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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 febbraio 2025

Cassazione n. 22453/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 20 febbraio 2025 il Tribunale del riesame di Catania ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. da D'[OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in tal maniera confermando l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Catania dell'8 novembre 2024 con cui era stata rigettata la sua richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

1.1. Il Tribunale del riesame ha, in particolare, ritenuto l'infondatezza della proposta impugnazione, invero unicamente riguardante la sussistenza delle esigenze cautelari, assumendo l'impossibilità di accogliere l'invocata sostituzione della misura custodiale con quella degli arresti domiciliari sul presupposto che, stante la ricorrenza di un panorama indiziario particolarmente gravoso, l'applicazione di presidi cautelari meno invasivi non potrebbe scongiurare un pericolo di recidiva particolarmente pressante, trattandosi di soggetto gravato da numerosi precedenti penali per reati di particolare allarme sociale (rapina, evasione, reati in materia di armi e stupefacenti), indiziariamente autore delle condotte contestategli nel mentre si trovava sottoposto all'affidamento in prova al servizio sociale.

Il prevenuto, inoltre, è risultato essere inserito in un contesto di criminalità organizzata e armata di elevato allarme sociale, fortemente radicata nel territorio, che ha continuato a operare pur dopo l'intervenuto arresto di taluni suoi sodali, prontamente sostituiti da nuovi partecipi.

In conclusione, per i giudici del riesame, è del tutto inidonea a salvaguardare le esigenze cautelari l'applicazione della invocata misura degli arresti domiciliari, eventualmente anche con apposizione del braccialetto elettronico, trattandosi di indagato radicalmente inserito nel mondo dello spaccio e della criminalità organizzata, che ben potrebbe continuare a svolgere l'attività criminosa pur presso la sua abitazione.

2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione D'[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza dell'attualità e concretezza del pericolo di recidiva.

A dire del ricorrente, infatti, non sarebbe stato rispettato il principio di adeguatezza, per non avere motivato il Tribunale del riesame, in maniera adeguata, circa le ragioni di salvaguardia delle esigenze cautelari attuali per il solo tramite della custodia cautelare in carcere.

Il tempo decorso dalla verificazione dei fatti contestatigli e il corretto comportamento processuale da lui mantenuto giustificherebbero, infatti, l'applicazione di una misura cautelare maggiormente gradata rispetto a quella in atto.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

2. AmegriTglrf le doglianze espresse dal D'Antone risultano palesemente reiterative di identiche censure sottoposte all'esame del Tribunale del riesame, e da questo rigettate con argomentazione congrua e giuridicamente corretta.

Il giudice del riesame, in particolare, ha logicamente esplicato come il G.I.P., nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, abbia - diversamente da quanto ritenuto dall'indagato - logicamente fondato la ricorrenza dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, nonché della necessità di salvaguardare le esigenze di cautela unicamente mediante l'applicazione della più grave misura custodiale, dalla negativa personalità del D'Antone e dalla gravità dei fatti contestatigli.

L'indagato, infatti, è gravato da numerosi precedenti penali per reati di particolare allarme sociale e ha indiziariamente integrato le condotte contestategli nel periodo in cui era sottoposto all'affidamento in prova al servizio sociale.

Dalle fattispecie ascrittegli, inoltre, è stato evinto come il D'Antone fosse inserito in un contesto di criminalità organizzata e armata di elevato allarme sociale, fortemente radicata nel territorio, che ha continuato a operare pur dopo l'intervenuto arresto di taluni suoi partecipi, subito sostituiti da nuovi elementi.

A fronte della troncante decisività degli indicati aspetti, allora, risultano, consequenzialmente, recessivi i diversi elementi di valutazione elencati th•-n v.A)te- dall'indagato in seno al suo ricorso, in quanto insufficienti a ~il congruo e logico percorso motivazionale seguito dal Tribunale del riesame per la conferma della imprescindibile necessità di applicazione della custodia cautelare in carcere, unica misura adeguata alla tutela delle sussistenti esigenze di cautela.3.

Alla stregua delle superiori considerazioni, allora, deve affermarsi che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione ed il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.

Conclusivamente, pertanto, il giudice della impugnata ordinanza ha rappresentato la sua pronuncia con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità.

4. Il ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 febbraio 2025 il Tribunale del riesame di Catania ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. da D'[OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in tal maniera confermando l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Catania dell'8 novembre 2024 con cui era stata rigettata la sua richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. 1.1. Il Tribunale del riesame ha, in particolare, ritenuto l'infondatezza della proposta impugnazione, invero unicamente riguardante la sussistenza delle esigenze cautelari, assumendo l'impossibilità di accogliere l'invocata sostituzione della misura custodiale con quella degli arresti domiciliari sul presupposto che, stante la ricorrenza di un panorama indiziario particolarmente gravoso, l'applicazione di presidi cautelari meno invasivi non potrebbe scongiurare un pericolo di recidiva particolarmente pressante, trattandosi di soggetto gravato da numerosi precedenti penali per reati di particolare allarme sociale (rapina, evasione, reati in materia di armi e stupefacenti), indiziariamente autore delle condotte contestategli nel mentre si trovava sottoposto all'affidamento in prova al servizio sociale. Il prevenuto, inoltre, è risultato essere inserito in un contesto di criminalità organizzata e armata di elevato allarme sociale, fortemente radicata nel territorio, che ha continuato a operare pur dopo l'intervenuto arresto di taluni suoi sodali, prontamente sostituiti da nuovi partecipi. In conclusione, per i giudici del riesame, è del tutto inidonea a salvaguardare le esigenze cautelari l'applicazione della invocata misura degli arresti domiciliari, eventualmente anche con apposizione del braccialetto elettronico, trattandosi di indagato radicalmente inserito nel mondo dello spaccio e della criminalità organizzata, che ben potrebbe continuare a svolgere l'attività criminosa pur presso la sua abitazione. 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione D'[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza dell'attualità e concretezza del pericolo di recidiva. A dire del ricorrente, infatti, non sarebbe stato rispettato il principio di adeguatezza, per non avere motivato il Tribunale del riesame, in maniera adeguata, circa le ragioni di salvaguardia delle esigenze cautelari attuali per il solo tramite della custodia cautelare in carcere. Il tempo decorso dalla verificazione dei fatti contestatigli e il corretto comportamento processuale da lui mantenuto giustificherebbero, infatti, l'applicazione di una misura cautelare maggiormente gradata rispetto a quella in atto. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. AmegriTglrf le doglianze espresse dal D'Antone risultano palesemente reiterative di identiche censure sottoposte all'esame del Tribunale del riesame, e da questo rigettate con argomentazione congrua e giuridicamente corretta. Il giudice del riesame, in particolare, ha logicamente esplicato come il G.I.P., nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, abbia - diversamente da quanto ritenuto dall'indagato - logicamente fondato la ricorrenza dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, nonché della necessità di salvaguardare le esigenze di cautela unicamente mediante l'applicazione della più grave misura custodiale, dalla negativa personalità del D'Antone e dalla gravità dei fatti contestatigli. L'indagato, infatti, è gravato da numerosi precedenti penali per reati di particolare allarme sociale e ha indiziariamente integrato le condotte contestategli nel periodo in cui era sottoposto all'affidamento in prova al servizio sociale. Dalle fattispecie ascrittegli, inoltre, è stato evinto come il D'Antone fosse inserito in un contesto di criminalità organizzata e armata di elevato allarme sociale, fortemente radicata nel territorio, che ha continuato a operare pur dopo l'intervenuto arresto di taluni suoi partecipi, subito sostituiti da nuovi elementi. A fronte della troncante decisività degli indicati aspetti, allora, risultano, consequenzialmente, recessivi i diversi elementi di valutazione elencati th•-n v.A)te- dall'indagato in seno al suo ricorso, in quanto insufficienti a ~il congruo e logico percorso motivazionale seguito dal Tribunale del riesame per la conferma della imprescindibile necessità di applicazione della custodia cautelare in carcere, unica misura adeguata alla tutela delle sussistenti esigenze di cautela.3. Alla stregua delle superiori considerazioni, allora, deve affermarsi che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione ed il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Conclusivamente, pertanto, il giudice della impugnata ordinanza ha rappresentato la sua pronuncia con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità. 4. Il ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.