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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 04989/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14863/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO ANCONA n. 280/2022depositata il 17/03/2022 .

R.g. n. 14863 del 2022; Ad.25/01/2023 CC estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25/01/2023, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] A seguito di ricorso per decreto ingiuntivo divenuto esecutivo la UnipolSai S.p.a. inizi ò l’ esec uzione, avverso la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] moglie propo ser o un’opposizione all’esecuzione e una agli attiesecutivi.

La seconda opposizione vennerigettata dal Tribunale di Pesaro e il ricorso per cassazione avverso la sentenza che su di essa si pronunciava è stato pure rigettato con ordinanza di questa Corte n. 22521del 24/ 09 / 2018 .

I ricorrenti impugnano con atto affidato a un unico motivo la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 280 depositata il 17/03/2022, che si è pronunciata sui capi di sentenza del Tribunale di Pesaro concernenti l’opposizione all’esecuzione e ha ritenutoche l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 22521 del 24/09/2018 coprail dedotto e deducibile.

Resiste con controricorso UnipolSai S.p.a.

Per l’adunanza camerale del 25/01/2023 il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni.

Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo di ricorso è così intestato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto inrelazione all’art. 111 cost., all’art. 2909 cod. c iv . e agli artt. 112, 324, 339, 615, 616, 617 e 618 c od . proc. c iv ., ai sensi dell’art. 360, c omma 1, n. 3, c od . p roc . c iv .; omessa e insufficiente motivazione - mancato esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc. c iv .

R.g. n. 14863 del 2022; Ad.25/01/2023 CC estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] detto motivo di ricorso, secondo il quale l’appello era stato proposto in relazione alle censure di cui all’art. 615cod. proc. civ. è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 , comma 1, n. 6 cod. proc. civ. non avendo i ricorrenti specificatamente indicato il contenuto dei motivi di appello che avrebbero, secondo il loro assunto, la natura di opposizione all’esecuzione In mancanza di tale specificazione il motivo non è utilmente scrutinabile poiché non è possibile accertare se vi fossero motivi, suscettibili di essere qualificati ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., al di là della mera asserzione dei ricorrenti.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti e sono liquidate, sulla base dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, come da dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato R.g. n. 14863 del 2022; Ad.25/01/2023 CC estensore: C. Valle pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14863/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO ANCONA n. 280/2022depositata il 17/03/2022 . R.g. n. 14863 del 2022; Ad.25/01/2023 CC estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25/01/2023, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] A seguito di ricorso per decreto ingiuntivo divenuto esecutivo la UnipolSai S.p.a. inizi ò l’ esec uzione, avverso la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] moglie propo ser o un’opposizione all’esecuzione e una agli attiesecutivi. La seconda opposizione vennerigettata dal Tribunale di Pesaro e il ricorso per cassazione avverso la sentenza che su di essa si pronunciava è stato pure rigettato con ordinanza di questa Corte n. 22521del 24/ 09 / 2018 . I ricorrenti impugnano con atto affidato a un unico motivo la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 280 depositata il 17/03/2022, che si è pronunciata sui capi di sentenza del Tribunale di Pesaro concernenti l’opposizione all’esecuzione e ha ritenutoche l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 22521 del 24/09/2018 coprail dedotto e deducibile. Resiste con controricorso UnipolSai S.p.a. Per l’adunanza camerale del 25/01/2023 il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo di ricorso è così intestato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto inrelazione all’art. 111 cost., all’art. 2909 cod. c iv . e agli artt. 112, 324, 339, 615, 616, 617 e 618 c od . proc. c iv ., ai sensi dell’art. 360, c omma 1, n. 3, c od . p roc . c iv .; omessa e insufficiente motivazione - mancato esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc. c iv . R.g. n. 14863 del 2022; Ad.25/01/2023 CC estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] detto motivo di ricorso, secondo il quale l’appello era stato proposto in relazione alle censure di cui all’art. 615cod. proc. civ. è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 , comma 1, n. 6 cod. proc. civ. non avendo i ricorrenti specificatamente indicato il contenuto dei motivi di appello che avrebbero, secondo il loro assunto, la natura di opposizione all’esecuzione In mancanza di tale specificazione il motivo non è utilmente scrutinabile poiché non è possibile accertare se vi fossero motivi, suscettibili di essere qualificati ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., al di là della mera asserzione dei ricorrenti. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti e sono liquidate, sulla base dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato R.g. n. 14863 del 2022; Ad.25/01/2023 CC estensore: C. Valle pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di
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