CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 marzo 2022
Cassazione n. 10216/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22352-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AMPEZZO 186, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 22352/2020 Numero sezionale 2323/2022 Numero di raccolta generale 10216/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 avverso la sentenza n. 2239/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 7/5/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12021/2015, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., tesa alla ripetizione d’indebito, con riferimento a distinti rapporti di conto corrente e conto anticipi, intrattenuti sino al 2002 dalla società attrice e in relazione ai quali Pigorini e Semprebene si erano costituiti fideiussori. In accoglimento della domanda riconvenzionale presentata dalla banca convenuta condannava, invece, gli attori al pagamento, in solido, della somma di € 156.757,01, oltre accessori, quale saldo a debito del correntista accertato all’esito dell’espletamento di apposita consulenza tecnica contabile. 2. La Corte d’appello di Roma, a seguito dell’impugnazione presentata da Studio di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riteneva – fra l’altro e per quanto qui di interesse - inammissibile la produzione, effettuata in corso di consulenza tecnica contabile dietro autorizzazione del giudice istruttore, degli estratti conto mancanti relativi ad alcuni trimestri per il conto corrente ordinario e di tutti gli estratti del conto anticipi e, di conseguenza, nulla la C.T.U. espletata in primo grado che si fondava su tali documenti. Reputava irrilevante la mancata tempestiva deduzione dell’inammissibilità della nuova produzione, posto che le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono Ric. 2020 n. 22352 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 22352/2020 Numero sezionale 2323/2022 Numero di raccolta generale 10216/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene. Rigettava, di conseguenza, la domanda riconvenzionale della banca, risultando impedita la possibilità di ricostruzione del saldo dei conti una volta rilevata, come nella specie, la nullità delle clausole concernenti il computo degli interessi e l’anatocismo. 3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 7 maggio 2020, ha proposto ricorso doValue s.p.a., in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cessionaria ex art. 58 T.U.B. di un pacchetto di crediti individuabili in blocco di cui alla pubblicazione in G.U. dell’8 aprile 2017, fra i quali era ricompresa la posizione debitoria in questione), prospettando un unico motivo di doglianza, al quale hanno resistito con controricorso Studio di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Il motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 198 e 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.: la Corte di merito – assume il ricorrente – ha ravvisato la mancanza di prova rispetto alla domanda proposta dalla banca in quanto, d’ufficio e sull’inesistente presupposto della loro inammissibilità, non ha tenuto conto di documenti regolarmente acquisiti nel corso del giudizio di primo grado. La Corte d’appello non poteva ravvisare la nullità della consulenza tecnica d’ufficio espletata, in quanto la controparte non si era opposta alla produzione documentale, che era stata autorizzata dal primo Ric. 2020 n. 22352 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 22352/2020 Numero sezionale 2323/2022 Numero di raccolta generale 10216/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 giudice con un provvedimento che non era mai stato contestato o impugnato. Peraltro, rientrava nei poteri del consulente tecnico quello di attingere aliunde notizie e dati non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò fosse stato indispensabile per espletare convenientemente il compito affidatogli. In ogni caso un eventuale difetto di ammissibilità della produzione doveva ritenersi sanato, dato che non era stato fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione. 5. Il motivo risulta, a giudizio di questo collegio, fondato. La più recente giurisprudenza di questa Corte in materia di esame contabile ex art. 198 cod. proc. civ. ha precisato che il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni (Cass., Sez. U., 3086/2022). La decisione della Corte di merito non è coerente con questi principi laddove ha ritenuto, invece, che la produzione degli estratti conto effettuata nel corso delle indagini peritali, seppur autorizzata dal giudice, fosse inammissibile, ha reputato nulla la consulenza contabile che su tali documenti si fondava e, di conseguenza, ha rigettato la domanda presentata dalla banca, risultando impedita la possibilità di ricostruzione dei saldi del conto anticipi e del conto ordinario. La sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si Ric. 2020 n. 22352 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 22352/2020 Numero sezionale 2323/2022 Numero di raccolta generale 10216/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 1° marzo 2022. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 22352 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -5- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M