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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39265/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 ottobre 1968 avverso la sentenza del 30 ottobre 2019 della CORTE DI APPELLO di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa il 10 luglio 2018 dal Tribunale di Milano che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di invasione abusiva di un alloggio popolare di proprietà del Comune di Milano, fatto accertato nell'ottobre 2015 con condotta permanente almeno sino a maggio 2016. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ragione del mancato riconoscimento della pena pecuniaria in luogo di quella detentiva, nonché del diniego delle attenuanti generiche e della eccessività della pena inflitta.

Il ricorrente lamenta che i giudici hanno ritenuto di confermare la pena detentiva in luogo di quella pecuniaria, riservata alla moglie dell'imputato, che ancora occupa l'alloggio, così determinando la pena in misura sproporzionata alla gravità del fatto, considerato che l'imputato da anni ormai non vive più nella casa abusivamente occupata.

La corte, nel respingere la richiesta di mitigazione del trattamento sanzionatorio, ha reso una motivazione apparente, trascurando di considerare il disagio in cui versava il nucleo familiare del ricorrente, l'avvenuto rilascio dell'alloggio popolare quantomeno da parte dell'imputato e il suo percorso di reinserimento sociale; inoltre a fronte delle specifiche censure sollevate con l'atto di gravame, ha apoditticamente ritenuto la pena adeguata alla gravità della condotta, senza motivare sulla qualità della stessa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Il motivo è manifestamente infondato e generico poiché la corte di appello ha respinto la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche osservando che non vi sono specifici elementi positivi di giudizio da valorizzare e che l'imputato è gravato da numerosi precedenti penali che attestano la sua pericolosità sociale.

Trattasi di motivazione congrua non manifestamente illogica ed immune dalle censure dedotte con il ricorso.

È noto peraltro che nel respingere le richieste difensive il tribunale non deve rispondere a tutti i profili o circostanze evidenziate dalla difesa, in quanto è sufficiente che dia contezza dell'iter logico che ha condotto al diniego, che in questo caso si fonda sui precedenti penali dell'imputato, il quale ha interrotto coattivamente l'abusiva occupazione solo perché è stato tratto in arresto e in seguito collocato in affidamento in prova ai servizi sociali con domicilio presso una comunità.

Le censure in ordine alla determinazione della pena detentiva piuttosto che quella pecuniaria sono inammissibili, poiché con l'atto di appello la difesa ha invocato genericamente il riconoscimento della sanzione pecuniaria in luogo di quella detentiva, quasi si fosse trattato di un'istanza formulata all'esito del giudizio di primo grado, mentre avrebbe dovuto esplicitare le ragioni specifiche che giustificavano l'applicazione di una sanzione meno afflittiva, trattandosi di una censura alla sentenza di primo grado.

La genericità del motivo di appello lo rende inammissibile con la conseguenza che la corte di secondo grado non aveva l'onere di fornire sul punto specifica risposta.La corte peraltro ha osservato che la pena concretamente irrogata era proporzionata all'effettiva durata della occupazione, che si è protratta per un tempo apprezzabile ) e il ricorrente nulla ha osservato al riguardo.

In conclusione la corte ha reso motivazione esaustiva e congrua alle emergenze processuali che risulta immune dalle censure dedotte.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 7/7/2021 [OSCURATO:PERSONA] stens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 ottobre 1968 avverso la sentenza del 30 ottobre 2019 della CORTE DI APPELLO di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa il 10 luglio 2018 dal Tribunale di Milano che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di invasione abusiva di un alloggio popolare di proprietà del Comune di Milano, fatto accertato nell'ottobre 2015 con condotta permanente almeno sino a maggio 2016. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ragione del mancato riconoscimento della pena pecuniaria in luogo di quella detentiva, nonché del diniego delle attenuanti generiche e della eccessività della pena inflitta. Il ricorrente lamenta che i giudici hanno ritenuto di confermare la pena detentiva in luogo di quella pecuniaria, riservata alla moglie dell'imputato, che ancora occupa l'alloggio, così determinando la pena in misura sproporzionata alla gravità del fatto, considerato che l'imputato da anni ormai non vive più nella casa abusivamente occupata. La corte, nel respingere la richiesta di mitigazione del trattamento sanzionatorio, ha reso una motivazione apparente, trascurando di considerare il disagio in cui versava il nucleo familiare del ricorrente, l'avvenuto rilascio dell'alloggio popolare quantomeno da parte dell'imputato e il suo percorso di reinserimento sociale; inoltre a fronte delle specifiche censure sollevate con l'atto di gravame, ha apoditticamente ritenuto la pena adeguata alla gravità della condotta, senza motivare sulla qualità della stessa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il motivo è manifestamente infondato e generico poiché la corte di appello ha respinto la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche osservando che non vi sono specifici elementi positivi di giudizio da valorizzare e che l'imputato è gravato da numerosi precedenti penali che attestano la sua pericolosità sociale. Trattasi di motivazione congrua non manifestamente illogica ed immune dalle censure dedotte con il ricorso. È noto peraltro che nel respingere le richieste difensive il tribunale non deve rispondere a tutti i profili o circostanze evidenziate dalla difesa, in quanto è sufficiente che dia contezza dell'iter logico che ha condotto al diniego, che in questo caso si fonda sui precedenti penali dell'imputato, il quale ha interrotto coattivamente l'abusiva occupazione solo perché è stato tratto in arresto e in seguito collocato in affidamento in prova ai servizi sociali con domicilio presso una comunità. Le censure in ordine alla determinazione della pena detentiva piuttosto che quella pecuniaria sono inammissibili, poiché con l'atto di appello la difesa ha invocato genericamente il riconoscimento della sanzione pecuniaria in luogo di quella detentiva, quasi si fosse trattato di un'istanza formulata all'esito del giudizio di primo grado, mentre avrebbe dovuto esplicitare le ragioni specifiche che giustificavano l'applicazione di una sanzione meno afflittiva, trattandosi di una censura alla sentenza di primo grado. La genericità del motivo di appello lo rende inammissibile con la conseguenza che la corte di secondo grado non aveva l'onere di fornire sul punto specifica risposta.La corte peraltro ha osservato che la pena concretamente irrogata era proporzionata all'effettiva durata della occupazione, che si è protratta per un tempo apprezzabile ) e il ricorrente nulla ha osservato al riguardo. In conclusione la corte ha reso motivazione esaustiva e congrua alle emergenze processuali che risulta immune dalle censure dedotte. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 7/7/2021 [OSCURATO:PERSONA] stens
Sentenza Cassazione n. 39265/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris