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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 23124/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano rinviati a giudizio per rispon- dere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente, del delitto previsto e punito dagli artt. 110, 61 co. 1 n. 5) e 7), 624 bis, 625 co. 1 n. 2) e 5) cod. pen., perché, in concorso tra loro, a fini di profitto, mediante introduzione all'interno dell'esercizio commerciale [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] & C., luogo da ritenersi destinato a privata dimora, dopo aver tagliato la rete di recinzione, forzato una finestra ed aver prelevato la chiave del cancello carraio dagli uffici dell'esercizio, cancello che poi aprivano dall'interno così introducendosi nella proprietà con un mezzo furgonato, si impossessavano dell'attrezzatura edile e da giardinaggio sottraendola alla predetta società che la deteneva nei magazzini del predetto esercizio, per un valore complessivo di circa 20.000,00 C. Con l'ag- gravante di aver commesso il fatto: in tempo di notte; in tre persone riunite; usando violenza sulle cose e segnatamente tagliando la rete di recinzione e for- zando una finestra; mediante l'utilizzo di un mezzo fraudolento e segnatamente introducendosi a piedi all'interno della proprietà, prelevando la chiave del cancello carraio ivi custodita e aprendo il medesimo cancello dall'interno.

Con l'ulteriore aggravante di aver cagionato alla persona offesa un danno di rilevante gravità.

Con la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale per ARABIA e con la recidiva reiterata e specifica per BRUNI (art. 99 co. 4 cod. pen.) [OSCURATO:PERSONA] il 18 febbraio 2014.

Con sentenza del 27/10/2017 il Tribunale di Ivrea, all'esito di giudizio ab- breviato, riqualificato il reato nella fattispecie di cui agli arti 61 n. 7) c.p., 624, 625 n. 2) c.p.; esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5) cod. pen., concesse in loro favore le circostanze attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alle contestate aggravanti, con la riduzione per il rito li condanna alla pena di anni uno di reclu- sione ed € 300,00 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali.

Sull'appello degli imputati, con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in parziale riforma dell'appellata sentenza, la Corte di Appello di Torino escludeva l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7) cod. pen. e confermava nel resto la pronuncia di primo grado.

2. Avverso tale provvedimento il Bruni e il Colosimo hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come dispo- sto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, lamenta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e della mancanza o illogicità della motivazione, che la Corte territoriale abbia violato il divieto di reformatio in peius laddove, pur avendo escluso l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., ha confermato il giudizio di equivalenza con le aggravanti già operato dal primo giudice. [OSCURATO:PERSONA], anch'egli con un unico motivo, lamenta contraddittorietà ed illogicità della motivazione laddove la Corte d'Appello ha disatteso il secondo motivo di gravame relativo all'eccessività della pena in quanto alla pluralità delle aggravanti "si associano una recidiva importante per quanto riguarda Bruni, in quanto specifica, reiterata ed infraquinquennale ".

Tale giudizio - si rileva- è as- solutamente illogico e contraddittorio rispetto alla sentenza di primo grado che a pag. 8 ha scritto che "la reiterazione del reato non è indice di maggior pericolosità del reo e dell'inefficacia deterrente del trattamento sanzionatorio già comminato, sicché, nella determinazione della pena, non si è tenuto conto della contestata recidiva ".

Sarebbe pacifico, dunque, che il giudizio di mancata riduzione della pena sa- rebbe stato basato su una circostanza aggravante (recidiva) non più sussistente nel grado di appello.

Entrambi i ricorrenti chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impu- gnata.

3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 cc. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e, pertanto, i proposti ricorsi vanno dichiarati inammissibile.

2. Quanto alla doglianza proposta nell'interesse del Colosimo, la Corte terri- toriale ha dato conto di avere applicato il principio di recente affermato da questa Corte (Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020; Esposito, Rv. 279712) che consente al giudice di appello che abbia escluso una circostanza aggravante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, di confermare comunque l'entità della pena ap- plicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze ivi formulato, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius, purchè spieghi tale determinazione con adeguata motivazione (così anche Sez. 2, n. 28532 del 04/05/2021, Grava, Rv. 281805).

Ebbene, in applicazione di tale principio (che peraltro, era stato già affermato da Sez.

Un., n. 33752 del 18/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 255660) la Corte territoriale ha motivatamente dato atto che, nel caso di specie va tenuto presente, che la con- fessione resa dagli imputati, in forza della quale sono state riconosciute loro le circostanze attenuanti generiche, ha avuto un rilievo assai relativo ai fini dell'ac- certamento del fatto, la cui sussistenza e la cui attribuibilità agli stessi Colosimo e Bruno emergeva già in termini chiari ed inequivoci dalle intercettazioni.

Per contro, viene evidenziato come, sull'altro piatto della bilancia permangono pur sempre una pluralità di circostanze aggravanti - la violenza sulle cose,, il fatto commesso con la partecipazione di più persone, l'utilizzo del mezzo fraudolento - di oggettivo rilievo, perché contraddistinguono il carattere organizzato dell'impresa criminosa, la predisposizione di mezzi e la messa in campo di una specifica "competenza"; e a tutto ciò si associano una recidiva importante per quanto riguarda Bruni, in quanto specifica, reiterata ed infraquinquennaie, e una mole notevole di precedenti anche specifici per quanto riguarda Colosimo.

Risulta pertanto ampiamente assolto l'onere motivazionale rispetto all'opzione di non modificare il bilanciamento stabilito con la sentenza di primo grado.

3. Immune da vizi appare anche la motivazione in punto di pena, palesandosi manifestamente infondato il motivo di impugnazione proposto nell'interesse del Bruni e comunque inammissibile per genericità: la motivazione della pena, comun- que inferiore al medio edittale, fa leva su molteplici elementi (gravità oggettiva del fatto precedenti penali), mentre il ricorso fa riferimento alla sola recidiva.

Ed invero, non è in discussione che il giudice di primo grado, come ricorda il ricorrente, abbia ritenuto (cfr. pag. 8 della sentenza di primo grado) di non operare alcun aumento per la contestata recidiva.

Tuttavia, nel momento in cui la Corte territoriale è stata chiamata ad operare un nuovo giudizio di comparazione delle circostanze ha ritenuto correttamente non di valutare la recidiva in senso tecnico, bensì, in uno con le circostanze sopra ricordate, di tener conto per il Bruni anche il fatto che vanta precedenti per furto (1), stupefacenti (1) e bancarotta fraudo- lenta (2).

In altri termini, non è stata computata una recidiva che il giudice di primo grado aveva escluso, ma si è tenuto conto dei precedenti penali, così come, in sede di ritenuta congruità della pena irrogata, il giudice di appello ha ritenuto la stessa "francamente adeguata, tenuto conto dell'entità del danno causato, pur sempre molto significativo, e del fatto che per entrambi gli imputati si tratti dell'en- nesima ricaduta nell'illecito".

Va tenuto conto, peraltro, del principio pacifico secondo il quale non è neces- saria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga ir- rogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il nu- mero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo iI risultato così ottenuto al minimo" (cfr. ex multis Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288).

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano rinviati a giudizio per rispon- dere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente, del delitto previsto e punito dagli artt. 110, 61 co. 1 n. 5) e 7), 624 bis, 625 co. 1 n. 2) e 5) cod. pen., perché, in concorso tra loro, a fini di profitto, mediante introduzione all'interno dell'esercizio commerciale [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] & C., luogo da ritenersi destinato a privata dimora, dopo aver tagliato la rete di recinzione, forzato una finestra ed aver prelevato la chiave del cancello carraio dagli uffici dell'esercizio, cancello che poi aprivano dall'interno così introducendosi nella proprietà con un mezzo furgonato, si impossessavano dell'attrezzatura edile e da giardinaggio sottraendola alla predetta società che la deteneva nei magazzini del predetto esercizio, per un valore complessivo di circa 20.000,00 C. Con l'ag- gravante di aver commesso il fatto: in tempo di notte; in tre persone riunite; usando violenza sulle cose e segnatamente tagliando la rete di recinzione e for- zando una finestra; mediante l'utilizzo di un mezzo fraudolento e segnatamente introducendosi a piedi all'interno della proprietà, prelevando la chiave del cancello carraio ivi custodita e aprendo il medesimo cancello dall'interno. Con l'ulteriore aggravante di aver cagionato alla persona offesa un danno di rilevante gravità. Con la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale per ARABIA e con la recidiva reiterata e specifica per BRUNI (art. 99 co. 4 cod. pen.) [OSCURATO:PERSONA] il 18 febbraio 2014. Con sentenza del 27/10/2017 il Tribunale di Ivrea, all'esito di giudizio ab- breviato, riqualificato il reato nella fattispecie di cui agli arti 61 n. 7) c.p., 624, 625 n. 2) c.p.; esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5) cod. pen., concesse in loro favore le circostanze attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alle contestate aggravanti, con la riduzione per il rito li condanna alla pena di anni uno di reclu- sione ed € 300,00 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali. Sull'appello degli imputati, con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in parziale riforma dell'appellata sentenza, la Corte di Appello di Torino escludeva l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7) cod. pen. e confermava nel resto la pronuncia di primo grado. 2. Avverso tale provvedimento il Bruni e il Colosimo hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come dispo- sto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, lamenta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e della mancanza o illogicità della motivazione, che la Corte territoriale abbia violato il divieto di reformatio in peius laddove, pur avendo escluso l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., ha confermato il giudizio di equivalenza con le aggravanti già operato dal primo giudice. [OSCURATO:PERSONA], anch'egli con un unico motivo, lamenta contraddittorietà ed illogicità della motivazione laddove la Corte d'Appello ha disatteso il secondo motivo di gravame relativo all'eccessività della pena in quanto alla pluralità delle aggravanti "si associano una recidiva importante per quanto riguarda Bruni, in quanto specifica, reiterata ed infraquinquennale ". Tale giudizio - si rileva- è as- solutamente illogico e contraddittorio rispetto alla sentenza di primo grado che a pag. 8 ha scritto che "la reiterazione del reato non è indice di maggior pericolosità del reo e dell'inefficacia deterrente del trattamento sanzionatorio già comminato, sicché, nella determinazione della pena, non si è tenuto conto della contestata recidiva ". Sarebbe pacifico, dunque, che il giudizio di mancata riduzione della pena sa- rebbe stato basato su una circostanza aggravante (recidiva) non più sussistente nel grado di appello. Entrambi i ricorrenti chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impu- gnata. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 cc. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e, pertanto, i proposti ricorsi vanno dichiarati inammissibile. 2. Quanto alla doglianza proposta nell'interesse del Colosimo, la Corte terri- toriale ha dato conto di avere applicato il principio di recente affermato da questa Corte (Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020; Esposito, Rv. 279712) che consente al giudice di appello che abbia escluso una circostanza aggravante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, di confermare comunque l'entità della pena ap- plicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze ivi formulato, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius, purchè spieghi tale determinazione con adeguata motivazione (così anche Sez. 2, n. 28532 del 04/05/2021, Grava, Rv. 281805). Ebbene, in applicazione di tale principio (che peraltro, era stato già affermato da Sez. Un., n. 33752 del 18/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 255660) la Corte territoriale ha motivatamente dato atto che, nel caso di specie va tenuto presente, che la con- fessione resa dagli imputati, in forza della quale sono state riconosciute loro le circostanze attenuanti generiche, ha avuto un rilievo assai relativo ai fini dell'ac- certamento del fatto, la cui sussistenza e la cui attribuibilità agli stessi Colosimo e Bruno emergeva già in termini chiari ed inequivoci dalle intercettazioni. Per contro, viene evidenziato come, sull'altro piatto della bilancia permangono pur sempre una pluralità di circostanze aggravanti - la violenza sulle cose,, il fatto commesso con la partecipazione di più persone, l'utilizzo del mezzo fraudolento - di oggettivo rilievo, perché contraddistinguono il carattere organizzato dell'impresa criminosa, la predisposizione di mezzi e la messa in campo di una specifica "competenza"; e a tutto ciò si associano una recidiva importante per quanto riguarda Bruni, in quanto specifica, reiterata ed infraquinquennaie, e una mole notevole di precedenti anche specifici per quanto riguarda Colosimo. Risulta pertanto ampiamente assolto l'onere motivazionale rispetto all'opzione di non modificare il bilanciamento stabilito con la sentenza di primo grado. 3. Immune da vizi appare anche la motivazione in punto di pena, palesandosi manifestamente infondato il motivo di impugnazione proposto nell'interesse del Bruni e comunque inammissibile per genericità: la motivazione della pena, comun- que inferiore al medio edittale, fa leva su molteplici elementi (gravità oggettiva del fatto precedenti penali), mentre il ricorso fa riferimento alla sola recidiva. Ed invero, non è in discussione che il giudice di primo grado, come ricorda il ricorrente, abbia ritenuto (cfr. pag. 8 della sentenza di primo grado) di non operare alcun aumento per la contestata recidiva. Tuttavia, nel momento in cui la Corte territoriale è stata chiamata ad operare un nuovo giudizio di comparazione delle circostanze ha ritenuto correttamente non di valutare la recidiva in senso tecnico, bensì, in uno con le circostanze sopra ricordate, di tener conto per il Bruni anche il fatto che vanta precedenti per furto (1), stupefacenti (1) e bancarotta fraudo- lenta (2). In altri termini, non è stata computata una recidiva che il giudice di primo grado aveva escluso, ma si è tenuto conto dei precedenti penali, così come, in sede di ritenuta congruità della pena irrogata, il giudice di appello ha ritenuto la stessa "francamente adeguata, tenuto conto dell'entità del danno causato, pur sempre molto significativo, e del fatto che per entrambi gli imputati si tratti dell'en- nesima ricaduta nell'illecito". Va tenuto conto, peraltro, del principio pacifico secondo il quale non è neces- saria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga ir- rogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il nu- mero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo iI risultato così ottenuto al minimo" (cfr. ex multis Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso
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