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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 44879/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Milano in data 24/6/2021 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. 137/2020; -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] -letta la requisitoria del Sost.

Proc.Gen.,Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; -lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Milano confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 11/2/2019, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di rapina aggravata, condannandolo alla pena di anni quattro, mesi dieci di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al rigetto delle doglianze concernenti l'acquisizione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

La : difesa sostiene che le condizioni personali della Stoicolescu, d'etnia rom e priva di stabile dimora, imponessero una prognosi di futura irripetibilità dell'attività di individuazione e delle dichiarazioni dalla medesima rese alla P.g. con conseguente necessità di anticipazione del contraddittorio alla fase investigativa.

In difetto i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere l'inutilizzabilità delle dichiarazioni in questione, ai sensi dell'art. 526, comma 1 bis, cod.proc.pen., dovendo concludersi che la Stoiculescu si sia sottratta all'esame delle parti.

Pertanto, non sussistevano i requisiti per l'applicazione dell'art. 512 cod.proc.pen., non essendo sufficiente al fine della prognosi di reperibilità della teste la circostanza che la stessa, secondo quanto attestato dagli operanti, stazionasse nella zona della farmacia da circa 10 anni, mendicando.

In proposito la Corte di merito, in violazione dei principi del giusto processo e degli indirizzi della giurisprudenza interna e convenzionale, ha ritenuto legittimamente acquisite le dichiarazioni della informatrice, argomentando circa il positivo vaglio di credibilità dei contenuti accusatori delle stesse e affermando l'esistenza di riscontri, senza considerare le incongruenze in cui era incorsa la Stoiculescu, l'insidiosità dell'individuazione, potenzialmente inquinata dal fatto che l'imputato abitava nella zona frequentata dalla informatrice, e l'inattendibilità conseguente al riconoscimento di un soggetto travisato con un casco che ne nascondeva gran parte del viso.

Inoltre, secondo la difesa è stato incongruamente valorizzato a fini di conferma il reperimento di un giubbotto presso l'abitazione dell'imputato, trattandosi di capo di colore diverso da quello indossato dal rapinatore.

La difesa censura, altresì, la sentenza impugnata per aver stimato esaustive le ricerche della Stoiculescu effettuate dal Commissariato di P.s.

Comasina, evidenziando che sono state omesse le ricerche in Romania sulla base dei dati riportati dalla carta di identità esibita dalla dichiarante.

Segnala, infine, che la Corte di merito non ha fornito risposta alle censure difensive in punto di acquisizione delle dichiarazioni in questione a norma dell'art. 507 cod.proc.pen., sebbene il P.m. non avesse chiesto l'esame della teste nella lista ex art. 468 cod.proc.pen. e non ricorressero i presupposti per l'integrazione probatoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. 1.1 Le censure difensive sulla prevedibilità della mancata comparizione in dibattimento della teste Stoicolescu non hanno pregio.

Secondo i principi costantemente affermati da questa Corte in tema di letture dibattimentali, la prevedibilità o meno della successiva irreperibilità del teste in fase dibattimentale deve essere valutata dal giudice "ex ante" e, quindi, con riferimento alle conoscenze che la parte processuale interessata alla testimonianza aveva al momento in cui avrebbe potuto chiedere l'incidente probatorio. (Sez. 6, n.n 21312 del 05/04/2018, Rv. 273465; Sez. 1, n. 3135 del 14/12/2021, dep. 2022, Rv. 282492).

Nella specie l'accertata presenza ultradecennale della Stoiculescu sul territorio nazionale e, in particolare, nella zona d'ubicazione della farmacia rapinata, ove si dedicava a mendicare, è circostanza sicuramente indicativa di un radicamento territoriale tale da rendere imprevedibile il successivo allontanamento della donna, a prescindere dall'assenza di un domicilio e di un recapito telefonico, condizioni destinate ad incidere sulle modalità di reperimento ai fini della notificazione della citazione piuttosto che sulla prognosi di permanenza sul territorio del soggetto in vista dell'assunzione dibattimentale. 1.2 Analogamente destituiti di pregio risultano i rilievi in ordine all'ammissione della testimonianza della Stoiculuscu ai sensi dell'art. 507 cod.proc.pen. a seguito dell'omessa indicazione della stessa nelle liste delle parti.

Infatti, per costante avviso della giurisprudenza di legittimità il giudice può esercitare il potere di integrazione probatoria ex art. 507 cod. proc. pen. anche con riferimento a prove la cui assunzione non sia stata richiesta o acconsentita dalle parti, in quanto tale potere è funzionale a garantire il controllo giudiziale sull'esercizio dell'azione penale e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla completezza del compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione.

Trattasi di una prerogativa che non contrasta con le indicazioni della Costituzione e della Corte EDU, che si limitano a garantire il contraddittorio nella formazione della prova, ma non inibiscono il controllo sulla completezza del compendio probatorio, corollario necessario della indisponibilità dell'azione penale, conseguente al riconoscimento della natura ultraindividuale degli interessi tutelati (Sez. 2, n. 34868 del 04/07/2019, Rv. 276430; Sez. 6, n. 25770 del 29/05/2019, Rv. 276217).

3. Risulta, invece, fondata la censura in ordine all'esaustività delle ricerche intese alla citazione della teste.

La Corte di merito (pag.3) sostiene che la P.g. ha ricercato la Stoiculescu nei luoghi in cui era solita sostare senza rinvenirla ed ha assunto informazioni da persone che con la stessa avevano avuto contatti, apprendendo che aveva fatto ritorno in Romania, ove non veniva effettuata alcuna indagine.

Come evidenziato dalla difesa, i giudici di merito hanno trascurato il fatto che la Stoiculescu aveva esibito agli operanti durante la fase investigativa una carta di identità rumena, i cui dati relativi a nascita e residenza -sebbene risalenti nel tempo- ben avrebbero potuto fondare lo svolgimento di opportune verifiche all'estero tese a rintracciarla.

La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente chiarito in tema di letture di atti ex art. 512 cod. proc. pen. che l'irreperibilità del testimone integra il presupposto della sopravvenuta impossibilità di assunzione della prova in dibattimento solo nel caso di effettiva impossibilità di notificare la citazione a comparire in giudizio, ovvero quando risulti impossibile assicurare la presenza del 3 si, teste in udienza, a seguito dell'infruttuoso esperimento di tutti gli adempimenti a tal fine imposti dalla legge (in fattispecie analoga, Sez. 6, n. 35579 del 29/04/2021, Rv. 282182; nel senso che l'irreperibilità debba essere "accertata sul territorio nazionale ed estero con tutti gli strumenti disponibili", Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019, Rv. 276531).

Il sacrificio del contraddittorio e il conseguente recupero probatorio delle dichiarazioni predibattimentali deve essere, infatti, ancorato a presupposti rigorosi sicché, in presenza di elementi attestanti il rientro della teste nel paese d'origine e dell'acquisizione agli atti degli estremi di un documento di identità rumeno, non può ritenersi giustificata la mancata estensione delle ricerche della teste all'estero, tenuto conto che la Romania è paese comunitario con il quale esistono ormai consolidati protocolli di collaborazione tra le Forze di Polizia (sul punto, Sez. 1, n. 14243 del 26/11/2015, dep. 2016, Rv. 266601). 3.1 Il vizio rilevato assorbe le questioni logicamente dipendenti concernenti i criteri di valutazione delle dichiarazioni cartolari del teste irreperibile, in ordine alle quali la Corte di merito dovrà attenersi al principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità che postula che dette dichiarazioni siano assistite da solide garanzie procedurali in grado di assicurare l'equità del processo nel suo insieme ovvero confermate da elementi esterni ai contenuti accusatori (Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019, Rv. 276531-02; Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019, Rv. 278195-03). 4.Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio a diversa Sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Milano in data 24/6/2021 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. 137/2020; -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] -letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen.,Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; -lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Milano confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 11/2/2019, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di rapina aggravata, condannandolo alla pena di anni quattro, mesi dieci di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al rigetto delle doglianze concernenti l'acquisizione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. La : difesa sostiene che le condizioni personali della Stoicolescu, d'etnia rom e priva di stabile dimora, imponessero una prognosi di futura irripetibilità dell'attività di individuazione e delle dichiarazioni dalla medesima rese alla P.g. con conseguente necessità di anticipazione del contraddittorio alla fase investigativa. In difetto i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere l'inutilizzabilità delle dichiarazioni in questione, ai sensi dell'art. 526, comma 1 bis, cod.proc.pen., dovendo concludersi che la Stoiculescu si sia sottratta all'esame delle parti. Pertanto, non sussistevano i requisiti per l'applicazione dell'art. 512 cod.proc.pen., non essendo sufficiente al fine della prognosi di reperibilità della teste la circostanza che la stessa, secondo quanto attestato dagli operanti, stazionasse nella zona della farmacia da circa 10 anni, mendicando. In proposito la Corte di merito, in violazione dei principi del giusto processo e degli indirizzi della giurisprudenza interna e convenzionale, ha ritenuto legittimamente acquisite le dichiarazioni della informatrice, argomentando circa il positivo vaglio di credibilità dei contenuti accusatori delle stesse e affermando l'esistenza di riscontri, senza considerare le incongruenze in cui era incorsa la Stoiculescu, l'insidiosità dell'individuazione, potenzialmente inquinata dal fatto che l'imputato abitava nella zona frequentata dalla informatrice, e l'inattendibilità conseguente al riconoscimento di un soggetto travisato con un casco che ne nascondeva gran parte del viso. Inoltre, secondo la difesa è stato incongruamente valorizzato a fini di conferma il reperimento di un giubbotto presso l'abitazione dell'imputato, trattandosi di capo di colore diverso da quello indossato dal rapinatore. La difesa censura, altresì, la sentenza impugnata per aver stimato esaustive le ricerche della Stoiculescu effettuate dal Commissariato di P.s. Comasina, evidenziando che sono state omesse le ricerche in Romania sulla base dei dati riportati dalla carta di identità esibita dalla dichiarante. Segnala, infine, che la Corte di merito non ha fornito risposta alle censure difensive in punto di acquisizione delle dichiarazioni in questione a norma dell'art. 507 cod.proc.pen., sebbene il P.m. non avesse chiesto l'esame della teste nella lista ex art. 468 cod.proc.pen. e non ricorressero i presupposti per l'integrazione probatoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. 1.1 Le censure difensive sulla prevedibilità della mancata comparizione in dibattimento della teste Stoicolescu non hanno pregio. Secondo i principi costantemente affermati da questa Corte in tema di letture dibattimentali, la prevedibilità o meno della successiva irreperibilità del teste in fase dibattimentale deve essere valutata dal giudice "ex ante" e, quindi, con riferimento alle conoscenze che la parte processuale interessata alla testimonianza aveva al momento in cui avrebbe potuto chiedere l'incidente probatorio. (Sez. 6, n.n 21312 del 05/04/2018, Rv. 273465; Sez. 1, n. 3135 del 14/12/2021, dep. 2022, Rv. 282492). Nella specie l'accertata presenza ultradecennale della Stoiculescu sul territorio nazionale e, in particolare, nella zona d'ubicazione della farmacia rapinata, ove si dedicava a mendicare, è circostanza sicuramente indicativa di un radicamento territoriale tale da rendere imprevedibile il successivo allontanamento della donna, a prescindere dall'assenza di un domicilio e di un recapito telefonico, condizioni destinate ad incidere sulle modalità di reperimento ai fini della notificazione della citazione piuttosto che sulla prognosi di permanenza sul territorio del soggetto in vista dell'assunzione dibattimentale. 1.2 Analogamente destituiti di pregio risultano i rilievi in ordine all'ammissione della testimonianza della Stoiculuscu ai sensi dell'art. 507 cod.proc.pen. a seguito dell'omessa indicazione della stessa nelle liste delle parti. Infatti, per costante avviso della giurisprudenza di legittimità il giudice può esercitare il potere di integrazione probatoria ex art. 507 cod. proc. pen. anche con riferimento a prove la cui assunzione non sia stata richiesta o acconsentita dalle parti, in quanto tale potere è funzionale a garantire il controllo giudiziale sull'esercizio dell'azione penale e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla completezza del compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione. Trattasi di una prerogativa che non contrasta con le indicazioni della Costituzione e della Corte EDU, che si limitano a garantire il contraddittorio nella formazione della prova, ma non inibiscono il controllo sulla completezza del compendio probatorio, corollario necessario della indisponibilità dell'azione penale, conseguente al riconoscimento della natura ultraindividuale degli interessi tutelati (Sez. 2, n. 34868 del 04/07/2019, Rv. 276430; Sez. 6, n. 25770 del 29/05/2019, Rv. 276217). 3. Risulta, invece, fondata la censura in ordine all'esaustività delle ricerche intese alla citazione della teste. La Corte di merito (pag.3) sostiene che la P.g. ha ricercato la Stoiculescu nei luoghi in cui era solita sostare senza rinvenirla ed ha assunto informazioni da persone che con la stessa avevano avuto contatti, apprendendo che aveva fatto ritorno in Romania, ove non veniva effettuata alcuna indagine. Come evidenziato dalla difesa, i giudici di merito hanno trascurato il fatto che la Stoiculescu aveva esibito agli operanti durante la fase investigativa una carta di identità rumena, i cui dati relativi a nascita e residenza -sebbene risalenti nel tempo- ben avrebbero potuto fondare lo svolgimento di opportune verifiche all'estero tese a rintracciarla. La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente chiarito in tema di letture di atti ex art. 512 cod. proc. pen. che l'irreperibilità del testimone integra il presupposto della sopravvenuta impossibilità di assunzione della prova in dibattimento solo nel caso di effettiva impossibilità di notificare la citazione a comparire in giudizio, ovvero quando risulti impossibile assicurare la presenza del 3 si, teste in udienza, a seguito dell'infruttuoso esperimento di tutti gli adempimenti a tal fine imposti dalla legge (in fattispecie analoga, Sez. 6, n. 35579 del 29/04/2021, Rv. 282182; nel senso che l'irreperibilità debba essere "accertata sul territorio nazionale ed estero con tutti gli strumenti disponibili", Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019, Rv. 276531). Il sacrificio del contraddittorio e il conseguente recupero probatorio delle dichiarazioni predibattimentali deve essere, infatti, ancorato a presupposti rigorosi sicché, in presenza di elementi attestanti il rientro della teste nel paese d'origine e dell'acquisizione agli atti degli estremi di un documento di identità rumeno, non può ritenersi giustificata la mancata estensione delle ricerche della teste all'estero, tenuto conto che la Romania è paese comunitario con il quale esistono ormai consolidati protocolli di collaborazione tra le Forze di Polizia (sul punto, Sez. 1, n. 14243 del 26/11/2015, dep. 2016, Rv. 266601). 3.1 Il vizio rilevato assorbe le questioni logicamente dipendenti concernenti i criteri di valutazione delle dichiarazioni cartolari del teste irreperibile, in ordine alle quali la Corte di merito dovrà attenersi al principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità che postula che dette dichiarazioni siano assistite da solide garanzie procedurali in grado di assicurare l'equità del processo nel suo insieme ovvero confermate da elementi esterni ai contenuti accusatori (Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019, Rv. 276531-02; Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019, Rv. 278195-03). 4.Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio a diversa Sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di A
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