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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 2026

Cassazione n. 12594/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo d’impugnazione, con il quale si lamenta l’illegittimità delrigetto dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato, è manifestamenteinfondato, atteso che dall’esame degli atti -consentito in ragione della natura processualedella questione- risulta che [OSCURATO:PERSONA], presentatosi al pronto soccorso, era stato dimesso perchéin “buone condizioni generali con consiglio di riposo domiciliare”, così che i giudici hannocorrettamente escluso la sussistenza di un legittimo impedimento a comparire, mancando irequisiti di gravità, assolutezza e insuperabilità che lo configurano (cfr. Sez. 5, n. 37440 del20/07/2021, Sciuscio, Rv. 281949 – 01; Sez. 5, n. 15407 del 24/02/2020, Stretti, Rv. 279088- 01); considerato che il secondo e il terzo motivo d’impugnazione sono la ripetizione delleidentiche questioni di fatto sollevate con il gravame, affrontate e risolte dalla corte di appelloalle pagine 4 (sulla responsabilità e sul venir meno dell’accordo con la sorella) e 5 (sulgiudizio di equivalenza nel bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche) e, pertanto,non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n.27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo,Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni prive di vizi logici,risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede(Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01), tra l’altro caratterizzata da evidentegenericità nella loro formulazione;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo d’impugnazione, con il quale si lamenta l’illegittimità delrigetto dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato, è manifestamenteinfondato, atteso che dall’esame degli atti -consentito in ragione della natura processualedella questione- risulta che [OSCURATO:PERSONA], presentatosi al pronto soccorso, era stato dimesso perchéin “buone condizioni generali con consiglio di riposo domiciliare”, così che i giudici hannocorrettamente escluso la sussistenza di un legittimo impedimento a comparire, mancando irequisiti di gravità, assolutezza e insuperabilità che lo configurano (cfr. Sez. 5, n. 37440 del20/07/2021, Sciuscio, Rv. 281949 – 01; Sez. 5, n. 15407 del 24/02/2020, Stretti, Rv. 279088- 01); considerato che il secondo e il terzo motivo d’impugnazione sono la ripetizione delleidentiche questioni di fatto sollevate con il gravame, affrontate e risolte dalla corte di appelloalle pagine 4 (sulla responsabilità e sul venir meno dell’accordo con la sorella) e 5 (sulgiudizio di equivalenza nel bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche) e, pertanto,non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n.27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo,Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni prive di vizi logici,risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede(Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01), tra l’altro caratterizzata da evidentegenericità nella loro formulazione;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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