CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14139/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso nei confronti DI [OSCURATO:PERSONA], di condanna per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il ricorso per cassazione è affidato a due motivi, con i quali è denunciata violazione dell'art. 512 cod. proc. peri in relazione agli artt. 111 della Costituzione e art. 6 paragrafi 1 e 3, lett. d) della CEDU, ed erronea applicazione delle norme in materia di prescrizione del reato; Considerato che il difensore del ricorrente ha depositato memoria integrativa con la quale insiste nei motivi; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione dell'art. 512 cod. proc. pen in relazione agli artt. 111 della Costituzione e art. 6 paragrafi 1 e 3, lett. d) della CEDU - è manifestamento infondato in quanto le dichiarazioni acquisite alle quali si riferisce il ricorso, ossia le SIT della signora [OSCURATO:PERSONA], non risultano decisive ai fini dell'accertamento della responsabilità penale (si veda pagina 3 della sentenza impugnata). Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'avvenuta prescrizione del reato ascrittogli - è manifestamente infondato, in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio