CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19774/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Emanuele [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del Borrelli per il delitto di furto; Considerato che il ricorrente censura, con il primo motivo, la decisione in ordine al trattamento sanzionatorio per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle aggravanti; Ritenuta la predetta doglianza inammissibile, in quanto in appello non era stato formulata alcuna censura sotto tale aspetto; Considerato che, con il secondo motivo, l'imputato lamenta carente motivazione sia in ordine alla comminazione della pena al di sopra del minimo edittale che rispetto agli aumenti disposti ex art. 81 cod. pen.;Ritenute tali censure manifestamente infondate; Considerato, innanzi tutto, che non è necessaria una specifica motivazione qualora il giudice, come nella fattispecie in esame, irroghi una pena superiore al minimo ma contenuta nella media edittale (ex aliis, Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Licciardi, Rv. 288953); Considerato, inoltre, che, in virtù degli esigui aumenti della pena base operati per ì reati satellite, non era necessaria una specifica motivazione su di essi (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.M