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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20675/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la decisione con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e, per l'effetto, lo aveva condannato - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, computate con il criterio dell'equivalenza, rispetto alla contestata recidiva, nonché applicata la diminuente del rito - alla pena di anni uno di reclusione.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, oltre che mancanza e manifesta illogicità della motivazione, quanto al mancato riconoscimento della scriminante ex art. 54 cod. pen. e dolendosi, altresì, del mancato computo delle riconosciute circostanze attenuanti generiche con il criterio della prevalenza, piuttosto che della equivalenza, rispetto alla ritenuta recidiva qualificata.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite, dato che esso invoca esclusivamente una rivalutazione inerente a elementi fattuali, precipuamente attinenti alla ricostruzione storica e oggettiva della vicenda, lamentando anche una inesistente contraddittorietà e illogicità dell'apparato argomentativo della decisione impugnata.

5. La sentenza impugnata, inoltre, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ma, avendo ritenuto sussistente la contestata recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, le ha correttamente computate secondo il criterio della equivalenza, richiamando il disposto dell'art. 69 cod. pen. 6.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la decisione con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e, per l'effetto, lo aveva condannato - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, computate con il criterio dell'equivalenza, rispetto alla contestata recidiva, nonché applicata la diminuente del rito - alla pena di anni uno di reclusione. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, oltre che mancanza e manifesta illogicità della motivazione, quanto al mancato riconoscimento della scriminante ex art. 54 cod. pen. e dolendosi, altresì, del mancato computo delle riconosciute circostanze attenuanti generiche con il criterio della prevalenza, piuttosto che della equivalenza, rispetto alla ritenuta recidiva qualificata. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite, dato che esso invoca esclusivamente una rivalutazione inerente a elementi fattuali, precipuamente attinenti alla ricostruzione storica e oggettiva della vicenda, lamentando anche una inesistente contraddittorietà e illogicità dell'apparato argomentativo della decisione impugnata. 5. La sentenza impugnata, inoltre, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ma, avendo ritenuto sussistente la contestata recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, le ha correttamente computate secondo il criterio della equivalenza, richiamando il disposto dell'art. 69 cod. pen. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 m
Sentenza Cassazione n. 20675/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris