CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20713/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' LUIGI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/Rerrtite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 16 marzo 2023 del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale e ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura della detenzione domiciliare, con riferimento alla pena di anni tre di reclusione di cui alla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 7 maggio 2019, definitiva il 16 gennaio 2020, in ordine al reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 6 ottobre 2018. Con riferimento alla detenzione domiciliare, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che la richiesta non poteva essere accolta, poiché la pena in esecuzione superava il limite di cui all'art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura della detenzione domiciliare ritenendo superato il limite di pena previsto per l'istituto dal legislatore, quando nello stesso provvedimento impugnato è evidenziato che la residua pena da espiare era pari ad anni uno, mesi undici e giorni quattordici di reclusione. Sul punto, la norma prevede che la misura può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore ad anni due di reclusione, anche se costituente parte residua di maggior pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Come correttamente evidenziato nel ricorso, l'art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen prevede che «la detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena (...)». Nel caso di specie, come rilevato dallo stesso giudice di merito, la pena residua da espiare era pari ad anni uno, mesi undici e giorni quattordici di reclusione. Pertanto, la decisione del Tribunale di sorveglianza di dichiarare l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura della detenzione domiciliare in forza del superamento del limite di anni due di reclusione, stabilito dal legislatore per l'applicazione dell'istituto, è del tutto erronea. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare con rinvio l'ordinanza impugnata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catanz