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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29058/2023

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ma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore - intimata - avverso la SENTENZA del [OSCURATO:PERSONA] n. 639/2020 pubblicata il 12 agosto 2020 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 settembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] rilevato che: -con sentenza n. 639/2020 del 12 agosto 2020 il Tribunale di Forlì ha respinto l’appello spiegato da [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione di primo grado assunta dal Giudice di pace locale, che aveva dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione ex artt. 204-bis D. Lgs. n. 285 del 1992 e 7 D. Lgs. n. 150 del 2011 da lei proposta avverso un verbale di accertamento di violazione del codice stradale elevato nei suoi confronti dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione dei Comuni della [OSCURATO:PERSONA]; -contro la predetta sentenza la Lordi ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; -con il primo motivo viene denunciata la nullità dell’impugnata sentenza per travisamento del fatto processuale , nonché per violazione e falsa applicazione di legge e per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rimproverandosi al Tribunale romagnolo di aver erroneamente confermato la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione resa dal Giudice di pace, pur emergendo ex actis - e in particolare daltimbro apposto dall’ufficio postale mittente sulla busta in cui era contenuto il ricorso introduttivo della lite- la prova della tempestività dell’esperito rimedio; -con il secondo motivo, prospettante la violazione e la falsa applicazione di legge, nonché l’omessa insufficiente o contradditoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sono riproposti in questa sede i motivi di opposizione non esaminati nel merito né dal giudice di prime cure né da quello d’appello; -il terzo motivo, anch’esso formalmente rubricato come violazione e falsa applicazione di legge, si risolve nella richiesta di cassazione del capo della gravata sentenza recante la regolamentazione delle spese di lite, anche nella parte in cui il Giudice dell’appello ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 ; -l’Unione dei Comuni della [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; ritenuto che, ai fini della decisione del ricorso, si renda necessario acquisire i fascicoli d’ufficio dei due gradi di merito; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione, a cura della Cancelleria, dei fascicoli d’ufficio dei due gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 8 settembre 2023. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore - intimata - avverso la SENTENZA del [OSCURATO:PERSONA] n. 639/2020 pubblicata il 12 agosto 2020 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 settembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] rilevato che: -con sentenza n. 639/2020 del 12 agosto 2020 il Tribunale di Forlì ha respinto l’appello spiegato da [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione di primo grado assunta dal Giudice di pace locale, che aveva dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione ex artt. 204-bis D. Lgs. n. 285 del 1992 e 7 D. Lgs. n. 150 del 2011 da lei proposta avverso un verbale di accertamento di violazione del codice stradale elevato nei suoi confronti dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione dei Comuni della [OSCURATO:PERSONA]; -contro la predetta sentenza la Lordi ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; -con il primo motivo viene denunciata la nullità dell’impugnata sentenza per travisamento del fatto processuale , nonché per violazione e falsa applicazione di legge e per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rimproverandosi al Tribunale romagnolo di aver erroneamente confermato la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione resa dal Giudice di pace, pur emergendo ex actis - e in particolare daltimbro apposto dall’ufficio postale mittente sulla busta in cui era contenuto il ricorso introduttivo della lite- la prova della tempestività dell’esperito rimedio; -con il secondo motivo, prospettante la violazione e la falsa applicazione di legge, nonché l’omessa insufficiente o contradditoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sono riproposti in questa sede i motivi di opposizione non esaminati nel merito né dal giudice di prime cure né da quello d’appello; -il terzo motivo, anch’esso formalmente rubricato come violazione e falsa applicazione di legge, si risolve nella richiesta di cassazione del capo della gravata sentenza recante la regolamentazione delle spese di lite, anche nella parte in cui il Giudice dell’appello ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 ; -l’Unione dei Comuni della [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; ritenuto che, ai fini della decisione del ricorso, si renda necessario acquisire i fascicoli d’ufficio dei due gradi di merito; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione, a cura della Cancelleria, dei fascicoli d’ufficio dei due gradi di merito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 8 settembre 2023. [OSCURATO:PERSONA]
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