CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 settembre 2024
Cassazione n. 37358/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 25 maggio 2024 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma con la quale, contestualmente alla convalida dell'arresto per il reato di cui agli artt.110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, gli è stata applicata la mis_ira degli arresti domiciliari. 1.1 Con un unico motivo di ricorso deduce vizi di violazione di legge e di mancanza di motivazione sulla gravità degli indizi di colpevolezza a suo carico e, in particolare, sul suo contributo alla detenzione della sostanza stupefacente rinvenuta in possesso del coimputato il quale si è assunto l'esclusiva responsabilità di tale condotta. Rileva il ricorrente che la motivazione sul punto è meramente apodittica, essendosi il Tribunale limitato a valorizzare il dato relativo alla incohgruenza tra le dichiarazioni rese da Guida (ovvero, che si stava recando a prendere i tre figli ed aveva occasionalmente dato un passaggio a [OSCURATO:PERSONA]) e la circostanza che lo stesso avesse la disponibilità di un'auto (sulla quale viaggiava come passeggero il coimputato), omologata per due persone e presa a noleggio per 300 euro mensili, somma ritenuta incompatibile con le modeste condizioni reddituali di Guida e del suo numeroso nucleo familiare. 1.2 II ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale e successive conclusioni scritte insistendo per l'accoglimentO del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2. Dalla ordinanza impugnata risulta che: il ricorrente è stato presentato per la convalida ed il giudizio direttissimo in relazione alla detenzione, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], di gr. 2,23 di cocaina (pari 5 dosi) e di un panetto di hashish del peso di gr. 23,74, (da cui erano ricavabili 355 dosi), rinvenuti nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] mentre viaggiava a bordo dell'auto condotta dal Guida; le successive attività di perquisizione domiciliare hanno condotto al rinvenimento presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] di materiale per il confezionannento, mentre nulla è stato rinVenuto presso l'abitazione del ricorrente. Ebbene, a fronte di tale ricostruzione fattuale, il Tribunale ha desunto il contributo del ricorrente alla detenzione della sostanza stupefacente dalla mera interpretazione — peraltro fondata su congetture o, comunque, su mere asserzioni — di elementi non significativi attinenti alla incompatibilità dell'autove tura condotta da Guida sia con la sua versione fornita dal ricorrente che con le condizioni economiche familiari (non specificate dall'ordinanza).Ad avviso del Collegio siffatta argomentazione appare inidonea a qualificare in termini concorsuali, anche in ordine al profilo psicologico, il dato, di rier sè equivoco, del mero trasporto del [OSCURATO:PERSONA] da parte del ricorrente. Al di là del e incongruenze logiche della versione difensiva del Guida, manca, infatti, nell'ordinanza impugnata qualsiasi argomentazione che consenta di correlare la condotta materiale tenuta alla consapevolezza della detenzione della sostanza stupefacente da parté, del [OSCURATO:PERSONA] ed alla volontà di partecipare a siffatta condotta criminosa. 3. Alla luce di quanto sopra esposto, l'ordinanza impugnata và annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così deciso il 10 settembre 2024