannato, nei due gradi di merito, per i reati di trasferimento fraudolento di valori di cui ai capi B, C, D ed E. Il ricorso è manifestamente infondato. Ci si duole soltanto e laconicamente del trattamento sanzionatorio, non rilevandosi, da un lato, che la confessione del ricorrente, sia pure parziale, era stata valutata dalla Corte ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; dall'altro, che la sentenza ha inflitto una pena prossima al minimo edittale, con aumenti assai contenuti per la continuazione, valorizzando le modalità del fatto ed, in particolare, il ruolo protagonistico assunto dall'imputato in tutta la vicenda processuale. Si ricordi che nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. 5. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente è stato condannato, nei due gradi di merito, per il reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo D. 5.1. Quanto alla sussistenza oggettiva del reato, è lo stesso imputato, nell'atto di appello, ad affermare che egli aveva partecipato alla associazione sportiva dilettantistica CBS [OSCURATO:PERSONA], che, come le altre, era adibita a celare la reale attività nel settore del gioco d'azzardo riconducibile al [OSCURATO:PERSONA] non solo in ragione della confessione di tale ricorrente, ma anche sulla base di elementi documentali e ricostruttivi - come l'ubicazione delle varie società in uno stesso luogo ove si esercitava il gioco d'azzardo ed ove il Naccari aveva il suo ufficio - che il ricorso non richiama, rivelandosi generico tanto quanto l'atto di appello. 5.2. Viceversa, anche nei confronti del ricorrente devono essere estese le valutazioni di non sufficienza della motivazione quanto all'elemento soggettivo del reato, con la consequenziale statuizione adottata; per il che, si rinvia alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza p