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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31273/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ALE di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;letta la memoria di replica del difensore dell’imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso insistendo nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma ha assoltoAlessia [OSCURATO:PERSONA] dal reato di diffamazione per particolare tenuità del fatto aisensi dell'art. 131 bis cod. pen.2.

Avverso la sentenza l'imputata propone ricorso, affidato ad un unicomotivo, che lamenta erronea valutazione delle prove e vizio di illogicità,contraddittorietà e di carenza della motivazione ed omesso esame di un fattodecisivo, in relazione all’art.192 cod. proc. pen.Si duole per il riconoscimento della causa di non punibilità di cuiall'art.131 bis cod. pen., pur in difetto degli elementi costitutivi del reato, e dellamancata assoluzione con la formula perché il fatto non costituisce reato ai sensidell’art.51 cod. pen.Si duole della mancata trascrizione della frase di [OSCURATO:PERSONA] che aveva datoorigine al dibattito sui social e che la sentenza impugnata avrebbe riportato soloil titolo del primo post pubblicato il 17 gennaio 2020 dalla persona offesa e nonanche il testo della querela da cui si sarebbe potuto comprendere il pensiero delquerelante, oggetto di critiche da parte della imputata e di altre persone.Si deduce che nella querela non è inserita la frase pubblicata nel post del20 gennaio 2020 e attribuito alla ricorrente.Con riguardo alla scriminante del diritto di critica si deduce che ilcontenuto della frase incriminata non avrebbe carattere diffamatorio in quantodestinata a porre in evidenze come il pensiero sessista, maschilista e razzista,suprematista della persona offesa non fosse compatibile con un giornalistainsignito di un premio pubblico, e che tale contenuto era volto a dimostrare chefosse “fuori di testa” chi proclamava teorie suprematiste, sessiste e razziste inviolazione dei principi fondanti la Repubblica e il diritto internazionale prevalentenell’ordinamento italiano, e a condannare.3.

Con la memoria di replica si reiterano le doglianze contenute nelricorso sul cui accoglimento si insiste.4.

Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è statotrattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testoriscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.Si è proceduto con rito cartolare e le parti hanno concluso come riportatoin epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Il primo ed unico motivo di ricorso è fondato.2.1 Va premesso che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione puòconoscere e valutare l'offensività della frase o dell’articolo che si assume lesivadella altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere inprimo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condottacontestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie,nonché l'eventuale sussistenza di una causa di giustificazione, al fine dipronunciare, se del caso, sentenza di annullamento senza rinvio perché il fattonon sussiste o perché il fatto non costituisce reato (vedi Sez. 5, n. 19889 del17/02/2021, Parrino, non massimata sul punto; Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019,dep. 2020, Fabi, Rv. 278145 – 01; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti,Rv. 261284; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706; Sez. 5, n.832 del 21/06/2005, Travaglio, Rv 233749); e ciò ovviamente il giudice dilegittimità può e deve fare anche sotto il profilo del dolo e della sussistenza dellascriminante del diritto di critica, allorquando gli stessi elementi evidenziati nellasentenza impugnata depongano per il difetto della componente soggettiva delreato (Sez. 5, Sentenza n. 2473 del 10/10/2019).È bene chiarire che tale principio non tende a derogare, per il reato didiffamazione, alle regole generali che sovrintendono ai compiti della Corte dicassazione e ai limiti del giudizio di legittimità, ma costituisce applicazione dellaregola di giudizio di cui all’art. 129, comma 1, cod. proc. pen. in forza dellaquale, in ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fattonon sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituiscereato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o chemanca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.

Comenoto l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizioulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche normeche regolano l'epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi delprocesso, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando inogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio della giurisdizione coneffettiva pienezza del contraddittorio (cfr. Sez.

U n. 12283 del 25/01/2005, DeRosa, Rv. 230529 – 01).

E, nel caso del giudizio di legittimità, l’epilogo decisorioè quello dell’art. 620, lettera l), cod. proc. pen. che, tra i casi di “annullamentosenza rinvio”, prevede l’ipotesi in cui la Corte di cassazione ritiene di poterdecidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e in ogni altrocaso in cui giudica superfluo il rinvio.Del resto, la Corte di cassazione si è ripetutamente pronunciata nel senso diritenere consentita l’adozione di una decisione di annullamento senza rinvio,applicando una formula di proscioglimento alla quale sarebbe comunque tenuto ilgiudice di rinvio, in ossequio ai principi di diritto enunciati in sentenza (cfr. Sez.5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox, in motivazione; Sez. 6, n. 18125 del22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555; Sez. 5, Sentenza n. 7694 del10/02/2026, Ianiri, Rv. 289324 – 01).2.2 Nella specie, quanto accertato dal Tribunale induce questo collegio arilevare l’operatività della causa di giustificazione del diritto di critica alla luce deiprincipi elaborati dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale.Secondo la ricostruzione del Tribunale, a seguito del post pubblicato sulprofilo Facebook dal giornalista [OSCURATO:PERSONA], dal titolo “[OSCURATO:PERSONA], il Granderecentemente dichiarato il candidato all’[OSCURATO:PERSONA] sono stufo in quantomaschio bianco di essere incolpato di tutto ciò che c’è di sbagliato in questomondo”, le espressioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] (“Poverino…. ha avuto unbrutto rapporto con la mamma… deve andare solo in psicoterapia… e starezitto”) denotano l’uso consapevole di parole ed espressioni socialmenteinterpretabili come offensive ma tenuto conto del complessivo contesto dialetticoin cui si è realizzata la condotta e valutati i toni utilizzati dalle agenti, pur gratuitie non pertinenti al tema in discussione, esse si appalesano, in punto divalutazione del requisito della continenza del linguaggio impiegato, lesive inminima portata della dignità professionale della persona offesa (che riceveva 141messaggi dal contenuto solidale sulla piattaforma Facebook e privati), dadenotare che la stima e la reputazione sono state scalfite dalle condotte solo peruna parte marginale, rimanendo invariata la valutazione della personalità moralee sociale del [OSCURATO:PERSONA] da parte degli altri a seguito dei messaggi offensivi ricevuti.I fatti contestati benché tipici antigiuridici e colpevoli manifestanoun’offensività scarsa, priva dei connotati di gravità.Dall’esame del contenuto del post, trascritto integralmente nel ricorso,risulta altresì che questo ribadiva “la libertà degli uomini di desiderare una donnache stia un passo indietro a loro e che la propaganda femminista di odio neiconfronti dei maschi e delle femmine tradizionali, è divenuta insopportabile inquesta sua imposizione del pensiero politicamente corretto”, e che [OSCURATO:PERSONA] nonavrebbe dovuto scusarsi (“senza scusarti”), e che tale frase era espressione disessismo e offendeva la dignità della donna tanto che aveva provocato critichenel mondo politico e culturale, tant’è che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva ritrattato lafrase e aveva presentato scuse pubbliche.

Nel secondo post del 20 gennaio2020, dal titolo “Sulla violenza e la libertà di pensiero”, il [OSCURATO:PERSONA] dichiarava diessersi limitato a riportare, senza farlo proprio, il pensiero di [OSCURATO:PERSONA], e divolere solo difendere la libertà di espressione, ribadendo che c’era stato undibattito acceso e che ci sono anche le femministe “più o meno organizzate”.2.3 Orbene, secondo ius receptum la valenza offensiva di una determinataespressione deve essere riferita al contesto nel quale è stata pronunciata.Occorre calibrare la portata di una espressione in relazione al momento e alcontesto ambientale e relazionale in cui la stessa viene profferita.

Non èammessa una risposta giudiziaria repressiva che estenda la tutela previstacontro la lesione dell’onore o del decoro anche a casi di contestazionedell’operato altrui (Sez. 5, n. 32907 del 30/06/2011, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione).La causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen., sub speciedell’esercizio del diritto di critica, ricorre quando i fatti esposti siano veri oquanto meno l’accusatore sia fermamente e incolpevolmente convinto, ancorchéerrando, della loro veridicità.

Il diritto di critica si concretizza in un giudiziovalutativo che, postulando l’esistenza del fatto elevato a oggetto o spunto deldiscorso critico, trova una forma espositiva non ingiustificatamentesovrabbondante rispetto al concetto da esprimere; di conseguenza va esclusa lapunibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato ogergale, purché tali modalità espressive siano adeguate e funzionali all’opinioneo alla protesta, in correlazione con gli interessi e i valori che si ritengonocompromessi (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, Surano, Rv. 261122).Nell'esercizio del diritto di critica il rispetto della verità del fatto assume unrilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, inquanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha persua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersirigorosamente obiettiva ed asettica (Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, dep.2017, Volpe, Rv. 270284).

Nella motivazione della sentenza della quinta sezionen. 36602 del 15/07/2010 (Selmi, Rv. 248432), la Corte di legittimità specifica:«Per dirimere le divergenze sulla nozione di "continenza" occorre ricordare che diessa non si può invocare la esclusione sol perché le frasi pronunciate abbianocontenuto lesivo della altrui reputazione».

«Trattandosi di elemento costitutivo diuna causa di giustificazione che dovrebbe valere a escludere la punibilità delreato di diffamazione, il requisito della continenza evidentemente è chiamato adoperare dopo che è stata accertata la sussistenza degli elementi oggettivo esoggettivo del reato in parola e sul presupposto, quindi, che si è riconosciuto chefrasi denigratorie sono state pronunciate.

Il requisito in parola, che lagiurisprudenza costante della Cassazione richiede per la integrazione dellaesimente, riguarda invero essenzialmente "i termini" con i quali ci si è espressi,ossia le "espressioni utilizzate" (Sez.

U, n. 37140 del 30/05/2001 Rv. 219651), illessico (Rv. 218282), la modalità espositiva (vedi ad es.

Rv. 244811; Rv.237248) e solo di riflesso gli argomenti che ne derivano, posto che l’uso diepiteti o di qualificazioni di per sé offensivi è considerato il sintomo inequivocodel fatto che non si può essere in presenza di una critica legittima, essendositrascesi ad attacchi personali, necessariamente ingiustificati: attacchi cheprecludono, cioè, la possibilità di dare copertura alla esternazione mediante ilbilanciamento dei diritti riconosciuti all’uomo sia come singolo che comecomponente di formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.),con il diritto, pure costituzionalmente riconosciuto, alla libera manifestazione delpensiero».

«Viceversa, la continenza non può essere evocata anche comeargomento a copertura della pretesa di selezione degli argomenti attraverso iquali si formula la critica perché questa, quale valore fondante fissato nellaCostituzione, non può che basarsi sulla assoluta libertà di scelta degli argomentisui quali si articola la esposizione stessa del proprio pensiero, sempre che sianorispettati anche gli altri due requisiti sopra ricordati (e cioè la verità del fatto dacui muove la critica e l'interesse sociale a conoscerla)».

«In altri termini, sel’argomento rispetta il criterio della verità del fatto da cui muove la critica e sesussiste l'interesse sociale a conoscerla, è consentita dall’ordinamento laesposizione di opinioni personali lesive della altrui reputazione e, quindi,contenenti la rappresentazione di eventi infamanti, una volta che l’agente si siaaffidato ad una esposizione misurata nel linguaggio».2.4 Siffatta impostazione ermeneutica si pone in linea con quella della Corteeuropea dei diritti dell'uomo.

Per l’inquadramento sistematico si rimandaall’ampia analisi svolta da Sez. 5, n. 11669 del 05/12/2022, Abbate; in questasede è sufficiente rammentare che la Corte Edu avverte la necessità di limitare leingerenze dell'autorità pubblica rispetto al diritto di espressione, per evitare ilrischio di effetto dissuasivo (chilling effect) nell'esercizio, soprattutto (ma nonsolo), dell'attività giornalistica.

Assume per altro rilievo la distinzione, elaboratasempre dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo — per esaminare la buonafede e il rispetto delle regole di prudenza e serietà di colui che invoca la garanzia— tra i fatti (informazioni) e i giudizi di valore (idee): i fatti, a differenza delleopinioni, si possono provare, mentre per i giudizi di valore non è possibilepretendere una verifica di conformità, che sarebbe in contrasto con la stessalibertà di opinione (Corte EDU, caso Lingens c.

Austria, 8.7.1986; Corte EDU,caso Grimberg c.

Russia, 21.7.2005, § 29).

Fermo restando che anche i giudizi divalore devono fondarsi su una sufficiente base fattuale (Corte EDU, caso GRAStiftung gegen Rassismus und Antisennitismus c.

Svizzera, 9.1.2018, §§ 51-80;Corte EDU, caso Perna c.

Italia, 6.5.2003; Corte EDU, caso Riolo c.

Italia,17.7.2008; di recente, altresì, Corte EDU, caso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c.

Portogallo, [OSCURATO:DATA_NASCITA]).2.5 Sulla base di queste premesse, non essendo in discussione il nucleo diverità delle notizie, è agevole osservare come la condotta dell’imputata siarimasta entro i limiti dell’esercizio del diritto di critica, sia per le modalità didivulgazione (post sulla pagina Facebook del giornalista), sia per i contenuti,pertinenti all’oggetto della frase (in relazione al contenuto del post), sia per leespressioni utilizzate che rivolgono una critica sì aspra, ma non esorbitantenell’attacco ad hominem, verso un punto di vista, riportato dal giornalista, sullalibertà di espressione sul modo di concepire le relazioni uomo-donna.3.

La rilevata operatività della causa di giustificazione indicata comportal’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con la formula “perché ilfatto non costituisce reato” (cfr. Sez.

U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv.240814 - 01).

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituiscereato.Così deciso in Roma il 17/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ALE di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;letta la memoria di replica del difensore dell’imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso insistendo nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma ha assoltoAlessia [OSCURATO:PERSONA] dal reato di diffamazione per particolare tenuità del fatto aisensi dell'art. 131 bis cod. pen.2. Avverso la sentenza l'imputata propone ricorso, affidato ad un unicomotivo, che lamenta erronea valutazione delle prove e vizio di illogicità,contraddittorietà e di carenza della motivazione ed omesso esame di un fattodecisivo, in relazione all’art.192 cod. proc. pen.Si duole per il riconoscimento della causa di non punibilità di cuiall'art.131 bis cod. pen., pur in difetto degli elementi costitutivi del reato, e dellamancata assoluzione con la formula perché il fatto non costituisce reato ai sensidell’art.51 cod. pen.Si duole della mancata trascrizione della frase di [OSCURATO:PERSONA] che aveva datoorigine al dibattito sui social e che la sentenza impugnata avrebbe riportato soloil titolo del primo post pubblicato il 17 gennaio 2020 dalla persona offesa e nonanche il testo della querela da cui si sarebbe potuto comprendere il pensiero delquerelante, oggetto di critiche da parte della imputata e di altre persone.Si deduce che nella querela non è inserita la frase pubblicata nel post del20 gennaio 2020 e attribuito alla ricorrente.Con riguardo alla scriminante del diritto di critica si deduce che ilcontenuto della frase incriminata non avrebbe carattere diffamatorio in quantodestinata a porre in evidenze come il pensiero sessista, maschilista e razzista,suprematista della persona offesa non fosse compatibile con un giornalistainsignito di un premio pubblico, e che tale contenuto era volto a dimostrare chefosse “fuori di testa” chi proclamava teorie suprematiste, sessiste e razziste inviolazione dei principi fondanti la Repubblica e il diritto internazionale prevalentenell’ordinamento italiano, e a condannare.3. Con la memoria di replica si reiterano le doglianze contenute nelricorso sul cui accoglimento si insiste.4. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è statotrattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testoriscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.Si è proceduto con rito cartolare e le parti hanno concluso come riportatoin epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Il primo ed unico motivo di ricorso è fondato.2.1 Va premesso che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione puòconoscere e valutare l'offensività della frase o dell’articolo che si assume lesivadella altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere inprimo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condottacontestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie,nonché l'eventuale sussistenza di una causa di giustificazione, al fine dipronunciare, se del caso, sentenza di annullamento senza rinvio perché il fattonon sussiste o perché il fatto non costituisce reato (vedi Sez. 5, n. 19889 del17/02/2021, Parrino, non massimata sul punto; Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019,dep. 2020, Fabi, Rv. 278145 – 01; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti,Rv. 261284; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706; Sez. 5, n.832 del 21/06/2005, Travaglio, Rv 233749); e ciò ovviamente il giudice dilegittimità può e deve fare anche sotto il profilo del dolo e della sussistenza dellascriminante del diritto di critica, allorquando gli stessi elementi evidenziati nellasentenza impugnata depongano per il difetto della componente soggettiva delreato (Sez. 5, Sentenza n. 2473 del 10/10/2019).È bene chiarire che tale principio non tende a derogare, per il reato didiffamazione, alle regole generali che sovrintendono ai compiti della Corte dicassazione e ai limiti del giudizio di legittimità, ma costituisce applicazione dellaregola di giudizio di cui all’art. 129, comma 1, cod. proc. pen. in forza dellaquale, in ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fattonon sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituiscereato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o chemanca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza. Comenoto l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizioulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche normeche regolano l'epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi delprocesso, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando inogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio della giurisdizione coneffettiva pienezza del contraddittorio (cfr. Sez. U n. 12283 del 25/01/2005, DeRosa, Rv. 230529 – 01). E, nel caso del giudizio di legittimità, l’epilogo decisorioè quello dell’art. 620, lettera l), cod. proc. pen. che, tra i casi di “annullamentosenza rinvio”, prevede l’ipotesi in cui la Corte di cassazione ritiene di poterdecidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e in ogni altrocaso in cui giudica superfluo il rinvio.Del resto, la Corte di cassazione si è ripetutamente pronunciata nel senso diritenere consentita l’adozione di una decisione di annullamento senza rinvio,applicando una formula di proscioglimento alla quale sarebbe comunque tenuto ilgiudice di rinvio, in ossequio ai principi di diritto enunciati in sentenza (cfr. Sez.5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox, in motivazione; Sez. 6, n. 18125 del22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555; Sez. 5, Sentenza n. 7694 del10/02/2026, Ianiri, Rv. 289324 – 01).2.2 Nella specie, quanto accertato dal Tribunale induce questo collegio arilevare l’operatività della causa di giustificazione del diritto di critica alla luce deiprincipi elaborati dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale.Secondo la ricostruzione del Tribunale, a seguito del post pubblicato sulprofilo Facebook dal giornalista [OSCURATO:PERSONA], dal titolo “[OSCURATO:PERSONA], il Granderecentemente dichiarato il candidato all’[OSCURATO:PERSONA] sono stufo in quantomaschio bianco di essere incolpato di tutto ciò che c’è di sbagliato in questomondo”, le espressioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] (“Poverino…. ha avuto unbrutto rapporto con la mamma… deve andare solo in psicoterapia… e starezitto”) denotano l’uso consapevole di parole ed espressioni socialmenteinterpretabili come offensive ma tenuto conto del complessivo contesto dialetticoin cui si è realizzata la condotta e valutati i toni utilizzati dalle agenti, pur gratuitie non pertinenti al tema in discussione, esse si appalesano, in punto divalutazione del requisito della continenza del linguaggio impiegato, lesive inminima portata della dignità professionale della persona offesa (che riceveva 141messaggi dal contenuto solidale sulla piattaforma Facebook e privati), dadenotare che la stima e la reputazione sono state scalfite dalle condotte solo peruna parte marginale, rimanendo invariata la valutazione della personalità moralee sociale del [OSCURATO:PERSONA] da parte degli altri a seguito dei messaggi offensivi ricevuti.I fatti contestati benché tipici antigiuridici e colpevoli manifestanoun’offensività scarsa, priva dei connotati di gravità.Dall’esame del contenuto del post, trascritto integralmente nel ricorso,risulta altresì che questo ribadiva “la libertà degli uomini di desiderare una donnache stia un passo indietro a loro e che la propaganda femminista di odio neiconfronti dei maschi e delle femmine tradizionali, è divenuta insopportabile inquesta sua imposizione del pensiero politicamente corretto”, e che [OSCURATO:PERSONA] nonavrebbe dovuto scusarsi (“senza scusarti”), e che tale frase era espressione disessismo e offendeva la dignità della donna tanto che aveva provocato critichenel mondo politico e culturale, tant’è che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva ritrattato lafrase e aveva presentato scuse pubbliche. Nel secondo post del 20 gennaio2020, dal titolo “Sulla violenza e la libertà di pensiero”, il [OSCURATO:PERSONA] dichiarava diessersi limitato a riportare, senza farlo proprio, il pensiero di [OSCURATO:PERSONA], e divolere solo difendere la libertà di espressione, ribadendo che c’era stato undibattito acceso e che ci sono anche le femministe “più o meno organizzate”.2.3 Orbene, secondo ius receptum la valenza offensiva di una determinataespressione deve essere riferita al contesto nel quale è stata pronunciata.Occorre calibrare la portata di una espressione in relazione al momento e alcontesto ambientale e relazionale in cui la stessa viene profferita. Non èammessa una risposta giudiziaria repressiva che estenda la tutela previstacontro la lesione dell’onore o del decoro anche a casi di contestazionedell’operato altrui (Sez. 5, n. 32907 del 30/06/2011, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione).La causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen., sub speciedell’esercizio del diritto di critica, ricorre quando i fatti esposti siano veri oquanto meno l’accusatore sia fermamente e incolpevolmente convinto, ancorchéerrando, della loro veridicità. Il diritto di critica si concretizza in un giudiziovalutativo che, postulando l’esistenza del fatto elevato a oggetto o spunto deldiscorso critico, trova una forma espositiva non ingiustificatamentesovrabbondante rispetto al concetto da esprimere; di conseguenza va esclusa lapunibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato ogergale, purché tali modalità espressive siano adeguate e funzionali all’opinioneo alla protesta, in correlazione con gli interessi e i valori che si ritengonocompromessi (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, Surano, Rv. 261122).Nell'esercizio del diritto di critica il rispetto della verità del fatto assume unrilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, inquanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha persua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersirigorosamente obiettiva ed asettica (Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, dep.2017, Volpe, Rv. 270284). Nella motivazione della sentenza della quinta sezionen. 36602 del 15/07/2010 (Selmi, Rv. 248432), la Corte di legittimità specifica:«Per dirimere le divergenze sulla nozione di "continenza" occorre ricordare che diessa non si può invocare la esclusione sol perché le frasi pronunciate abbianocontenuto lesivo della altrui reputazione». «Trattandosi di elemento costitutivo diuna causa di giustificazione che dovrebbe valere a escludere la punibilità delreato di diffamazione, il requisito della continenza evidentemente è chiamato adoperare dopo che è stata accertata la sussistenza degli elementi oggettivo esoggettivo del reato in parola e sul presupposto, quindi, che si è riconosciuto chefrasi denigratorie sono state pronunciate. Il requisito in parola, che lagiurisprudenza costante della Cassazione richiede per la integrazione dellaesimente, riguarda invero essenzialmente "i termini" con i quali ci si è espressi,ossia le "espressioni utilizzate" (Sez. U, n. 37140 del 30/05/2001 Rv. 219651), illessico (Rv. 218282), la modalità espositiva (vedi ad es. Rv. 244811; Rv.237248) e solo di riflesso gli argomenti che ne derivano, posto che l’uso diepiteti o di qualificazioni di per sé offensivi è considerato il sintomo inequivocodel fatto che non si può essere in presenza di una critica legittima, essendositrascesi ad attacchi personali, necessariamente ingiustificati: attacchi cheprecludono, cioè, la possibilità di dare copertura alla esternazione mediante ilbilanciamento dei diritti riconosciuti all’uomo sia come singolo che comecomponente di formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.),con il diritto, pure costituzionalmente riconosciuto, alla libera manifestazione delpensiero». «Viceversa, la continenza non può essere evocata anche comeargomento a copertura della pretesa di selezione degli argomenti attraverso iquali si formula la critica perché questa, quale valore fondante fissato nellaCostituzione, non può che basarsi sulla assoluta libertà di scelta degli argomentisui quali si articola la esposizione stessa del proprio pensiero, sempre che sianorispettati anche gli altri due requisiti sopra ricordati (e cioè la verità del fatto dacui muove la critica e l'interesse sociale a conoscerla)». «In altri termini, sel’argomento rispetta il criterio della verità del fatto da cui muove la critica e sesussiste l'interesse sociale a conoscerla, è consentita dall’ordinamento laesposizione di opinioni personali lesive della altrui reputazione e, quindi,contenenti la rappresentazione di eventi infamanti, una volta che l’agente si siaaffidato ad una esposizione misurata nel linguaggio».2.4 Siffatta impostazione ermeneutica si pone in linea con quella della Corteeuropea dei diritti dell'uomo. Per l’inquadramento sistematico si rimandaall’ampia analisi svolta da Sez. 5, n. 11669 del 05/12/2022, Abbate; in questasede è sufficiente rammentare che la Corte Edu avverte la necessità di limitare leingerenze dell'autorità pubblica rispetto al diritto di espressione, per evitare ilrischio di effetto dissuasivo (chilling effect) nell'esercizio, soprattutto (ma nonsolo), dell'attività giornalistica. Assume per altro rilievo la distinzione, elaboratasempre dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo — per esaminare la buonafede e il rispetto delle regole di prudenza e serietà di colui che invoca la garanzia— tra i fatti (informazioni) e i giudizi di valore (idee): i fatti, a differenza delleopinioni, si possono provare, mentre per i giudizi di valore non è possibilepretendere una verifica di conformità, che sarebbe in contrasto con la stessalibertà di opinione (Corte EDU, caso Lingens c. Austria, 8.7.1986; Corte EDU,caso Grimberg c. Russia, 21.7.2005, § 29). Fermo restando che anche i giudizi divalore devono fondarsi su una sufficiente base fattuale (Corte EDU, caso GRAStiftung gegen Rassismus und Antisennitismus c. Svizzera, 9.1.2018, §§ 51-80;Corte EDU, caso Perna c. Italia, 6.5.2003; Corte EDU, caso Riolo c. Italia,17.7.2008; di recente, altresì, Corte EDU, caso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c. Portogallo, [OSCURATO:DATA_NASCITA]).2.5 Sulla base di queste premesse, non essendo in discussione il nucleo diverità delle notizie, è agevole osservare come la condotta dell’imputata siarimasta entro i limiti dell’esercizio del diritto di critica, sia per le modalità didivulgazione (post sulla pagina Facebook del giornalista), sia per i contenuti,pertinenti all’oggetto della frase (in relazione al contenuto del post), sia per leespressioni utilizzate che rivolgono una critica sì aspra, ma non esorbitantenell’attacco ad hominem, verso un punto di vista, riportato dal giornalista, sullalibertà di espressione sul modo di concepire le relazioni uomo-donna.3. La rilevata operatività della causa di giustificazione indicata comportal’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con la formula “perché ilfatto non costituisce reato” (cfr. Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv.240814 - 01). P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituiscereato.Così deciso in Roma il 17/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31273/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris