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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 ottobre 2022

Cassazione n. 33581/2023

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ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) DESSI' [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2017 della [OSCURATO:PERSONA] CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti di Cau e per l'inammissibilità dei ricorsi di Dessì e Onnis; uditi i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] per Dessì e Fernando VIGNES (per Cau e, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per Onnis), che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 27 settembre 2017, depositata il 17 ottobre 2022, la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Cagliari ad esito del giudizio ordinario, per quanto qui rileva, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] alle pene ritenute di giustizia per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. (il primo con ruolo apicale e il secondo quale partecipe dell'associazione) e per diciassette truffe aggravate, mentre per [OSCURATO:PERSONA] rideterminava la pena, avendo rilevato l'estinzione per prescrizione del reato associativo e di tre truffe e dichiarato inammissibile l'appello avente ad oggetto le altre quattordici truffe.

2. Hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza.

3. Con motivo unico, nel ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si denunciano violazione di legge, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 416 cod. pen., e manifesta illogicità della motivazione per travisamento del fatto.

La Corte di appello ha ritenuto dimostrata la responsabilità del ricorrente sulla base di elementi indiziari insufficienti, omettendo in primo luogo di effettuare un giudizio sulla credibilità del coimputato e chiamante in correità [OSCURATO:PERSONA], che inizialmente si era qualificato come persona offesa dal reato e aveva sporto una querela considerata inattendibile dalla stessa Corte, in quanto attribuiva a Dessi la esclusiva responsabilità della vicenda.

Nella motivazione, poi, manca la verifica circa l'attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo alla loro spontaneità, autonomia, precisione, completezza, coerenza e costanza nonché in ordine alla presenza di riscontri esterni.

Illogicamente la Corte territoriale prima ha riconosciuto che Dessi era creditore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della somma di 12.400 euro e poi ha considerato la situazione debitoria del secondo quale elemento indicativo della sua "cedevolezza rispetto alla volontà di aderire ad un programma criminoso che contemplava la realizzazione di una serie di truffe da perpetrarsi ai danni della società per cui lavorava".

La sentenza ha poi riportato stralci delle deposizioni rese da vari testimoni, soggetti inizialmente coimputati, la quasi totalità dei quali (si citano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) pronunciò il nome del ricorrente "attraverso delle modalità a dir poco irrituali".

L'art. 416 cod. pen. è stato erroneamente applicato "con riferimento alle risultanze processuali", dalle quali non è emerso che Dessì abbia promosso, costituito od organizzato l'associazione finalizzata alla commissione di più delitti di truffa.Non esistono riscontri circa un accordo avente carattere generale e continuativo, volto a perseguire il programma criminoso, cosicché al più sarebbe stato ravvisabile un mero concorso di persone nella consumazione dei reati di truffa.

Con motivi aggiunti la difesa ha ripreso e sviluppato le argomentazioni svolte nel ricorso, sollecitando altresì una declaratoria di estinzione di tutti i reati per prescrizione, maturata successivamente al deposito dell'impugnazione.

4. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in tre motivi con i quali si è denunciata la violazione di legge in relazione: - alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello avente ad oggetto quattordici reati di truffa, erroneamente ritenuta dalla Corte territoriale a fronte di censure sintetiche ma non generiche, svolte nel gravame, inerenti alla errata interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice; - alla omessa declaratoria di prescrizione per gli stessi reati, considerato che l'appello riguardante la sussistenza del più grave reato associativo è stato ritenuto ammissibile (essendosene poi rilevata l'estinzione per prescrizione) e la pena è stata rideterminata individuando una nuova pena base per uno dei delitti di cui all'art 640 cod. pen. contestati ai capi E) e 5): tale situazione processuale imponeva di ritenere aperto il rapporto processuale per tutti i reati; - alla revoca dell'indulto di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 luglio 2006. n. 41, disposta dalla Corte di appello avuto riguardo erroneamente alla pena complessivamente inflitta e non a quella determinata per il reato più grave.

5. Con il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si ripropongono due motivi già formulati in appello, disattesi dalla Corte territoriale.

La difesa ribadisce che la querela sporta dal procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era invalida e che l'aggravante ex art. 61, primo comma, n. 11 cod. pen. non era stata contestata formalmente ed era comunque valutabile solo a carico del singolo concorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto nell'interesse di Cau è fondato, mentre sono inammissibili quelli di Dessì e Onnis.

2. E' fondato e assorbente il secondo motivo proposto nel ricorso di Cau.

Il Tribunale aveva dichiarato l'imputato colpevole di tutti i delitti contestati (il reato associativo e diciassette truffe), determinando la pena base in due anni di reclusione per il più grave reato ex art. 416, primo comma, cod. pen., poi aumentata di un mese per ciascuna delle truffe.

La Corte territoriale, ritenuto ammissibile l'appello limitatamente al reato associativo sub A) e ai tre delitti di truffa contestati ai capi B), P) e R), dichiarati estinti per prescrizione, ha rideterminato la pena individuando quale reato più grave una delle due truffe contestate ai capi E) e S), a parità di profitto conseguito, per la quale ha quantificato la pena base in un anno, due mesi di reclusione e 500 euro di multa, poi aumentata di un mese di reclusione e 100 euro di multa per ciascuna delle altre tredici truffe.

E' corretta la deduzione con la quale la difesa del ricorrente ha sostenuto che invece la Corte di merito, ritenuto ammissibile l'appello riguardante il capo ove era contestato il più grave reato associativo, dichiarato estinto per prescrizione, avrebbe dovuto rilevare la causa estintiva per tutti i residui reati.

Non è infatti applicabile nella fattispecie il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez.

U, n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966).

Come da ultimo osservato in una recentissima pronuncia, detto principio «può trovare applicazione solo nei casi in cui il ricorso sia ritenuto inammissibile in relazione al capo avente ad oggetto il reato considerato dai giudici di merito come il più grave, per il quale sia determinata la pena base.

Solo in tale ipotesi, infatti, l'ammissibilità del ricorso riguardante altri reati non precluderà la definitività delle statuizioni dei giudici di merito relative al reato più grave» (Sez. 2, n. 16022 del 22/03/2023, Sili, Rv. 284524-01).

Diverso è il caso - come quello di specie - in cui l'ammissibilità della impugnazione aveva investito il capo relativo al reato più grave (quello associativo), cui erano avvinti dal vincolo della continuazione anche gli altri delitti rispetto ai quali l'appello è stato ritenuto inammissibile.

Infatti, l'annullamento della sentenza in relazione al reato più grave e alla pena per esso determinata «si ripercuote necessariamente sugli aumenti disposti in relazione ai reati-satellite: la pena inflitta per i reati satellite dipende infatti dalla pena-base in relazione alla quale (tra l'altro) viene parametrata.

L'instaurazione del rapporto processuale correlata all'ammissibilità dell'impugnazione per il reato più grave impone di ritenere "aperto" il rapporto processuale - in punto pena - anche relativamente ai reati satellite: tale situazione processuale impedisce il passaggio in giudicato dell'accertamento di responsabilità in relazione a tutti i reati unificati; pertanto se, nelle more della definizione dell'impugnazione, decorre il termine di prescrizione per uno di essi ne deve essere dichiarata l'estinzione» (così, in precedenza, Sez. 2, n. 36376 del 23/06/2021, Cimini, Rv. 282015-04).

La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché tutti i reati erano estinti per prescrizione già prima della pronuncia della sentenza di appello, con conseguente automatica caducazione della disposta revoca dell'indulto.

Restano ferme anche nei confronti di Cau le statuizioni civili, in quanto il ricorso non ha avuto ad oggetto la ricostruzione dei giudici di merito in ordine alla realizzazione dei fatti illeciti produttivi del danno alla parte civile (Corte Cost., n. 182 del 30 luglio 2021; Sez. 4, n. 37193 del 15/09/2022, Ciccarelli, Rv. 283739-01; Sez. 2, n. 11808 del 14/01/2022, Restaino, Rv. 283377-01).

3. Le censure proposte nel motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono non consentite, generiche o manifestamente infondate.

3.1. Il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; tuttavia, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567).

Le deduzioni difensive potrebbero essere esaminate sotto il profilo del vizio motivazionale, ma il ricorrente, pur avendo formalmente denunciato la manifesta illogicità della motivazione, ha lamentato una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio, come si evince già dal riferimento a un "travisamento del fatto" (non già della prova) e a una presunta violazione di legge "con riferimento alle risultanze processuali".

Tuttavia, è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv.280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Il motivo, inoltre, è generico, non essendosi realmente confrontato con le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, peraltro a fronte di un appello anch'esso privo della necessaria specificità.

Il Tribunale, con motivazione riportata nella prima parte della sentenza impugnata (pagg. 13 e ss.), e la Corte di appello (in particolare a pagg. 55-56) hanno ampiamente richiamato le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], valutandone l'attendibilità nonché la presenza di molteplici riscontri, che in larga parte, invero, costituiscono autonome prove a supporto della tesi accusatoria, recepita dai giudici di merito.

In proposito va ricordato che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musunneci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615).

Del tutto generica è la censura del ricorrente in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese da numerosi testimoni, richiamate nella sentenza impugnata, i quali avrebbero coinvolto l'imputato "attraverso delle modalità a dir poco irrituali".

In presenza di una pluralità di testimonianze (vale a dire di prove dirette, rappresentative, storiche) non è affatto pertinente il richiamo della difesa alla prova indiziaria (critica, logica, indiretta) di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., verosimilmente frutto di una indebita sovrapposizione con la nozione di «gravi indizi di colpevolezza», necessari per l'applicazione di una misura cautelare personale ex art. 273 cod. proc. pen. (in proposito v., da ultimo, Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuc, Rv. 284299-02).

3.2. A fronte di una puntuale motivazione (pagg. 60-61), sono generiche e prive di fondamento le censure in ordine alla contestata sussistenza del reato associativo, nel caso di specie agevolmente dimostrata - secondo i giudici di merito - in ragione soprattutto dell'elevatissimo numero di truffe commesse nel corso di alcuni mesi, grazie anche alla messa a disposizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della propria agenzia, che fungeva da struttura organizzativa del sodalizio.La motivazione della sentenza sul punto non è affatto illogica, essendo consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato-mezzo rispetto ai reati-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso gli stessi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima, specie quando ricorrano elementi che dimostrino il tipo di criminalità, la struttura e le caratteristiche dei singoli reati, le modalità di esecuzione (Sez.

U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670; Sez. 2, n. 2740 del 19/12/2012, [OSCURATO:PERSONA], dep. 2013, Rv. 254233; Sez. 5, n. 21919 del 04/05/2010, Procopio, Rv. 247435).

Inoltre, il vincolo associativo non deve presentare carattere di assoluta stabilità, essendo sufficiente che non sia programmaticamente circoscritto alla consumazione di uno o più delitti predeterminati, sicché il rapporto di interazione criminosa può essere limitato anche ad un breve periodo di tempo (Sez. 5, n. 41720 del 13/09/2019, Magliacano, Rv. 277531; Sez. 6, n. 38524 del 11/07/2018, P., Rv. 274099; Sez. 2, n. 52005 del 24/11/2016, Fanni, Rv. 268767; Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540; Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, dep. 2015, Buondonno, Rv. 263698).

La Corte di appello, poi, ha descritto il ruolo di organizzatore svolto da Dessi (pag. 55), da solo sufficiente ai fini dell'affermazione della responsabilità ai sensi dell'art. 416, secondo comma, cod. pen.: detta qualifica spetta a colui che, in autonomia, cura il coordinamento e l'impiego delle strutture e delle risorse associative nonché reperisce i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso, ponendo in essere un'attività che assume i caratteri dell'essenzialità e dell'infungibilità, non essendo necessario che egli sia anche investito di compiti di coordinamento e di direzione dell'attività di altri soggetti (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816; Sez. 2, n. 52005 del 24/11/2016, Fani, Rv. 268767; Sez. 5, n. 39378 del 22/06/2012, Marini, Rv. 254317).

3.3. La inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi nuovi, come disposto dall'art. 585, comma 4, del codice di rito.

La inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude pertanto la possibilità di rilevare e dichiarare ora l'estinzione del reato per prescrizione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., sopravvenuta alla sentenza impugnata, come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in numerose pronunce (a partire dalla risalente sentenza n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; più di recente v.

Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).4.

I motivi proposti nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono generici e manifestamente infondati.

La difesa ha riproposto le identiche due doglianze formulate nell'atto di appello, già disattese dalla Corte territoriale con corrette argomentazioni (a pagg. 52-53), del tutto ignorate dal ricorrente.

Contrariamente a quanto osservato dalla Corte alla luce della formulazione dei capi d'accusa, la difesa ha asserito che la circostanza aggravante dell'abuso di prestazione d'opera, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 11, cod. pen. non era stata contestata nell'imputazione.

Detta aggravante, inoltre, si estende ai concorrenti che siano a conoscenza o ignorino per colpa tale qualità, non rientrando la stessa tra quelle circostanze soggettive da valutarsi soltanto con riguardo alla persona cui si riferiscono (Sez. 4, n. 20053 del 29/01/2016, Landi, Rv. 266840).

Dalla ricostruzione del fatto risultante dalle sentenze di merito è pacifica la conoscenza da parte di Onnis del ruolo di agente rivestito da [OSCURATO:PERSONA].

Risulta irrilevante, quindi, il tema inerente alla validità della querela, peraltro apoditticamente contestata ancora sulla base di una indimostrata asserzione, disattesa dalla Corte di appello: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] (la difesa ha reiterato l'errore rilevato nella sentenza impugnata, chiamandolo Capracci) non era difensore della persona offesa, non abilitato, pertanto, ad autenticare la firma del legale rappresentante della società.

E' altresì priva di rilievo, in presenza di una querela già sporta e anche della costituzione di parte civile, la sopravvenuta procedibilità a querela del reato di truffa aggravata ex art. 61, primo comma, n. 11, cod. pen., disposta dal decreto legislativo n. 150 del 2022.

In ogni caso la improcedibilità non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza della ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul giudicato sostanziale (v.

Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551 e, con specifico riferimento al decreto legislativo n. 150 del 2022, Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176; Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv. 284155; Sez. 5, n. 11229 del 10/01/2023, Popa, Rv. 284542).

5. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei due ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere i residui reati estinti per prescrizione, con conferma delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) DESSI' [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2017 della [OSCURATO:PERSONA] CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti di Cau e per l'inammissibilità dei ricorsi di Dessì e Onnis; uditi i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] per Dessì e Fernando VIGNES (per Cau e, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per Onnis), che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 27 settembre 2017, depositata il 17 ottobre 2022, la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Cagliari ad esito del giudizio ordinario, per quanto qui rileva, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] alle pene ritenute di giustizia per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. (il primo con ruolo apicale e il secondo quale partecipe dell'associazione) e per diciassette truffe aggravate, mentre per [OSCURATO:PERSONA] rideterminava la pena, avendo rilevato l'estinzione per prescrizione del reato associativo e di tre truffe e dichiarato inammissibile l'appello avente ad oggetto le altre quattordici truffe. 2. Hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza. 3. Con motivo unico, nel ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si denunciano violazione di legge, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 416 cod. pen., e manifesta illogicità della motivazione per travisamento del fatto. La Corte di appello ha ritenuto dimostrata la responsabilità del ricorrente sulla base di elementi indiziari insufficienti, omettendo in primo luogo di effettuare un giudizio sulla credibilità del coimputato e chiamante in correità [OSCURATO:PERSONA], che inizialmente si era qualificato come persona offesa dal reato e aveva sporto una querela considerata inattendibile dalla stessa Corte, in quanto attribuiva a Dessi la esclusiva responsabilità della vicenda. Nella motivazione, poi, manca la verifica circa l'attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo alla loro spontaneità, autonomia, precisione, completezza, coerenza e costanza nonché in ordine alla presenza di riscontri esterni. Illogicamente la Corte territoriale prima ha riconosciuto che Dessi era creditore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della somma di 12.400 euro e poi ha considerato la situazione debitoria del secondo quale elemento indicativo della sua "cedevolezza rispetto alla volontà di aderire ad un programma criminoso che contemplava la realizzazione di una serie di truffe da perpetrarsi ai danni della società per cui lavorava". La sentenza ha poi riportato stralci delle deposizioni rese da vari testimoni, soggetti inizialmente coimputati, la quasi totalità dei quali (si citano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) pronunciò il nome del ricorrente "attraverso delle modalità a dir poco irrituali". L'art. 416 cod. pen. è stato erroneamente applicato "con riferimento alle risultanze processuali", dalle quali non è emerso che Dessì abbia promosso, costituito od organizzato l'associazione finalizzata alla commissione di più delitti di truffa.Non esistono riscontri circa un accordo avente carattere generale e continuativo, volto a perseguire il programma criminoso, cosicché al più sarebbe stato ravvisabile un mero concorso di persone nella consumazione dei reati di truffa. Con motivi aggiunti la difesa ha ripreso e sviluppato le argomentazioni svolte nel ricorso, sollecitando altresì una declaratoria di estinzione di tutti i reati per prescrizione, maturata successivamente al deposito dell'impugnazione. 4. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in tre motivi con i quali si è denunciata la violazione di legge in relazione: - alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello avente ad oggetto quattordici reati di truffa, erroneamente ritenuta dalla Corte territoriale a fronte di censure sintetiche ma non generiche, svolte nel gravame, inerenti alla errata interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice; - alla omessa declaratoria di prescrizione per gli stessi reati, considerato che l'appello riguardante la sussistenza del più grave reato associativo è stato ritenuto ammissibile (essendosene poi rilevata l'estinzione per prescrizione) e la pena è stata rideterminata individuando una nuova pena base per uno dei delitti di cui all'art 640 cod. pen. contestati ai capi E) e 5): tale situazione processuale imponeva di ritenere aperto il rapporto processuale per tutti i reati; - alla revoca dell'indulto di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 luglio 2006. n. 41, disposta dalla Corte di appello avuto riguardo erroneamente alla pena complessivamente inflitta e non a quella determinata per il reato più grave. 5. Con il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si ripropongono due motivi già formulati in appello, disattesi dalla Corte territoriale. La difesa ribadisce che la querela sporta dal procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era invalida e che l'aggravante ex art. 61, primo comma, n. 11 cod. pen. non era stata contestata formalmente ed era comunque valutabile solo a carico del singolo concorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse di Cau è fondato, mentre sono inammissibili quelli di Dessì e Onnis. 2. E' fondato e assorbente il secondo motivo proposto nel ricorso di Cau. Il Tribunale aveva dichiarato l'imputato colpevole di tutti i delitti contestati (il reato associativo e diciassette truffe), determinando la pena base in due anni di reclusione per il più grave reato ex art. 416, primo comma, cod. pen., poi aumentata di un mese per ciascuna delle truffe. La Corte territoriale, ritenuto ammissibile l'appello limitatamente al reato associativo sub A) e ai tre delitti di truffa contestati ai capi B), P) e R), dichiarati estinti per prescrizione, ha rideterminato la pena individuando quale reato più grave una delle due truffe contestate ai capi E) e S), a parità di profitto conseguito, per la quale ha quantificato la pena base in un anno, due mesi di reclusione e 500 euro di multa, poi aumentata di un mese di reclusione e 100 euro di multa per ciascuna delle altre tredici truffe. E' corretta la deduzione con la quale la difesa del ricorrente ha sostenuto che invece la Corte di merito, ritenuto ammissibile l'appello riguardante il capo ove era contestato il più grave reato associativo, dichiarato estinto per prescrizione, avrebbe dovuto rilevare la causa estintiva per tutti i residui reati. Non è infatti applicabile nella fattispecie il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966). Come da ultimo osservato in una recentissima pronuncia, detto principio «può trovare applicazione solo nei casi in cui il ricorso sia ritenuto inammissibile in relazione al capo avente ad oggetto il reato considerato dai giudici di merito come il più grave, per il quale sia determinata la pena base. Solo in tale ipotesi, infatti, l'ammissibilità del ricorso riguardante altri reati non precluderà la definitività delle statuizioni dei giudici di merito relative al reato più grave» (Sez. 2, n. 16022 del 22/03/2023, Sili, Rv. 284524-01). Diverso è il caso - come quello di specie - in cui l'ammissibilità della impugnazione aveva investito il capo relativo al reato più grave (quello associativo), cui erano avvinti dal vincolo della continuazione anche gli altri delitti rispetto ai quali l'appello è stato ritenuto inammissibile. Infatti, l'annullamento della sentenza in relazione al reato più grave e alla pena per esso determinata «si ripercuote necessariamente sugli aumenti disposti in relazione ai reati-satellite: la pena inflitta per i reati satellite dipende infatti dalla pena-base in relazione alla quale (tra l'altro) viene parametrata. L'instaurazione del rapporto processuale correlata all'ammissibilità dell'impugnazione per il reato più grave impone di ritenere "aperto" il rapporto processuale - in punto pena - anche relativamente ai reati satellite: tale situazione processuale impedisce il passaggio in giudicato dell'accertamento di responsabilità in relazione a tutti i reati unificati; pertanto se, nelle more della definizione dell'impugnazione, decorre il termine di prescrizione per uno di essi ne deve essere dichiarata l'estinzione» (così, in precedenza, Sez. 2, n. 36376 del 23/06/2021, Cimini, Rv. 282015-04). La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché tutti i reati erano estinti per prescrizione già prima della pronuncia della sentenza di appello, con conseguente automatica caducazione della disposta revoca dell'indulto. Restano ferme anche nei confronti di Cau le statuizioni civili, in quanto il ricorso non ha avuto ad oggetto la ricostruzione dei giudici di merito in ordine alla realizzazione dei fatti illeciti produttivi del danno alla parte civile (Corte Cost., n. 182 del 30 luglio 2021; Sez. 4, n. 37193 del 15/09/2022, Ciccarelli, Rv. 283739-01; Sez. 2, n. 11808 del 14/01/2022, Restaino, Rv. 283377-01). 3. Le censure proposte nel motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono non consentite, generiche o manifestamente infondate. 3.1. Il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; tuttavia, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567). Le deduzioni difensive potrebbero essere esaminate sotto il profilo del vizio motivazionale, ma il ricorrente, pur avendo formalmente denunciato la manifesta illogicità della motivazione, ha lamentato una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio, come si evince già dal riferimento a un "travisamento del fatto" (non già della prova) e a una presunta violazione di legge "con riferimento alle risultanze processuali". Tuttavia, è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv.280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il motivo, inoltre, è generico, non essendosi realmente confrontato con le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, peraltro a fronte di un appello anch'esso privo della necessaria specificità. Il Tribunale, con motivazione riportata nella prima parte della sentenza impugnata (pagg. 13 e ss.), e la Corte di appello (in particolare a pagg. 55-56) hanno ampiamente richiamato le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], valutandone l'attendibilità nonché la presenza di molteplici riscontri, che in larga parte, invero, costituiscono autonome prove a supporto della tesi accusatoria, recepita dai giudici di merito. In proposito va ricordato che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musunneci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). Del tutto generica è la censura del ricorrente in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese da numerosi testimoni, richiamate nella sentenza impugnata, i quali avrebbero coinvolto l'imputato "attraverso delle modalità a dir poco irrituali". In presenza di una pluralità di testimonianze (vale a dire di prove dirette, rappresentative, storiche) non è affatto pertinente il richiamo della difesa alla prova indiziaria (critica, logica, indiretta) di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., verosimilmente frutto di una indebita sovrapposizione con la nozione di «gravi indizi di colpevolezza», necessari per l'applicazione di una misura cautelare personale ex art. 273 cod. proc. pen. (in proposito v., da ultimo, Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuc, Rv. 284299-02). 3.2. A fronte di una puntuale motivazione (pagg. 60-61), sono generiche e prive di fondamento le censure in ordine alla contestata sussistenza del reato associativo, nel caso di specie agevolmente dimostrata - secondo i giudici di merito - in ragione soprattutto dell'elevatissimo numero di truffe commesse nel corso di alcuni mesi, grazie anche alla messa a disposizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della propria agenzia, che fungeva da struttura organizzativa del sodalizio.La motivazione della sentenza sul punto non è affatto illogica, essendo consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato-mezzo rispetto ai reati-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso gli stessi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima, specie quando ricorrano elementi che dimostrino il tipo di criminalità, la struttura e le caratteristiche dei singoli reati, le modalità di esecuzione (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670; Sez. 2, n. 2740 del 19/12/2012, [OSCURATO:PERSONA], dep. 2013, Rv. 254233; Sez. 5, n. 21919 del 04/05/2010, Procopio, Rv. 247435). Inoltre, il vincolo associativo non deve presentare carattere di assoluta stabilità, essendo sufficiente che non sia programmaticamente circoscritto alla consumazione di uno o più delitti predeterminati, sicché il rapporto di interazione criminosa può essere limitato anche ad un breve periodo di tempo (Sez. 5, n. 41720 del 13/09/2019, Magliacano, Rv. 277531; Sez. 6, n. 38524 del 11/07/2018, P., Rv. 274099; Sez. 2, n. 52005 del 24/11/2016, Fanni, Rv. 268767; Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540; Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, dep. 2015, Buondonno, Rv. 263698). La Corte di appello, poi, ha descritto il ruolo di organizzatore svolto da Dessi (pag. 55), da solo sufficiente ai fini dell'affermazione della responsabilità ai sensi dell'art. 416, secondo comma, cod. pen.: detta qualifica spetta a colui che, in autonomia, cura il coordinamento e l'impiego delle strutture e delle risorse associative nonché reperisce i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso, ponendo in essere un'attività che assume i caratteri dell'essenzialità e dell'infungibilità, non essendo necessario che egli sia anche investito di compiti di coordinamento e di direzione dell'attività di altri soggetti (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816; Sez. 2, n. 52005 del 24/11/2016, Fani, Rv. 268767; Sez. 5, n. 39378 del 22/06/2012, Marini, Rv. 254317). 3.3. La inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi nuovi, come disposto dall'art. 585, comma 4, del codice di rito. La inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude pertanto la possibilità di rilevare e dichiarare ora l'estinzione del reato per prescrizione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., sopravvenuta alla sentenza impugnata, come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in numerose pronunce (a partire dalla risalente sentenza n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; più di recente v. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).4. I motivi proposti nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono generici e manifestamente infondati. La difesa ha riproposto le identiche due doglianze formulate nell'atto di appello, già disattese dalla Corte territoriale con corrette argomentazioni (a pagg. 52-53), del tutto ignorate dal ricorrente. Contrariamente a quanto osservato dalla Corte alla luce della formulazione dei capi d'accusa, la difesa ha asserito che la circostanza aggravante dell'abuso di prestazione d'opera, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 11, cod. pen. non era stata contestata nell'imputazione. Detta aggravante, inoltre, si estende ai concorrenti che siano a conoscenza o ignorino per colpa tale qualità, non rientrando la stessa tra quelle circostanze soggettive da valutarsi soltanto con riguardo alla persona cui si riferiscono (Sez. 4, n. 20053 del 29/01/2016, Landi, Rv. 266840). Dalla ricostruzione del fatto risultante dalle sentenze di merito è pacifica la conoscenza da parte di Onnis del ruolo di agente rivestito da [OSCURATO:PERSONA]. Risulta irrilevante, quindi, il tema inerente alla validità della querela, peraltro apoditticamente contestata ancora sulla base di una indimostrata asserzione, disattesa dalla Corte di appello: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] (la difesa ha reiterato l'errore rilevato nella sentenza impugnata, chiamandolo Capracci) non era difensore della persona offesa, non abilitato, pertanto, ad autenticare la firma del legale rappresentante della società. E' altresì priva di rilievo, in presenza di una querela già sporta e anche della costituzione di parte civile, la sopravvenuta procedibilità a querela del reato di truffa aggravata ex art. 61, primo comma, n. 11, cod. pen., disposta dal decreto legislativo n. 150 del 2022. In ogni caso la improcedibilità non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza della ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul giudicato sostanziale (v. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551 e, con specifico riferimento al decreto legislativo n. 150 del 2022, Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176; Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv. 284155; Sez. 5, n. 11229 del 10/01/2023, Popa, Rv. 284542). 5. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei due ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere i residui reati estinti per prescrizione, con conferma delle