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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 43742/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 29/10/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari, in data 13/01/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 56 - 629 cod. pen..

Considerato che il primo motivo di ricorso, che inerisce al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 6, ove la Corte territoriale ha chiarito come le dichiarazioni rese non avessero fornito alcun contributo investigativo, essendo intervenute dopo la sentenza di condanna); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta il giudizio di comparazione tra le opposte circostanze, è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e, in particolare, con la preclusione di cui all'art. 416- bis.1, secondo comma, cod. pen.; Considerato che il terzo motivo di ricorso, inerendo al trattamento sanzionatorio, non è ammissibile in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda, in particolare, pag. 7, ove la Corte territoriale ha ampiamente motivato in punto di trattamento sanzionatorio); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 giugno 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 29/10/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari, in data 13/01/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 56 - 629 cod. pen.. Considerato che il primo motivo di ricorso, che inerisce al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 6, ove la Corte territoriale ha chiarito come le dichiarazioni rese non avessero fornito alcun contributo investigativo, essendo intervenute dopo la sentenza di condanna); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta il giudizio di comparazione tra le opposte circostanze, è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e, in particolare, con la preclusione di cui all'art. 416- bis.1, secondo comma, cod. pen.; Considerato che il terzo motivo di ricorso, inerendo al trattamento sanzionatorio, non è ammissibile in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda, in particolare, pag. 7, ove la Corte territoriale ha ampiamente motivato in punto di trattamento sanzionatorio); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2022 Il
Sentenza Cassazione n. 43742/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris