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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04238/2026

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iscritto al n. 38592/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA].AR. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Arezzo, Z.I. [OSCURATO:PERSONA] A n. 21, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata al controricorso, e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 21 dicembre 2020, - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana n. 2361/2018, depositata il 20 dicembre2018; [OSCURATO:PERSONA] –IRES 2011-2012.

R.G.

N.38592/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 23 ottobre2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale d i Arezzo notificava alla società OR.AR. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avviso di accertamento n.

T8D030301558/2014, con il qual e accertava maggiori ricavi per l’anno 2011 dell’importo di € 85.426,00, ed avviso di accertamento n.

T8D030301562/2014, con il qual e accertava maggiori ricavi per l’anno 2012dell’importo di € 119.534 ,00, rideterminando conseguentemente le imposte dovute dalla società contribuente.

Gli accertamenti in questione si fondavano su una presunta sotto-fatturazione di ricavi, in relazione al prestito d’uso di kg. 100 di oro puro, intervenuto tra la concedente [OSCURATO:SOCIETA]. e la società [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva rilevato in affitto l’azienda di oreficeria della [OSCURATO:SOCIETA].

2. Avverso gli avvisi di accertamento suddetti la OR.AR. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva separati ricorsidinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Arezzo la quale, previa riunione degli stessi, con sentenza n. 149/2017, depositata il 5 luglio 2017, li rigettava, condannando la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

3. Interposto gravame dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, con sentenza n. 2361/2018, pronunciata il 14 dicembre 2018 e depositata in segreteria il 20 dicembre 2018 , accoglieva l’appello, annullando gli avvisi di accertamento e condannando l’Ufficio alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

R.G.

N.38592/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato l’11 dicembre2019).

Resiste con controricorso la OR.AR. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

5. Con decreto presidenziale del 26 giugno 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio dell’8 ottobre 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

La controricorrente hadepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dalla difesa della [OSCURATO:SOCIETA].

Tale eccezione è infondata.

La presente impugnazione è stata proposta applicando il termine differito ex art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136.

Ora, sostiene la controricorrente che la sospensione dei termini per impugnare ex art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018, si applicherebbe soltanto ai contribuenti e non anche all’Agenzia delle Entrate, perché solo i primi sarebbero interessati a tale sospensione, per consentire loro di presentare la domanda di definizione agevolata.

In realtà il testo della disposizione è chiarissimo [«Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019»], ragion per R.G.

N.38592/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] cui, in mancanza di una limitazione specifica ad una parte, la sospensione non può che riguardarei termini per tutte le parti, trattandosi, peraltro, di norma anche con evidenti finalità deflattive del contenzioso.

2. Con l’unico motivo di ricorsosi eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, nonché degli artt. 112 e 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.

Deduce, in particolare, l’Ufficio che e sso, ritenendo antieconomica la remunerazione dell’oro dato in prestito d’uso, a seguito della concordata riduzione del canone di affitto, aveva ricalcolato detto rendimento, considerando la quota del metallo prezioso negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, ed il tasso di rendimento di un buono poliennale del tesoro a dieci anni, nel mentre la C.T.R. aveva omesso l’analisi degli elementi gravi, precisi e convergenti verso la tesi dell’antieconomicità aziendale, sulla base della sola considerazione che le libere scelte imprenditoriali dei privati sarebbero insindacabili.

Il motivo è infondato.

E’ pur vero che il criterio originariamente pattuito tra le parti per il prestito d’uso dell’oro (rendimento di un buono poliennale del tesoro reperibile sul mercato, anche a lunga scadenza, di importo uguale al valore di metallo) era generico (e quindi la clausola era da considerare nulla per indeterminatezza dell’oggetto), e tuttavia per gli anni 2011e 2012sono intervenute delle specifiche pattuizioni tra le parti, che hanno determinato il prezzo per l’utilizzo dell’oro.

L’Ufficio ritiene che tale prezzo pattuito sia antieconomico, ma, innanzitutto, utilizza un criterio di riferimento (il tasso dei titoli di Stato a dieci anni) sulla base di una clausola nulla; R.G.

N.38592/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sotto altro profilo, si dovrebbe ritenere che vi sia stata una simulazione relativa del prezzo pattuito, ma di ciò non vi è prova alcuna.

Peraltro, il criterio dell’antieconomicità va valutato con riferimento alla società concedente ([OSCURATO:SOCIETA]., oggetto dell’accertamento), e non della società concessionaria ([OSCURATO:SOCIETA].), e non vi sono elementi per ritenere , con riferimento alla concedente (che, di fatto, non svolgeva alcuna attività, in quanto il complesso aziendale era concesso in affitto alla [OSCURATO:SOCIETA].), che il canone pattuito fosse antieconomico.

Deve a ciò aggiungersi che, nel caso di specie, siamo nell’ambito di legittime scelte imprenditoriali della società concedente, valutate anche sulla base del fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]. ha ritenuto più conveniente concedere una riduzione sul prezzo di utilizzo dell’oro, piuttosto che rischiare di far cessare l’attività alla affittuaria e non percepire alcun canone.

Va aggiunto che, «in assenza di ulteriori elementi di valutazione, il solo rilievo inerente l'antieconomicità del rapporto costo/ricavi, tenuto peraltro conto della particolare situazione di criticità oggettiva e soggettiva in cui versava il contribuente, non può ritenersi sufficiente a legittimare la valutazione dell'Ufficio e a sconfessare le scelte effettuate ai fini della continuità aziendale» (Cass. 31 luglio 2024, n. 21531).

Peraltro, l’Ufficio non ha fatto alcun riferimento a canoni usualmente praticati, sulla base dei quali ci sarebbe stato lo scostamento.

3. Consegue il rigetto del ricorso.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

R.G.

N.38592/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore della OR.AR. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle spese del presente giudizio, che si liquid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iscritto al n. 38592/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA].AR. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Arezzo, Z.I. [OSCURATO:PERSONA] A n. 21, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata al controricorso, e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 21 dicembre 2020, - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana n. 2361/2018, depositata il 20 dicembre2018; [OSCURATO:PERSONA] –IRES 2011-2012. R.G. N.38592/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 23 ottobre2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale d i Arezzo notificava alla società OR.AR. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avviso di accertamento n. T8D030301558/2014, con il qual e accertava maggiori ricavi per l’anno 2011 dell’importo di € 85.426,00, ed avviso di accertamento n. T8D030301562/2014, con il qual e accertava maggiori ricavi per l’anno 2012dell’importo di € 119.534 ,00, rideterminando conseguentemente le imposte dovute dalla società contribuente. Gli accertamenti in questione si fondavano su una presunta sotto-fatturazione di ricavi, in relazione al prestito d’uso di kg. 100 di oro puro, intervenuto tra la concedente [OSCURATO:SOCIETA]. e la società [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva rilevato in affitto l’azienda di oreficeria della [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Avverso gli avvisi di accertamento suddetti la OR.AR. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva separati ricorsidinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Arezzo la quale, previa riunione degli stessi, con sentenza n. 149/2017, depositata il 5 luglio 2017, li rigettava, condannando la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite. 3. Interposto gravame dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, con sentenza n. 2361/2018, pronunciata il 14 dicembre 2018 e depositata in segreteria il 20 dicembre 2018 , accoglieva l’appello, annullando gli avvisi di accertamento e condannando l’Ufficio alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. R.G. N.38592/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato l’11 dicembre2019). Resiste con controricorso la OR.AR. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 5. Con decreto presidenziale del 26 giugno 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio dell’8 ottobre 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c. La controricorrente hadepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dalla difesa della [OSCURATO:SOCIETA]. Tale eccezione è infondata. La presente impugnazione è stata proposta applicando il termine differito ex art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136. Ora, sostiene la controricorrente che la sospensione dei termini per impugnare ex art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018, si applicherebbe soltanto ai contribuenti e non anche all’Agenzia delle Entrate, perché solo i primi sarebbero interessati a tale sospensione, per consentire loro di presentare la domanda di definizione agevolata. In realtà il testo della disposizione è chiarissimo [«Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019»], ragion per R.G. N.38592/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] cui, in mancanza di una limitazione specifica ad una parte, la sospensione non può che riguardarei termini per tutte le parti, trattandosi, peraltro, di norma anche con evidenti finalità deflattive del contenzioso. 2. Con l’unico motivo di ricorsosi eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, nonché degli artt. 112 e 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. Deduce, in particolare, l’Ufficio che e sso, ritenendo antieconomica la remunerazione dell’oro dato in prestito d’uso, a seguito della concordata riduzione del canone di affitto, aveva ricalcolato detto rendimento, considerando la quota del metallo prezioso negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, ed il tasso di rendimento di un buono poliennale del tesoro a dieci anni, nel mentre la C.T.R. aveva omesso l’analisi degli elementi gravi, precisi e convergenti verso la tesi dell’antieconomicità aziendale, sulla base della sola considerazione che le libere scelte imprenditoriali dei privati sarebbero insindacabili. Il motivo è infondato. E’ pur vero che il criterio originariamente pattuito tra le parti per il prestito d’uso dell’oro (rendimento di un buono poliennale del tesoro reperibile sul mercato, anche a lunga scadenza, di importo uguale al valore di metallo) era generico (e quindi la clausola era da considerare nulla per indeterminatezza dell’oggetto), e tuttavia per gli anni 2011e 2012sono intervenute delle specifiche pattuizioni tra le parti, che hanno determinato il prezzo per l’utilizzo dell’oro. L’Ufficio ritiene che tale prezzo pattuito sia antieconomico, ma, innanzitutto, utilizza un criterio di riferimento (il tasso dei titoli di Stato a dieci anni) sulla base di una clausola nulla; R.G. N.38592/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sotto altro profilo, si dovrebbe ritenere che vi sia stata una simulazione relativa del prezzo pattuito, ma di ciò non vi è prova alcuna. Peraltro, il criterio dell’antieconomicità va valutato con riferimento alla società concedente ([OSCURATO:SOCIETA]., oggetto dell’accertamento), e non della società concessionaria ([OSCURATO:SOCIETA].), e non vi sono elementi per ritenere , con riferimento alla concedente (che, di fatto, non svolgeva alcuna attività, in quanto il complesso aziendale era concesso in affitto alla [OSCURATO:SOCIETA].), che il canone pattuito fosse antieconomico. Deve a ciò aggiungersi che, nel caso di specie, siamo nell’ambito di legittime scelte imprenditoriali della società concedente, valutate anche sulla base del fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]. ha ritenuto più conveniente concedere una riduzione sul prezzo di utilizzo dell’oro, piuttosto che rischiare di far cessare l’attività alla affittuaria e non percepire alcun canone. Va aggiunto che, «in assenza di ulteriori elementi di valutazione, il solo rilievo inerente l'antieconomicità del rapporto costo/ricavi, tenuto peraltro conto della particolare situazione di criticità oggettiva e soggettiva in cui versava il contribuente, non può ritenersi sufficiente a legittimare la valutazione dell'Ufficio e a sconfessare le scelte effettuate ai fini della continuità aziendale» (Cass. 31 luglio 2024, n. 21531). Peraltro, l’Ufficio non ha fatto alcun riferimento a canoni usualmente praticati, sulla base dei quali ci sarebbe stato lo scostamento. 3. Consegue il rigetto del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. R.G. N.38592/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore della OR.AR. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle spese del presente giudizio, che si liquid
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