CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 01290/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 8/4/2021 della Corte di appello di Roma, che ha confermato quella del Tribunale di Latina del 25/11/2020, con cui il ricorrente è stato giudicato colpevole dei delitti di cui all'art. 74, comma 1, e 4, d.P.R. 309 del 1990, in relazione alla detenzione a fini di spaccio di quantitativi di cocaina e di hashish. 2. Il ricorso è inammissibile. Il motivo, incentrato sulla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, almeno con riguardo alla cocaina, è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha correttamente dato conto delle ragioni per cui la condotta, riferita ad un quantitativo di cocaina sufficiente per la preparazione di circa 105 dosi, oltre che ad un maggior quantitativo di hashish, non avrebbe potuto qualificarsi come di lieve entità, avuto riguardo alla capacità del ricorrente di soddisfare un considerevole numero di clienti con la sostanza già suddivisa confezioni pronte per lo smercio, e al rinvenimento di una bustina, custodita nel comodino, all'interno della quale vi era una cospicua , pari ad euro 5.200,00, non essendo rilevante che nell'immediatezza la stessa non fosse stata sottoposta sequestro. Tale valutazione assorbe la deduzione incentrata sull'uso personale di cocaina, come attestato in sede di rinnovo della patente di guida, deduzione in realtà aspecifica, rispetto al quadro valutato dalla Corte, dovendosi comunque valutare la complessiva capacità operativa del ricorrente. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore'' . I