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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2025

Cassazione n. 22323/2026

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[OSCURATO:PERSONA] ( CUI 075TIAS ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di PORDENONE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, contesta il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., rispetto alla sentenza di patteggiamento emessa il 10 novembre 2025 dal G.U.P. del Tribunale di Pordenone, con cui gli è stata applicata concordata la pena di anni 2, mesi 10 di reclusione ed euro 14.000 di multa, in ordine al reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Zoppola 1'11 marzo 2025.

Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e comunque non ravvisabili nel caso di specie.

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M2024 * Ftweicri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] ( CUI 075TIAS ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di PORDENONE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, contesta il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., rispetto alla sentenza di patteggiamento emessa il 10 novembre 2025 dal G.U.P. del Tribunale di Pordenone, con cui gli è stata applicata concordata la pena di anni 2, mesi 10 di reclusione ed euro 14.000 di multa, in ordine al reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Zoppola 1'11 marzo 2025. Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e comunque non ravvisabili nel caso di specie. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M2024 * Ftweicri
Sentenza Cassazione n. 22323/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris