CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10061/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nino Palmeri;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;– controricorrente –avversola sentenza n. 3236/19/2024 della Corte di Giustizia Tributaria diSecondo Grado della Lombardia, depositata il 10 dicembre 2024;Numero registro generale 12625/2025Numero sezionale 2111/2026Numero di raccolta generale 10061/2026Data pubblicazione 18/04/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],La Corte osserva:1. Con ricorso-reclamo, notificato all’Ufficio in data 29 dicembre2022, il contribuente impugnava la cartella di pagamento n.06820220037131891000 con la quale veniva recuperata la somma dieuro 46.552,21, dovuta a titolo di sanzioni ed interessi in relazione altardivo versamento dell’IRPEF per il periodo d’imposta 2008.L’Agenzia delle Entrate, dopo la notifica del ricorso, in data 29marzo 2023 accoglieva l’istanza del contribuente e procedeva allosgravio della cartella esattoriale; il contribuente, in data 4 aprile 2023,depositava il ricorso al fine di ottenere la rifusione delle spese legalisostenute.2. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milanodichiarava l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendereai sensi dell’art. 46 del d.lgs. 546/1992 e ponendo le spese a caricodella parte che le aveva anticipate.3. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia,adita dal contribuente, rigettava l’appello considerando che la decisionedi accoglimento del reclamo e lo sgravio della cartella non eranointervenuti dopo il deposito del ricorso, bensì prima e che, pertanto, ilricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado poteva essereevitato; quindi, confermava la compensazione delle spese in primogrado e condannava il contribuente alle spese del secondo grado digiudizio.4. Il contribuente propone ricorso per cassazione affidandolo ad ununico motivo. L’Agenzia svolge controricorso.Numero registro generale 12625/2025Numero sezionale 2111/2026Numero di raccolta generale 10061/2026Data pubblicazione 18/04/20265. Il contribuente in data 19/2/2026 ha depositato memorie nellequali ha illustrato la propria prospettazione difensiva reiterando leconclusioni rassegnate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso il contribuente deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, num.3 c.p.c., la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 15, 17 bis e 46 del d.lgs. 546/1992, dell’art. 92c.p.c. e del principio della soccombenza virtuale.Il contribuente evidenzia di aver proposto tempestivamente, indata 29 dicembre 2022, il ricorso/reclamo ai sensi dell’art. 17 bis deld.lgs. 546/1992 e che solo successivamente, con provvedimentonotificato il 29 marzo 2023, l’[OSCURATO:PERSONA] ha accoltol’istanza, per cui depositava il ricorso in data 4 aprile 2023 al fine diottenere la liquidazione delle spese legali.1.1. Il ricorso è fondato.1.2. Va premesso che, come ricostruito dal ricorrente, senza che lacontroricorrente abbia contestato l’avverso dedotto, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]l’Agenzia delle Entrate notificava la cartella di pagamento ed ilcontribuente presentava tempestiva istanza di autotutela chiedendol’annullamento della cartella di pagamento. L’Ufficio, in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettava l’istanza di revoca in autotutela per cui, in data29/12/2022, il contribuente notificava il ricorso/reclamo ai sensidell’art. 17 bis del d.lgs. 546/1992; nelle more del reclamo (tra lanotifica ed il deposito), in data 29/3/2023, l’Agenzia delle Entrateaccoglieva l’istanza e procedeva allo sgravio. Il contribuente in data4/4/2023 depositava il ricorso/reclamo, già notificato, al fine diottenere la liquidazione delle spese di lite sostenute.1.3. Secondo la giurisprudenza della Corte (Cass. sez. 5,22/7/2025, n. 20750), nelle ipotesi di annullamento dell’atto impositivoNumero registro generale 12625/2025Numero sezionale 2111/2026Numero di raccolta generale 10061/2026Data pubblicazione 18/04/2026da parte dell’ente impositore nella fase del reclamo ai sensi dell’art.17-bis d.lgs. n. 546/1992, la regola della compensazione delle spesecede al criterio della soccombenza virtuale -che costituisce declinazionedel principio di causalità rispetto alla domanda svolta- nell’ipotesi dicaducazione sopravvenuta del titolo per effetto dell'annullamento inautotutela da parte dell'Ufficio; essa tuttavia, deve essere orientatadall’accertamento (ovvero riconoscimento implicito) dell'invaliditàoriginaria dell'atto provvedimentale annullato; mentre la regola dellacompensazione delle spese può trovare giustificazione in tutte le ipotesiin cui non sia ravvisabile una invalidità originaria dell’attosuccessivamente annullato né un’ipotesi di negligenzadell’amministrazione.1.4. Nel caso in esame viene in rilievo un’ipotesi di compensazionedelle spese susseguente all’annullamento in autotutela dell’attoimpositivo, dopo la proposizione del ricorso/reclamo notificato ai sensidell’art. 17 bis del d.lgs. 546/1992, ratione temporis applicabile, equindi l’art. 46 del d.lgs. 546/1992 che prevede, al comma 1,l'estinzione del giudizio nei casi di definizione delle pendenze tributarieprevisti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia delcontendere e, al comma 3, che le spese del giudizio estinto a normadel comma 1 restino a carico della parte che le ha anticipate, salvodiversa disposizione di legge. La Corte costituzionale, con sentenza n.274 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predettocomma nelle ipotesi in cui la cessazione della materia del contendereintervenga, come nel caso in esame, per ipotesi diverse dalladefinizione delle pendenze tributarie previste dalla legge. «[OSCURATO:PERSONA] leggi ha specificato che l'obbligo imposto da detto comma algiudice stesso di lasciare, in caso di "estinzione del giudizio percessazione della materia del contendere", le spese processuali "a caricodella parte che le ha anticipate" integra(va) una ipotesi di vera eNumero registro generale 12625/2025Numero sezionale 2111/2026Numero di raccolta generale 10061/2026Data pubblicazione 18/04/2026propria "compensazione ope legis" di quelle spese. Siffatta(sostanziale) "compensazione", quindi, siccome disposta (peraltro soloper le ipotesi contemplate) dal legislatore (perciò "ope legis"),intuitivamente, è, ontologicamente, diversa dalla operazione logica,effetto di apposito giudizio, di "compensazione" delle medesime spese,consentita al giudice dalla seconda parte del medesimo d.lgs. n. 546del 1992, art. 15, comma 1, "la commissione tributaria può dichiararecompensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92 c.p.c.,comma 2", come deroga alla generale previsione della prima partedello stesso art. 15, per la quale "la parte soccombente è condannataa rimborsare le spese del giudizio" (da liquidare "con la sentenza")»(così in Cass. n. 19947 del 2010 come richiamata da Cass. sez.5,22/7/2025, n. 20750). Nell’ipotesi in esame, dunque, lacompensazione non poteva conseguire automaticamente all’estinzionedel giudizio per cessazione della materia del contendere derivantedall’annullamento del provvedimento impositivo, bensì le speseavrebbero dovuto essere regolamentate all’esito della valutazionecompiuta secondo la regola della soccombenza virtuale.1.5. I giudici di appello hanno rilevato che la decisione di accogliereil reclamo e di procedere allo sgravio della cartella era intervenutaprima del deposito del ricorso, per cui il ricorso alla giustizia tributariapoteva essere evitato, così confermando la compensazione delle spesedi primo grado e condannando il contribuente per le spese del grado diappello.In tal modo, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado nonha fatto buon governo dei principi innanzi riportati, non avendoconsiderato che il ricorso/reclamo era già stato notificato primadell’annullamento del titolo impositivo e dello sgravio; peraltro, ancorprima della notifica del ricorso il contribuente aveva provveduto apresentare un’istanza di autotutela con la quale aveva chiesto, senzaNumero registro generale 12625/2025Numero sezionale 2111/2026Numero di raccolta generale 10061/2026Data pubblicazione 18/04/2026sortire esito positivo, l’annullamento della cartella. Il contribuente erastato, quindi, nella condizione di dover necessariamente procedere allanotifica del ricorso.La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado ha valorizzatounicamente il successivo momento del deposito del ricorso peraffermare l’illegittimo ricorso all’Autorità giudiziaria, contravvenendo aiprincipi giurisprudenziali innanzi riportati, senza considerare chel’opposizione del contribuente doveva collocarsi nella fase iniziale delprocedimento previsto dall’art. 17 bis del d.lgs.546/1992,tempestivamente attivato dal contribuente con la notifica delricorso/reclamo; successivamente, il contribuente aveva depositato ilricorso già notificato poiché l’Amministrazione nel disporre lo sgravionon aveva comunque tenuto conto delle ulteriori spese che ilcontribuente aveva sostenuto per opporsi alla pretesa tributaria che lastessa Amministrazione finanziaria aveva tardivamente revocato.1.6. Il giudice del rinvio dovrà, dunque, valutare se sussistevano omeno i presupposti della compensazione verificando la soccombenzavirtuale, accertando, a tal fine, l’eventuale invalidità originaria dell’attosuccessivamente annullato, le ragioni dell’annullamento, se conformi omeno a quelle prospettate dalla parte oppure se dipese dadocumentazione integrativa successivamente presentata o da altrecause, ed ancora riscontrando la sussistenza di eventuali ipotesi dinegligenza dell’[OSCURATO:PERSONA].Non può, infatti, sostenersi il diritto del contribuente alla rifusionedelle spese della fase del reclamo in tutte le ipotesi di accoglimento delreclamo, perché gravare l’amministrazione dei costi della procedura exart. 17 bis potrebbe risultare irragionevole; al tempo stesso, non puòescludersi automaticamente tale diritto in tutte le ipotesi in cuil’annullamento dell’atto viziato sarebbe potuto e dovuto intervenire inuna fase anteriore a quella della procedura prevista dall’art. 17 bis,Numero registro generale 12625/2025Numero sezionale 2111/2026Numero di raccolta generale 10061/2026Data pubblicazione 18/04/2026d.lgs. n. 546/1992 ovvero in tutte le ipotesi di illegittimità originariadell’atto impositivo. La valutazione va dunque compiuta in concreto dalgiudice di merito.2. In definitiva, il ricorso va accolto con conseguente annullamentodella sentenza impugnata e rinvio al giudice del merito per larivalutazione dei fatti di causa alla luce dei principi innanzi riportati,nonché al fine della regolamentazione delle spese dei gradi di merito edi quelle del giudizio di legittimità, all’esito della valutazionecomplessiva a compiersi.La Corte, P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 6 marzo 2026Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]