CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 maggio 1996
Cassazione n. 05787/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sull'istanza proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1/5/1996 in relazione alla sentenza del 14/10/2019 del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e l'istanza; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con richiesta del 19 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, istanza di oscuramento dei propri dati personali presenti nella sentenza del 14 ottobre 2019 del Tribunale di Perugia. Ha esposto che con tale sentenza era stata dichiarata responsabile del reato di cui all'art. 727, comma 2, cod. pen. e condannata alla pena di giustizia (per la detenzione di 32 cani di diverse razze ed età in condizioni incompatibili con la loro natura), e che il ricorso per cassazione avverso tale sentenza era stato rigettato da questa Terza Sezione con sentenza del 3 dicembre 2020. La sentenza del Tribunale di Perugia era stata pubblicata integralmente, con i dati identificativi della ricorrente, sul sito internet www.avvocatopenalista.org , nella sezione "news/sentenza", con il consenso della ricorrente e per finalità esclusivamente promozionali dello studio legale titolare del sito, ma tale pubblicazione aveva provocato un grave pregiudizio alla ricorrente, danneggiando la sua immagine nel settore professionale dell'allevamento di cani, con ripercussioni anche economiche per la perdita di clientela. La pubblicazione per finalità promozionali costituiva un uso improprio e illecito della sentenza, estraneo alle finalità di informazione giuridica contemplate dalla normativa sulla privacy, non prevedibile al momento della pronuncia, e configura un grave motivo sopravvenuto che giustifica l'intervento del giudice a tutela della dignità e degli interessi della ricorrente. Tanto premesso ha domandato che sia disposta d'ufficio l'apposizione sull'originale della sentenza del 14 ottobre 2019 del Tribunale di Perugia dell'ordine di cui all'art. 52, comma 2, d.lgs. n. 196 del 2003; in subordine la rimessione nel termine per formulare la medesima istanza e, in ulteriore subordine, la rimozione di tale sentenza dal sito internet www.avvocatopenalista.orq e da ogni altro canale di diffusione. [OSCURATO:PERSONA] Le richieste della ricorrente, che non sono qualificabili come impugnazione, non essendo volte a censurare alcun provvedimento, in quanto attinenti solamente all'oscuramento dei dati identificativi della richiedente medesima, sono inammissibili. L'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui la ricorrente ha chiesto l'applicazione, stabilisce, ai primi due commi, che "1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento. 2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati". Poiché nel caso in esame il giudizio a carico della richiedente è stato definito, essendo stato rigettato il suo ricorso per cassazione avverso la sentenza del 14 ottobre 2019 del Tribunale di Perugia con la sentenza n. 12436 del 2021 di questa Terza Sezione, è preclusa, alla luce dell'espresso e inequivoco tenore della disposizione sopra riportata, l'adozione, d'ufficio o su istanza di parte, del provvedimento richiesto dalla richiedente, essendo stato definito ogni grado del giudizio a suo carico. Ciò determina anche l'inammissibilità della richiesta subordinata di restituzione nel termine per proporre la medesima richiesta, essendo comunque preclusa l'adozione del provvedimento invocato dalla istante dalla conclusione del giudizio a suo carico in ogni grado. La inibitoria, richiesta in via ulteriormente subordinata, non rientra tra le attribuzioni di questa Corte Suprema, e dunque anche tale richiesta risulta manifestamente infondata. P.Q.M. Dichiara inammissibile l'istanza. S