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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02738/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 del G.I.P.

TRIBUNALE DI BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del giorno 14 ottobre 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi ha applicato a Antonio ANDRISANO, su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro ottomila di multa per i reati di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen., nonché agli artt. 2, 4 e 7 L. 2 ottobre 1967, n. 895 e 61 n. 2 cod. pen., esclusa la recidiva e unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione; il G.i.p. altresì - per quel che qui rileva - ha dichiarato l'ANGRISANO l'interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e ordinato la confisca della pistola a tamburo in sequestro.

2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, formulando tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).2.1.

Con il primo motivo è stata dedotta - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - la violazione degli artt. 29, 61 n. 2, 582 e 585 cod. pen., 2, 4 e 7

I. 895/9167, nonché dell'art. 444 cod. proc. pen., poiché il G.i.p. avrebbe determinato la pena sarebbe «accordare la piena riduzione» fino a un terzo in ragione del rito prescelto, incorrendo in «una serie di errori», non indicando dettagliatamente come la pena sia stata quantificata e dichiarando l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in difetto dei presupposti di legge.

2.2. Con il secondo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - sono state denunciate la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, assumendo che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe «del tutto assente e comunque illogica e solo meramente apparente» (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), in quanto il G.i.p. si sarebbe limitato a compiere una breve ricostruzione del fatto e a indicare la pena da applicare, senza indicare le ragioni per cui non ha escluso la possibilità di rendere una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., senza chiarire sulla scorta di quali elementi sia stata ritenuta «corretta la qualificazione giuridica del fatto» (aderendo acriticamente alla prospettazione accusatoria) e senza enunciare gli elementi che «avrebbero condotto a un giudizio di colpevolezza», nonostante «l'obbligo di motivazione imposto dagli artt. 111 Cost. e 125 co.

III Cost. seppur da adattarsi alla particolarità del rito».

2.3. Con il terzo motivo sono state allegate la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in ordine alla statuizione di confisca, resa senza indicare i motivi e le disposizioni di legge - se non il mero richiamo dell'art. 29 cod. pen. - su cui essa si è fondata.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Invero: - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); - è, per l'appunto, inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione della pena che deduca: • «motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione» (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 - 01);• «l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01); - «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. [...], l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione [...], dovendosi, peraltro, condurre la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso» (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01; cfr. pure Sez. 3, n. 46373 del 26/1/2017, Kanow, Rv. 271789, Sez. 7, n. 39600 del 10/9/2015, Casarin, Rv. 264766; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865).

Dunque, con il primo motivo - nella parte in cui si è doluto della commisurazione della pene principali (e fermo quanto si osserverà appena oltre a proposito della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici) - il ricorrente ha sollevato censure non comprese tra quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cit.

Lo stesso è a dirsi a proposito del vizio di motivazione, prospettato con il secondo motivo di ricorso in ordine alla mancata disamina da parte del G.i.p. dei presupposti per rendere una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. nonché al difetto di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto.

Il che esime dal dilungarsi per rilevare patente il difetto di specificità di tutte le allegazioni in discorso (cfr. per tutte Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01).

3.2. Per quel che attiene alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di tre anni e alla misura di sicurezza della confisca - profili estranei all'accordo tra le parti e per cui non opera disposizione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr., quanto alla pena accessoria, Sez. 3, n. 30285 del 19/04/2021, Shtogaj, Rv. 281858 - 01; Sez. 5, n. 49477 del 13/11/2019, Letizia, Rv. 277552 - 01; e quanto alla confisca, Sez. 1, n. 11595 del 09/01/2019, Cabiddu, Rv. 275059 - 01) - il ricorso (segnatamente, il primo motivo in parte qua nonché il terzo motivo) è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato, oltre che del tutto generico.

Difatti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, cod. pen. la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque; e, come questa Corte ha già chiarito, «in caso di patteggiamento di una pena detentiva superiore ai due anni devono essere necessariamente applicate le pene accessorie obbligatorie per legge, a nulla rilevando che non se ne faccia menzione nell'accordo tra le parti» (Sez. 5, n. 49477/2019; Sez. 4 n. 28905 del 11/06/2019, Orlandi, Rv. 276374).

Di conseguenza, l'interdizione dai pubblici uffici per la detta durata, che segue per legge, è stata correttamente applicata dal G.i.p.

Infine, è manifestamente infondata la censura mossa alla sentenza nella parte in cui ha disposto la confisca dell'arma da fuoco in sequestro, in particolare oggetto materiale degli illeciti in materia di armi di cui al capo

2. dell'imputazione, per la dirimente ragione che si tratta di una confisca obbligatoria (artt. 240, comma 2, cod. pen., 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, 6 legge 22 maggio 1975, n. 152, e 445 cod. proc. pen.) che deve essere ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta (Sez. 1, n. 11604 del 28/02/2013, Morrone, Rv. 255160 - 01; cfr. pure Sez. 1, n. 14685 del 28/03/2008, Pinna, Rv. 239835 - 01).

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28/09/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] F

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 del G.I.P. TRIBUNALE DI BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del giorno 14 ottobre 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi ha applicato a Antonio ANDRISANO, su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro ottomila di multa per i reati di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen., nonché agli artt. 2, 4 e 7 L. 2 ottobre 1967, n. 895 e 61 n. 2 cod. pen., esclusa la recidiva e unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione; il G.i.p. altresì - per quel che qui rileva - ha dichiarato l'ANGRISANO l'interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e ordinato la confisca della pistola a tamburo in sequestro. 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, formulando tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).2.1. Con il primo motivo è stata dedotta - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - la violazione degli artt. 29, 61 n. 2, 582 e 585 cod. pen., 2, 4 e 7 I. 895/9167, nonché dell'art. 444 cod. proc. pen., poiché il G.i.p. avrebbe determinato la pena sarebbe «accordare la piena riduzione» fino a un terzo in ragione del rito prescelto, incorrendo in «una serie di errori», non indicando dettagliatamente come la pena sia stata quantificata e dichiarando l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in difetto dei presupposti di legge. 2.2. Con il secondo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - sono state denunciate la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, assumendo che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe «del tutto assente e comunque illogica e solo meramente apparente» (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), in quanto il G.i.p. si sarebbe limitato a compiere una breve ricostruzione del fatto e a indicare la pena da applicare, senza indicare le ragioni per cui non ha escluso la possibilità di rendere una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., senza chiarire sulla scorta di quali elementi sia stata ritenuta «corretta la qualificazione giuridica del fatto» (aderendo acriticamente alla prospettazione accusatoria) e senza enunciare gli elementi che «avrebbero condotto a un giudizio di colpevolezza», nonostante «l'obbligo di motivazione imposto dagli artt. 111 Cost. e 125 co. III Cost. seppur da adattarsi alla particolarità del rito». 2.3. Con il terzo motivo sono state allegate la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in ordine alla statuizione di confisca, resa senza indicare i motivi e le disposizioni di legge - se non il mero richiamo dell'art. 29 cod. pen. - su cui essa si è fondata. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Invero: - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); - è, per l'appunto, inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione della pena che deduca: • «motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione» (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 - 01);• «l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01); - «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. [...], l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione [...], dovendosi, peraltro, condurre la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso» (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01; cfr. pure Sez. 3, n. 46373 del 26/1/2017, Kanow, Rv. 271789, Sez. 7, n. 39600 del 10/9/2015, Casarin, Rv. 264766; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865). Dunque, con il primo motivo - nella parte in cui si è doluto della commisurazione della pene principali (e fermo quanto si osserverà appena oltre a proposito della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici) - il ricorrente ha sollevato censure non comprese tra quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cit. Lo stesso è a dirsi a proposito del vizio di motivazione, prospettato con il secondo motivo di ricorso in ordine alla mancata disamina da parte del G.i.p. dei presupposti per rendere una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. nonché al difetto di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto. Il che esime dal dilungarsi per rilevare patente il difetto di specificità di tutte le allegazioni in discorso (cfr. per tutte Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01). 3.2. Per quel che attiene alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di tre anni e alla misura di sicurezza della confisca - profili estranei all'accordo tra le parti e per cui non opera disposizione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr., quanto alla pena accessoria, Sez. 3, n. 30285 del 19/04/2021, Shtogaj, Rv. 281858 - 01; Sez. 5, n. 49477 del 13/11/2019, Letizia, Rv. 277552 - 01; e quanto alla confisca, Sez. 1, n. 11595 del 09/01/2019, Cabiddu, Rv. 275059 - 01) - il ricorso (segnatamente, il primo motivo in parte qua nonché il terzo motivo) è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato, oltre che del tutto generico. Difatti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, cod. pen. la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque; e, come questa Corte ha già chiarito, «in caso di patteggiamento di una pena detentiva superiore ai due anni devono essere necessariamente applicate le pene accessorie obbligatorie per legge, a nulla rilevando che non se ne faccia menzione nell'accordo tra le parti» (Sez. 5, n. 49477/2019; Sez. 4 n. 28905 del 11/06/2019, Orlandi, Rv. 276374). Di conseguenza, l'interdizione dai pubblici uffici per la detta durata, che segue per legge, è stata correttamente applicata dal G.i.p. Infine, è manifestamente infondata la censura mossa alla sentenza nella parte in cui ha disposto la confisca dell'arma da fuoco in sequestro, in particolare oggetto materiale degli illeciti in materia di armi di cui al capo 2. dell'imputazione, per la dirimente ragione che si tratta di una confisca obbligatoria (artt. 240, comma 2, cod. pen., 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, 6 legge 22 maggio 1975, n. 152, e 445 cod. proc. pen.) che deve essere ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta (Sez. 1, n. 11604 del 28/02/2013, Morrone, Rv. 255160 - 01; cfr. pure Sez. 1, n. 14685 del 28/03/2008, Pinna, Rv. 239835 - 01). 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] F
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