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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29621/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 del TRIBUNALE di CALTAGIRONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, e l'inammissibilità nel resto; lette le conclusioni scritte del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, oltre che l'accoglimento delle richieste già formulate in ricorso, il proscioglimento per prescrizione; Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 10 febbraio 2021 il Tribunale di Caltagirone, in rito abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 100 euro di ammenda per il reato dell'art. 697 cod. pen. per aver detenuto 18 cartucce calibro special.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, in punto di qualificazione giuridica del fatto, atteso che la detenzione delle cartucce dovrebbe farsi risalire in fatto al periodo ante 2015 in cui l'imputato deteneva una pistola dello stesso calibro e, posto che il ricorrente è stato destinatario di un provvedimento di ritiro dell'arma e delle cartucce, dovrebbe essere sanzionata in diritto dalla mera confisca delle cartucce prevista dall'art. 6 legge 22 maggio 1975, n. 152.

Con il secondo motivo deduce erronea applicazione legge penale perché il giudice ha applicato la riduzione per il rito abbreviato nella misura del terzo, anziché nella misura della metà prevista per le contravvenzioni dopo la riformulazione dell'art. 442 cod. proc. pen. 3.

Con requisitoria scritta il Procuratore generale della Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, e l'inammissibilità nel resto.

Con memorie conclusionali scritte il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto, oltre che l'accoglimento delle richieste già formulate in ricorso, il proscioglimento per prescrizione ritenendo che il reato posa farsi risalire al 27 agosto 2015, data in cui lo stesso fu deferito per la vendita irregolare della pistola dello stesso calibro delle cartucce.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Le circostanze di carattere indiziario che farebbero risalire l'inizio della detenzione all'anno 2015 sono irrilevanti, in quanto ciò che rileva non è l'inizio ma la cessazione della detenzione, atteso che la detenzione di un'arma, di parte di essa, di una munizione o di una cartuccia, è un reato di carattere permanente (si tratta di principi consolidati, che si rinvengono persino in precedenti molto risalenti e su cui la giurisprudenza non ha mai mutato indirizzo interpretativo; v., ad esempio, già Sez. 1, Sentenza n. 11490 del 02/04/1986, Marangoni, Rv. 174061: il reato di detenzione illegale di armi ha carattere permanente e si esaurisce o in virtù di un atto volontario del soggetto agente, con la consegna dell'arma o la presentazione della denuncia, ovvero per un fatto o intervento esterno, come la confisca dell'arma), il che induce a ritenere manifestamente infondata anche la questione di prescrizione proposta espressamente soltanto nel motivo nuovo introdotto nella memoria depositata in corso di giudizio.

La sanzione della confisca obbligatoria, prevista dall'art. 6 legge 22 maggio ) 1975, n. 152, non esclude quella penaleConseguenza della detenzione illecita, in quanto, come osserva correttamente il Procuratore generale, si tratta di condotte diverse, e ciò che è punito dall'art. 697 cod. pen. è la ulteriore detenzione delle munizioni riconducibili all'arma cui si riferiva il provvedimento amministrativo di ritiro che il ricorrente ha violato.

2. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato.

Il giudice ha calcolato la pena in questo modo: pena base 150 euro di ammenda; ridotta per il rito a 100 euro di ammenda.

La riduzione è stata applicata, quindi, nella misura del terzo.

L'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., nel testo modificato dall'art. 1, comma 44,

I. 23 giugno 2017, n. 103, dispone, in realtà, che "in caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto".

Ne consegue che effettivamente il giudice avrebbe dovuto applicare la riduzione della metà, e non quella del terzo.

Sul punto il ricorso è, pertanto, fondato.

3. L'annullamento deve essere disposto senza rinvio ex art. 623, comma 1, lett. i), cod. proc. pen., in quanto la Corte di Cassazione può rideterminare direttamente la pena; si tratta di applicare un mero criterio matematico, ed è superfluo il rinvio.

La pena va, quindi, rideterminata come segue: pena base 150 euro di ammenda; ridotta per il rito a 75 euro di ammenda.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena che ridetermina in euro 75,00 di ammenda, Dichiara inammissibile il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 del TRIBUNALE di CALTAGIRONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, e l'inammissibilità nel resto; lette le conclusioni scritte del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, oltre che l'accoglimento delle richieste già formulate in ricorso, il proscioglimento per prescrizione; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 10 febbraio 2021 il Tribunale di Caltagirone, in rito abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 100 euro di ammenda per il reato dell'art. 697 cod. pen. per aver detenuto 18 cartucce calibro special. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, in punto di qualificazione giuridica del fatto, atteso che la detenzione delle cartucce dovrebbe farsi risalire in fatto al periodo ante 2015 in cui l'imputato deteneva una pistola dello stesso calibro e, posto che il ricorrente è stato destinatario di un provvedimento di ritiro dell'arma e delle cartucce, dovrebbe essere sanzionata in diritto dalla mera confisca delle cartucce prevista dall'art. 6 legge 22 maggio 1975, n. 152. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione legge penale perché il giudice ha applicato la riduzione per il rito abbreviato nella misura del terzo, anziché nella misura della metà prevista per le contravvenzioni dopo la riformulazione dell'art. 442 cod. proc. pen. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale della Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, e l'inammissibilità nel resto. Con memorie conclusionali scritte il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto, oltre che l'accoglimento delle richieste già formulate in ricorso, il proscioglimento per prescrizione ritenendo che il reato posa farsi risalire al 27 agosto 2015, data in cui lo stesso fu deferito per la vendita irregolare della pistola dello stesso calibro delle cartucce. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Le circostanze di carattere indiziario che farebbero risalire l'inizio della detenzione all'anno 2015 sono irrilevanti, in quanto ciò che rileva non è l'inizio ma la cessazione della detenzione, atteso che la detenzione di un'arma, di parte di essa, di una munizione o di una cartuccia, è un reato di carattere permanente (si tratta di principi consolidati, che si rinvengono persino in precedenti molto risalenti e su cui la giurisprudenza non ha mai mutato indirizzo interpretativo; v., ad esempio, già Sez. 1, Sentenza n. 11490 del 02/04/1986, Marangoni, Rv. 174061: il reato di detenzione illegale di armi ha carattere permanente e si esaurisce o in virtù di un atto volontario del soggetto agente, con la consegna dell'arma o la presentazione della denuncia, ovvero per un fatto o intervento esterno, come la confisca dell'arma), il che induce a ritenere manifestamente infondata anche la questione di prescrizione proposta espressamente soltanto nel motivo nuovo introdotto nella memoria depositata in corso di giudizio. La sanzione della confisca obbligatoria, prevista dall'art. 6 legge 22 maggio ) 1975, n. 152, non esclude quella penaleConseguenza della detenzione illecita, in quanto, come osserva correttamente il Procuratore generale, si tratta di condotte diverse, e ciò che è punito dall'art. 697 cod. pen. è la ulteriore detenzione delle munizioni riconducibili all'arma cui si riferiva il provvedimento amministrativo di ritiro che il ricorrente ha violato. 2. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato. Il giudice ha calcolato la pena in questo modo: pena base 150 euro di ammenda; ridotta per il rito a 100 euro di ammenda. La riduzione è stata applicata, quindi, nella misura del terzo. L'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., nel testo modificato dall'art. 1, comma 44, I. 23 giugno 2017, n. 103, dispone, in realtà, che "in caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto". Ne consegue che effettivamente il giudice avrebbe dovuto applicare la riduzione della metà, e non quella del terzo. Sul punto il ricorso è, pertanto, fondato. 3. L'annullamento deve essere disposto senza rinvio ex art. 623, comma 1, lett. i), cod. proc. pen., in quanto la Corte di Cassazione può rideterminare direttamente la pena; si tratta di applicare un mero criterio matematico, ed è superfluo il rinvio. La pena va, quindi, rideterminata come segue: pena base 150 euro di ammenda; ridotta per il rito a 75 euro di ammenda. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena che ridetermina in euro 75,00 di ammenda, Dichiara inammissibile il ricor
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