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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 08927/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, che contesta la omessa dichiarazione di estinzione del reato loro ascritto, che si sarebbe prescritto prima della sentenza di appello, è manifestamente infondato poiché il reato ex art.642 cod. pen. si estingue in sei anni, prorogati di un quarto, in presenza di eventi interruttivi come la sentenza di primo grado, e dalla data di presentazione delle false denunzie di sinistro non sono ancora decorsi sette anni e sei mesi, a prescindere da eventuali sospensioni; ritenuto che il secondo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, con cui si censura l'affermazione di responsabilità e l'elemento soggettivo del reato è generico e manifestamente infondato poiché non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di appello, reiterando censure infondate in fatto e in diritto; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1. lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che il giudice di appello, con lineare e congrua motivazione, ha correttamente affermato la penale responsabilità degli odierni ricorrenti ritenendo sussistente il coinvolgimento degli stessi nell'azione criminosa (cfr. pagg. 4-5 della sentenza impugnata); che la terza censura relativa al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio è generica poiché non si confronta con le motivazioni della Corte che ha correttamente condiviso le argomentazioni del Tribunale rilevando l'assenza di elementi positivi nella condotta dei due ricorrenti; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila~ in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, che contesta la omessa dichiarazione di estinzione del reato loro ascritto, che si sarebbe prescritto prima della sentenza di appello, è manifestamente infondato poiché il reato ex art.642 cod. pen. si estingue in sei anni, prorogati di un quarto, in presenza di eventi interruttivi come la sentenza di primo grado, e dalla data di presentazione delle false denunzie di sinistro non sono ancora decorsi sette anni e sei mesi, a prescindere da eventuali sospensioni; ritenuto che il secondo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, con cui si censura l'affermazione di responsabilità e l'elemento soggettivo del reato è generico e manifestamente infondato poiché non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di appello, reiterando censure infondate in fatto e in diritto; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1. lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che il giudice di appello, con lineare e congrua motivazione, ha correttamente affermato la penale responsabilità degli odierni ricorrenti ritenendo sussistente il coinvolgimento degli stessi nell'azione criminosa (cfr. pagg. 4-5 della sentenza impugnata); che la terza censura relativa al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio è generica poiché non si confronta con le motivazioni della Corte che ha correttamente condiviso le argomentazioni del Tribunale rilevando l'assenza di elementi positivi nella condotta dei due ricorrenti; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila~ in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08927/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris