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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 06399/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 223-216 legge fall.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - afferente al riconoscimento della recidiva - è affetto da genericità assoluta, poiché la recidiva è stata esclusa dal giudice di primo grado come ha già osservato la Corte di appello (pag. 7), circostanza e risposta del tutto ignorate dal ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso, meramente pretestuoso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 223-216 legge fall. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - afferente al riconoscimento della recidiva - è affetto da genericità assoluta, poiché la recidiva è stata esclusa dal giudice di primo grado come ha già osservato la Corte di appello (pag. 7), circostanza e risposta del tutto ignorate dal ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso, meramente pretestuoso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06399/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris