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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 23544/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23067/2014R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 32, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, seconda sezione civile, n. 80/2014, depositata il 27 gennaio 2014.

Udita la relazione svolta a seguito della pubblica udienza del 24 novembre 2021 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Assicurazione - Contratto autonomo di garanzia - Polizza exart. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 -Durata - Questione.

Vista la relazione del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n. 80/2014 del 27/01/2014, la Corte d’appello di Cagliari accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 134/2011 del Tribunale di Oristano, che aveva, a sua volta, accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e volta a far dichiarare l’illegittimità della escussione della garanzia prestata nell’interesse di [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi dell’art. 38 bisdel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

2. avverso la sentenza della Corte d’appello [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria exart. 378 cod. proc. civ.;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. le questioni giuridiche poste con il presente procedimento appartengono alla “competenza” tabellare della Terza Sezione Civile di questa Corte.

P.Q.M.

La Corte dispone la trasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione per i provvedimenti di competenza in ordine all’eventuale assegnazione della controversia alla Terza Sezione Civile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23067/2014R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 32, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, seconda sezione civile, n. 80/2014, depositata il 27 gennaio 2014. Udita la relazione svolta a seguito della pubblica udienza del 24 novembre 2021 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Assicurazione - Contratto autonomo di garanzia - Polizza exart. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 -Durata - Questione. Vista la relazione del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 80/2014 del 27/01/2014, la Corte d’appello di Cagliari accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 134/2011 del Tribunale di Oristano, che aveva, a sua volta, accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e volta a far dichiarare l’illegittimità della escussione della garanzia prestata nell’interesse di [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi dell’art. 38 bisdel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; 2. avverso la sentenza della Corte d’appello [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria exart. 378 cod. proc. civ.; 3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. le questioni giuridiche poste con il presente procedimento appartengono alla “competenza” tabellare della Terza Sezione Civile di questa Corte. P.Q.M. La Corte dispone la trasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione per i provvedimenti di competenza in ordine all’eventuale assegnazione della controversia alla Terza Sezione Civile
Sentenza Cassazione n. 23544/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris