CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10876/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12389/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via del Mattonato n. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Comune di Senise, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 145, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 160/3/15, depositata il 30 gennaio 2015, della Commissione tributaria regionale della Basilicata; e sul ricorso iscritto al n. 1399/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via del Mattonato n. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Comune di Senise, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 406/3/2017, depositata il 25 maggio 2017, della Commissione tributaria regionale della Basilicata; e sul ricorso iscritto al n. 8379/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via del Mattonato n. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Comune di Senise, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 553/3/2017, depositata il 25 luglio 2017, della Commissione tributaria regionale della Basilicata; udita la relazione delle cause svolta, nella camera di consiglio del 23 settembre 2021, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. - con sentenza n. 160/3/15, depositata il 30 gennaio 2015, la Commissione tributaria regionale della Basilicata ha rigettato l'appello di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la pronuncia di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di una cartella esattoriale relativa alla Tarsu dovuta dalla contribuente per l'anno 2010; 1.1 - a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha considerato che: - per come dedotto dalla stessa appellante, nella fattispecie venivano in considerazione rifiuti speciali non qualificabili come pericolosi «di talché gli stessi risultano assimilati a quelli urbani» in quanto «gli unici rifiuti che potrebbero, in linea astratta, dar luogo all'esenzione sarebbero quelli qualificati speciali e pericolosi»; - l'appellante nemmeno aveva contestato quanto dedotto dall'ente impositore in ordine allo svolgimento, nello stabilimento industriale sottoposto a tassazione, di attività, - non solo di «lavorazione in serra e celle frigorifere», ma anche, - di «produzione di alimentari scatolati, che producono rifiuti in tutto e per tutto assimilabili ai rifiuti solidi urbani»; - pertanto, nella fattispecie, non ricorreva l'addotta esenzione di cui al d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, c. 3, né poteva ritenersi ammissibile il profilo di censura che involgeva l'applicazione dell'art. 10, comma 2, del regolamento comunale, così venendo in rilievo un motivo aggiunto connotato da novità;1.2 - [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi; - il Comune di Senise resiste con controricorso; 2. -` con sentenza n. 406/3/2017, depositata il 25 maggio 2017, la Commissione tributaria regionale della Basilicata ha accolto l'appello proposto dal Comune di Senise, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che, per suo conto, aveva annullato un avviso di pagamento emesso dall'ente locale relativamente alla Tarsu dovuta dalla contribuente per l'anno 2012; 2.1 - il giudice del gravame ha considerato che: - nonostante la mancata costituzione nel primo grado del giudizio, i motivi di appello proposti dall'ente impositore integravano mere difese, non anche eccezioni in senso proprio, e la prodotta documentazione si identificava in atti generali (deliberazioni di Giunta o di Consiglio, anche di natura regolamentare) già noti alla contribuente in ragione della loro rituale pubblicazione secondo disposizioni di legge, così che non risultavano violate le disposizioni di rito di cui al d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58; - doveva, per converso, ritenersi inammissibile, perché nuova, l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo formulata dall'appellante; • - ai fini della definizione della lite contestata, - involgente la tassazione di superfici destinate alla produzione di rifiuti speciali, - rilevavano, quindi, le disposizioni adottate dall'Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 21 maggio 1998 che aveva previsto l'assimilazione di detti rifiuti a quelli urbani secondo specifici criteri quali-quantitativi «stabilendo la massima produzione annua pari a 10 Kg/mq e/o 0,1 mc/mq.»; - difatti, nella fattispecie, veniva in considerazione, - come poteva desumersi «dalla copia del formulario dei rifiuti, allegato dalla stessa società», - una «produzione della quantità per imballaggio della [OSCURATO:PERSONA], per l'anno 2013, ... pari a Kg. 406» e, così, «inferiore al limite massimo, in considerazione della superficie dichiarata (mq 1.778)»; 2.2 - [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi; - il Comune di Senise resiste con controricorso illustrato con memoria; 3. - con sentenza n. 553/3/2017, depositata il 25 luglio 2017, la Commissione tributaria regionale della Basilicata ha accolto l'appello proposto dal Comune di Senise, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che, per suo conto, aveva annullato un avviso di pagamento emesso dall'ente locale relativamente alla Tarsu dovuta dalla contribuente per l'anno 2013; 3.1 - il giudice del gravame ha considerato che: - nonostante la mancata costituzione nel primo grado del giudizio, i motivi di appello proposti dall'ente impositore integravano mere difese, non anche eccezioni in senso proprio, e la prodotta documentazione si identificava in atti generali (deliberazioni di Giunta o di Consiglio, anche di natura regolamentare) già noti alla contribuente in ragione della loro rituale pubblicazione secondo disposizioni di legge, così che non risultavano violate le disposizioni di rito di cui al d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58; - doveva, per converso, ritenersi inammissibile, perché nuova, l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo formulata dall'appellante; - ai fini della definizione della lite contestata, - involgente la tassazione di superfici destinate alla produzione di rifiuti speciali, - rilevavano, quindi, le disposizioni adottate dall'Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 21 maggio 1998 che aveva previsto l'assimilazione di detti rifiuti a quelli urbani secondo specifici criteri quali-quantitativi «stabilendo la massima produzione annua pari a 10 Kg/mq e/o 0,1 mc/mq.»; - difatti, nella fattispecie, veniva in considerazione, - come poteva desumersi «dalla copia del formulario dei rifiuti» allegato dalla stessa società», - una produzione della quantità per imballaggio, per l'anno 2013, pari a Kg. 406 e, così, «inferiore al limite massimo stabilito rispetto alla superficie dichiarata (mq 1.778)»; 3.2 - [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi; - il Comune di Senise resiste con controricorso illustrato con memoria. Considerato che: 1. - la ricorrente, col ricorso iscritto al n. 12389/2015 di R.G., ha svolto i seguenti motivi: 1.1 - col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, c. 3, ed al d.lgs. n. 22 del 1997, artt. 34, 36, 38 e 43, assumendo, in sintesi, che erroneamente la gravata sentenza aveva fondato l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali prodotti presso il proprio stabilimento industriale sulla base di un (inesistente) precetto normativo, - in tesi recante una siffatta assimilazione per i soli rifiuti speciali non pericolosi, - così prescindendo dal (concreto) esame dei modi in cui il potere in questione era stato esercitato dall'Ente locale il cui regolamento, all'art. 10, contemplava (al primo comma) la possibilità di assimilazione (solo) per le attività svolte «su una superficie operativa non superiore a mq 200», - superficie, dunque, di gran lunga inferiore a quella che, risultante dallo stesso atto impugnato, connotava lo stabilimento industriale in questione, - e, al secondo comma, un'esenzione (generalizzata), a riguardo delle superfici di estensione superiore ai mq. 200, previa dichiarazione in ordine all'autosmaltimento dei rifiuti speciali; 1.2 - il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., espone la censura di violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57, e dell'art. 112 cod. proc. civ., sull'assunto che il giudice del gravame aveva erroneamente interpretato il riferimento, operato nell'atto di gravame, all'art. 10, c. 2, del regolamento comunale quale (nuova) richiesta di applicazione dell'esenzione ivi prevista laddove il motivo di appello, diversamente, intendeva censurare l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali prodotti da essa esponente qual rilevata dal primo giudice sulla base di quello stesso regolamento comunale; accertamento, questo, per l'appunto censurato sulla base del rilievo (esclusivo) secondo il quale il disposto regolamentare non consentiva una siffatta assimilazione in ragione dell'estensione (superiore ai 200 mq.) dei locali produttivi di rifiuti speciali; 2. - i motivi di ricorso dalla ricorrente articolati col ricorso iscritto al n. 1399/2018 di R.G., sono i seguenti: 2.1 - col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57, assumendo, in sintesi, che, - essendo rimasta estranea allo stesso avviso di pagamento impugnato ogni questione involgente la natura dei rifiuti prodotti (per di più assunti come urbani), - erroneamente il giudice del gravame aveva qualificato come mere difese le deduzioni svolte dall'appellante in ordine a dette questioni che implicavano, - oltreché la tipologia dei rifiuti prodotti, - anche la loro assimilazione secondo la rilevata disposizione generale (delibera n. 16 del 1998);2.2 - il secondo complesso motivo, anch'esso formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., espone le censure di violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58, e di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., deducendo la ricorrente che la gravata sentenza aveva omesso di pronunciare sull'eccezione di inammissibilità della nuova produzione in appello, operata da controparte, ed involgente la ridetta deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 1998; produzione, questa, da ritenersi, per l'appunto, inammissibile in quanto volta ad ampliare il thema decidendum dietro introduzione di fatti costitutivi della pretesa non esplicitati nel precedente grado di giudizio; 2.3 - col terzo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, c. 3, ed all'art. 10 del regolamento TARSU, sull'assunto che la citata disposizione regolamentare, al secondo comma, inequivocamente esplicitava una causa di esenzione dalla tassazione correlata alla produzione di rifiuti speciali su superfici di estensione superiore a mq. 200, laddove il giudice del gravame erroneamente aveva ritenuto che su detta disposizione prevalessero quelle della deliberazione (n. 16 del 1998, cit.) recante la contestata assimilazione, posto che detta deliberazione, - che non era stata recepita nel regolamento TARSU e della quale pur era stata richiesta la disapplicazione, avrebbe dovuto considerarsi inefficace per violazione del d.lgs. n. 152 del 2006, art. 198; 3. - il ricorso iscritto al n. 8379/2018 di R.G. espone i seguenti motivi: 3.1 - col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57, assumendo, in sintesi, che, - essendo rimasta estranea allo stesso avviso di pagamento impugnato ogni questione involgente la natura dei rifiuti prodotti (per di più assunti come urbani), - erroneamente il giudice del gravame aveva qualificato come mere difese le deduzioni svolte dall'appellante in ordine a dette questioni che implicavano, - oltreché la tipologia dei rifiuti prodotti, - anche la loro assimilazione secondo la rilevata disposizione generale (delibera n. 16 del 1998); 3.2 - il secondo articolato motivo, anch'esso formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., espone le censure di violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58, e di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., deducendo la ricorrente che la gravata sentenza aveva omesso di pronunciare sull'eccezione di inammissibilità della nuova produzione in appello, operata da controparte, ed involgente la ridetta deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 1998; produzione, questa, da ritenersi, per l'appunto, inammissibile in quanto volta ad ampliare il thema decidendum dietro introduzione di fatti costitutivi della pretesa non esplicitati nel precedente grado di giudizio; 3.3 - col terzo complesso motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, c. 3, all'art. 10 del regolamento TARSU, ed al d.l. n. 102 del 2013, art. 5, c. 4 quater, sull'assunto che la citata disposizione regolamentare, al secondo comma, inequivocamente esplicitava una causa di esenzione dalla tassazione correlata alla produzione di rifiuti speciali su superfici di estensione superiore a mq. 200, laddove il giudice del gravame erroneamente aveva ritenuto che su detta disposizione prevalessero quelle della deliberazione (n. 16 del 1998, cit.) recante la contestata assimilazione, posto che detta deliberazione, - che non era stata recepita nel regolamento TARSU e della quale pur era stata richiesta la disapplicazione, - avrebbe dovuto considerarsi inefficace per violazione del d.lgs. n. n. 152 del 2006, art. 198; soggiunge la ricorrente che, ad ogni modo, la deliberazione adottata dall'Ente locale (n. 27 dell'il novembre 2013), - in ordine all'opzione esercitata per l'applicazione del regime della Tarsu (anche) per l'anno 2013, - non rinviava alle pregresse deliberazioni di Consiglio che, pertanto, dovevano ritenersi «inefficaci e non più invocabili»; 4. - come reso esplicito dai motivi di ricorso sopra riassunti, vengono all'esame della Corte controversie connotate da sostanziale unitarietà dei profili controversi che, come anticipato, pertengono all'esercizio del potere impositivo correlato ad un medesimo tributo (la TARSU); unitarietà questa che, per di più, risulta incentrata sulla specifica tematica del potere di assimilazione spettante, in materia, agli enti locali, profilo questo cui si correla la stessa quaestio iuris di fondo dei motivi di ricorso; - va, pertanto, disposta la riunione dei ricorsi, essendosi rilevato, secondo un consolidato orientamento interpretativo della Corte, che la riunione delle impugnazioni, obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., ove investano lo stesso provvedimento, può essere altresì disposta facoltativamente, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie (v., ex plurimis, Cass., 30 ottobre 2018, n. 27550; Cass. Sez. U., 23 gennaio 2013, n. 1521; Cass. Sez. U., 4 agosto 2010, n. 18050; Cass., 17 giugno 2008, n. 16405); - ed in particolare si è rimarcato che «l'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall'art. 274 cod. proc. civ., in quanto volto a garantire l'economia ed il minor costo dei giudizi, oltre alla certezza del diritto, risulta applicabile anche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi, in ossequio al precetto costituzionale della ragionevole durata del processo, cui è funzionale ogni opzione semplificatoria ed acceleratoria delle situazioni processuali che conducono alla risposta finale sulla domanda di giustizia, ed in conformità dal ruolo istituzionale della Corte di cassazione, che, quale organo supremo di giustizia, è preposta proprio ad assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, nonché l'unità del diritto oggettivo nazionale (Cass. Sez. Un. 13 settembre 2005, n. 18125; conf. Cass. 14 ottobre 2005. n. 19978; 31 ottobre 2005, n. 21109; 20 dicembre 2005, n. 28227; 28 settembre 2006, n. 21032).» (così Cass. Sez. U., 4 agosto 2010, n. 18050, cit.); 5. - in termini generali va premesso che, come già statuito dalla Corte, la causale di esenzione dalla TAR,SU, posta dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, c. 3, con riferimento alle superfici ove si producono (di regola) rifiuti speciali tossici o nocivi («allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti»), costituisce deroga alla regola generale (di cui allo stesso d.lgs. n. 507, cit., art. 62, c. 1) secondo la quale il pagamento del tributo è dovuto da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (v., ex plurimis, Cass., 16 aprile 2019, 10634; Cass., 5 settembre 2016, n. 17622; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 6 luglio 2012, n. 11351; Cass., 9 marzo 2012, n. 3756; Cass., 14 gennaio 2011, n. 775), ed integra, pertanto, il contenuto di un'eccezione «i cui presupposti spetterà al contribuente allegare e provare» (così Cass., 19 aprile 2019, 11035); - si è, altresì, rimarcato che il mero autosmaltimento dei rifiuti non può integrare la causale di esonero dal pagamento del tributo (d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, c. 3), indipendentemente, quindi, dalla considerazione della tipologia oggettiva dei rifiuti prodotti (urbani o speciali) e, per di più, del potere di assimilazione spettante all'Ente locale (Cass., 11 febbraio 2021, n. 3437); - e sempre con riferimento alla TARSU, la Corte ha statuito che, - una volta venuta meno l'assimilazione disposta ex lege (l. 22 febbraio 1994, n. 146, art. 39, c. 1) dei rifiuti speciali [«indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a), della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonché gli accessori per l'informatica»] ai rifiuti urbani, per effetto della I. 24 aprile 1998, n. 128, art. 17, c. 3, - ha trovato piena applicazione il d.lgs. n. 22 del 1997, art. 21, c. 2, lett. g), che ha attribuito ai Comuni la facoltà di assimilare ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche, con la conseguenza che, a partire dall'annualità d'imposta 1997, assumono decisivo rilievo le indicazioni proprie delle disposizioni regolamentari comunali circa l'assimilazione dei rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinari, in difetto delle quali indicazioni trova applicazione l'esenzione di cui al d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, c. 3 (Cass., 11 febbraio 2021, n. 3437; Cass., 16 luglio 2019, n. 18988; Cass., 3 novembre 2016, n. 22223; Cass., 7 agosto 2008, n. 21342; Cass., 12 ottobre 2007, n. 21469); 6. - tanto premesso, i primi due motivi dei ricorsi iscritti al n. 1399/2018 di R.G. ed al n. 8379/2018 di R.G., - motivi che risultano (del tutto) sovrapponibili, - sono destituiti di fondamento e vanno senz'altro disattesi; 6.1 - l'atto impugnato, trascritto dalla stessa ricorrente, chiaramente esponeva, difatti, una pretesa impositiva correlata a rifiuti prodotti, da un lato, da uno stabilimento industriale («stabilimenti ed edifici industria»; così in avviso di pagamento), in relazione ad una superficie di mq. 1.778, e, dall'altro, in locali ad uso abitativo («locali adibiti ad uso abitazione»; sempre così nell'atto) dell'estensione di mq. 61,00; - va, altresì, rimarcato che la disposizione secondo la quale «Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.» (d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62), - che, come detto, espone una deroga alla regola generale (di cui allo stesso d.lgs. n. 507, cit., art. 62, c. 1) secondo la quale il pagamento del tributo è dovuto da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale, - deve essere letta nel più complessivo contesto regolatorio del tributo, alla cui stregua la tassazione delle superfici di lavorazione industriale consegue (anche) dalla assimilabilità dei rifiuti, ivi prodotti, a quelli urbani [v. il d.lgs. n. 507 del 1993, art. 68, c. 2, lett:. e)]; 6.2 - in tema, poi, di divieto di nova in appello, la Corte ha in più occasioni statuito che nel processo tributario di appello, la novità della domanda deve essere verificata in stretto riferimento alla pretesa effettivamente avanzata nell'atto impositivo impugnato e, quindi, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, poiché il processo tributario, in quanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento impositivo, è strutturato come un giudizio di impugnazione del provvedimento stesso, nel quale l'Ufficio assume la veste di attore in senso sostanziale, e la sua pretesa è quella risultante dall'atto impugnato, sia per quanto riguarda il "petitum" sia per quanto riguarda la "causa petendi" (v., ex plurimis, Cass., 5 marzo 2020, n. 6208; Cass., 27 giugno 2019, n. 17231; Cass., 10 maggio 2019, n. 12467; Cass., 2 luglio 2014, n.15026, in motivazione; Cass., 28 giugno 2012, n. 10806; Cass., 29 ottobre 2008, n. 25909); 6.3 - non sussiste, dunque, la denunciata immutazione dei fatti costitutivi della pretesa ove si consideri che, come anticipato, la questione relativa alla tassabilità delle aree produttive, - quelle stesse che, secondo le difese articolate in giudizio dalla ricorrente, risultavano connotate dalla produzione di rifiuti speciali riconducibili all'esenzione di cui all'art. 62, c. 3, cit., - formava oggetto dell'originaria pretesa dell'Ente che, per l'appunto, ne esplicitava la riconduzione al tributo sul presupposto (inequivoco) che si trattasse (proprio) di rifiuti speciali (e, ciò non di meno, assimilati a quelli urbani); 6.4 - del pari destituito di fondamento, come detto, è il secondo motivo, posto che, per un verso, il giudice del gravame ha dato conto delle ragioni, - rimaste in questa sede incontestate, - di ammissibilità della nuova produzione (in quanto, dunque, atti soggetti a pubblicità legale), - così che non sussiste la denunciata omessa pronuncia, - e che, per il restante, in ragione dei rilievi svolti in ordine al primo motivo di ricorso, la documentazione in discorso si correlava alla causa petendi della pretesa impositiva, dando conto di quell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani che, come detto, necessariamente rimaneva implicata da un atto che, - sia pur riconoscendo la provenienza industriale dei rifiuti, e ciò non di meno, - ne determinava l'entità del tributo dovuto in relazione alle relative superfici di produzione; 6.4.1 - in diverse occasioni, - ed anche con riferimento alla posizione della parte contumace nel primo grado del giudizio (v., ex plurimis, Cass., 16 novembre 2018, n. 29568), - la Corte ha, poi, rimarcato che: - alla luce del fondamentale principio di specialità, espresso dall'art. 1, comma 2 (in forza del quale, nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima), deve farsi esclusiva applicazione del disposto del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58, c. 2, che ha espressamente previsto e consentito la produzione di nuovi documenti in appello (Cass., 16 settembre 2011, n. 18907); - le parti hanno, quindi, facoltà cfi produrre nuovi documenti in appello, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58, al di fuori delle condizioni poste dall'art. 345 cod. proc. civ., anche quando non sussista, pertanto, l'impossibilità di produrli in primo grado, ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti (Cass., 30 giugno 2021, n. 18391; Cass., 28 giugno 2018, n. 17164; Cass., 11 aprile 2018, n. 8927; Cass., 22 novembre 2017, n. 27774; Cass., 6 novembre 2015, n. 22776); 7. - del pari destituito di fondamento è il terzo motivo dei due ricorsi in trattazione, motivo che - anch'esso connotato dal medesimo ordine delle censure, - pur prospetta profili di inammissibilità; 7.1 - quanto al dedotto contrasto, col d.lgs. n. 152 del 2006, art. 198, della deliberazione consiliare di assimilazione, la Corte ha già avuto modo di precisare che, in ragione della disciplina transitoria dettata dal d.lgs. n. 152 del 2006, artt. 265, comma 1, e 264, comma 1, lett. i), continua a sussistere il potere regolamentare dei Comuni di assimilare a quelli urbani i rifiuti speciali, ai sensi del d.lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 2, lett. g), sicché la deliberazione relativa, ove adottata, costituisce titolo per la riscossione della tassa nei confronti dei soggetti che tali rifiuti producano nel territorio comunale, a prescindere dal fatto che il contribuente ne affidi a terzi lo smaltimento (Cass., 18 gennaio 2019, n. 1344); 7.2 - nella fattispecie rileva, poi, che il giudice del gravame, sulla base di detta deliberazione consiliare, ha compiuto uno specifico accertamento sulla rilevata assimilazione dei rifiuti speciali, in contestazione tra le parti, e che un siffatto accertamento viene censurato, - con denuncia di violazione di legge e di disposizioni regolamentari, - in completa anomia di riferimenti al complessivo contenuto tanto dell'atto oggetto di interpretazione (la deliberazione n. 16 del 21 maggio 1998) quanto dell'atto regolamentare invocato; - il motivo di ricorso si risolve, così, in un mero (frontale) contrasto dell'interpretazione prospettata con quella fatta propria dal giudice del gravame laddove, come la Corte ha già rilevato, qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di delibere comunali, decreti sindacali e regolamenti comunali, è necessario, - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso, - che il testo di tali atti sia interamente trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati, con l'indicazione delle modalità attraverso le quali il giudice di merito se ne sia discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolito nella sentenza (Cass., 11 febbraio 2021, n. 3437; Cass., 23 gennaio 2014, n. 1391; Cass., 6 luglio 2012, n. 11351; Cass., 27 gennaio 2009, n. 1893; Cass., 15 dicembre 2008, n. 29322; Cass., 12 giugno 2007, n. 13711); 8. - in relazione, ora, ai motivi di ricorso articolati nel giudizio iscritto al n. 12389/2015, va premesso, in relazione al secondo motivo, che, per come assume la stessa ricorrente, il proposto motivo di appello si incentrava (esclusivamente) sulla rilevanza qualificatoria della disposizione regolamentare (art. 10), oggetto del denunciato omesso esame, ai fini dell'utile esercizio del potere di assimilazione qual accertato dal primo giudice; - posto, quindi, che deve ritenersi consentito alla Corte di correggere la motivazione della gravata sentenza pur nel caso di error in procedendo (v., ex plurimis, Cass., 1 marzo 2019, n. 6145; Cass. Sez. U., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass., 3 marzo 2011, n. 5139; Cass., 1 febbraio 2010, n. 2313; Cass., 28 luglio 2005, n. 15810; Cass., 23 aprile 2001, n. 5962), - purché la correzione (solo in diritto) non implichi accertamenti e valutazioni di fatto (v., ex plurimis, Cass., 6 settembre 2017, n. 20806; Cass., 25 ottobre 2013, n. 24165; Cass., 18 marzo 2005, n. 5954; Cass., 16 maggio 1998, n. 4939), - i due motivi di ricorso sono destituiti di fondamento e vanno senz'altro disattesi; 8.1 - come emerge, difatti, dalle pronunce rese dal giudice del gravame, nei giudizi riuniti, e dalla stessa pronuncia del giudice di prime cure nel giudizio (ora) in trattazione, - pronuncia, questa, cui lo stesso giudice del gravame implicitamente rinvia laddove assume l'avvenuta equiparazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, - l'Ente locale aveva, nella fattispecie, (utilmente) esercitato, - secondo specifici criteri quali-quantitativi, - il potere di assimilazione che, come detto, gli competeva; - e l'accertamento, sul punto, del giudice di merito ha avuto riguardo, come detto, ad una disposizione regolamentare di contenuto più ampio, - perché, per l'appunto, ricostruita sulla base dei criteri quali-quantitativi espressamente previsti per l'assimilazione, - di quella che parte ricorrente evoca in ricorso; disposizione, quest'ultima, che, - così come deduce il controricorrente, - corrisponde, del resto, al contenuto di prescrizione normativa (dl. n. 463 del 1995, art. 17, c. 2) che non era vigente nel periodo di imposta in contestazione (trattandosi di decreto legge non convertito in legge) e che, per l'appunto, prevedeva l'assimilazione (ex lege) a prescindere da ogni criterio, e limite, quali-quantitativo di produzione dei rifiuti speciali; 9. - le spese dei giudizi riuniti, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ciascun ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater). P.Q.M. La Corte, rigetta i ricorsi riuniti; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese dei riuniti giudizi di legittimità che liquida in complessivi C 3.000,00 per compensi professionali ed C 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della suss