CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 dicembre 1962
Cassazione n. 23571/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/12/1962 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 23/02/2021, la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Trapani in data 25/11/2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.100 di multa per il reato di truffa continuata in concorso. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi: -violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità (primo motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato contenimento della pena ed al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo). Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il secondo motivo di ricorso è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, essendosi dato atto che la pena è dosata sul minimo edittale ed il ricorrente è gravato da ben quattro precedenti specifici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannai del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Agos inacchio V/27«n.n Co1/4u/k/ DEPOSITA-[OSCURATO:PERSONA]