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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:555
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 9 luglio 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 2, lettera c) – Nozione di “professionista” – Contratti di credito e di garanzia – [OSCURATO:PERSONA] statale per lo sviluppo dell’edilizia abitativa – Missione di interesse generale – Prestiti agevolati – Procedimento di rinvio per riesame a seguito di un’impugnazione – Obbligo di conformarsi alle valutazioni giuridiche del giudice di grado superiore – Principio del primato del diritto dell’Unione – Limitazione dell’efficacia nel tempo della sentenza » Nella causa C‑188/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Krajský súd v Prešove (Corte regionale di Prešov, Slovacchia), con decisione del 30 gennaio 2025, pervenuta in cancelleria il 10 marzo 2025, nel procedimento Štátny fond rozvoja bývania contro

[OSCURATO:PERSONA],

KL, SC, LA CORTE (Prima Sezione), composta da F. Biltgen, presidente di sezione,

I. Ziemele (relatrice), A. Kumin, S. Gervasoni e M. Bošnjak, giudici, avvocato generale: D. Spielmann cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per lo Štátny fond rozvoja bývania, da M. Garaj, advokát; – per GL, KL, SC, da Z. Pitoňáková, advokátka; – per il governo slovacco, da E.V.

Larišová, in qualità di agente; – per la Commissione europea, da P. Kienapfel e R. Lindenthal, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 2, lettere b) e c), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra lo Štátny fond rozvoja bývania ([OSCURATO:PERSONA] statale per lo sviluppo dell’edilizia abitativa, Slovacchia; in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») e GL, KL e SC in merito al rimborso del saldo di un prestito abitativo risolto anticipatamente.

Contesto normativo Direttiva 93/13 3 Il quattordicesimo considerando della direttiva 93/13 enuncia quanto segue: «considerando (…) che gli Stati membri devono provvedere affinché non siano inserite clausole abusive [nelle disposizioni legislative regolamentari imperative], in particolare in quanto la presente direttiva riguarda anche le attività professionali di carattere pubblico». 4 L’articolo 1 di tale direttiva dispone: «1.

La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore.

2. Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative (…) non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva». 5 L’articolo 2, lettere b) e c), della direttiva prevede quanto segue: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (…)

b) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale;

c) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce nel quadro della sua attività professionale, sia essa pubblica o privata».

Diritto slovacco 6 L’articolo 52 dello zákon č. 40/1964 Zb.

Občiansky zákonník (legge n. 40/1964, Codice civile), del 26 febbraio 1964, nella versione applicabile al procedimento principale, prevede quanto segue: «(…)

2. Si intende per professionista la persona che, per la stipula e l’esecuzione di un contratto di consumo, agisce nell’ambito della sua attività commerciale o di altra attività professionale.

3. Si intende per consumatore la persona che, per la stipula e l’esecuzione di un contratto di consumo, non agisce nell’ambito della sua attività commerciale o di altra attività professionale». 7 L’articolo 53, paragrafo 1, di tale codice prevedeva quanto segue: «Un contratto concluso con un consumatore non deve contenere disposizioni atte a determinare, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti (in prosieguo: le “clausole abusive”)». 8 L’articolo 7 dello zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fondrozvoja bývania (legge n. 607/2003 relativa al [OSCURATO:PERSONA] statale per lo sviluppo dell’edilizia abitativa), del 6 novembre 2003, nella versione applicabile al procedimento principale, era così formulato: «Il richiedente la sovvenzione (…) può essere:

a) una persona fisica che ha la cittadinanza della Repubblica slovacca, risiede nel territorio della Repubblica slovacca (…), o

b) una persona giuridica avente sede nel territorio della Repubblica slovacca». 9 L’articolo 12, paragrafo 2, di tale legge prevedeva quanto segue: «Il contratto deve contenere in particolare:

a) i dati relativi alle parti,

b) lo scopo, l’importo, il tipo e l’impiego della sovvenzione concessa;

c) le modalità di adempimento delle obbligazioni delle parti;

d) le garanzie a copertura delle obbligazioni;

e) le modalità di pagamento della sovvenzione (…)

f) i requisiti tecnici della costruzione e la durata della sua realizzazione;

g) le sanzioni applicabili in caso di violazione delle clausole contrattuali; (…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 10 [OSCURATO:PERSONA] è una persona giuridica di diritto pubblico la cui attività consiste nel concedere sussidi pubblici all’edilizia abitativa, in particolare mediante la concessione di crediti immobiliari a tasso agevolato. 11 Il 13 dicembre 2006 il [OSCURATO:PERSONA] ha concluso con GL e KL un contratto di credito per un importo di EUR 33 193,92 rimborsabile su 30 anni, ai fini dell’acquisto di un appartamento.

SC si è costituito garante di GL e di KL. 12 Il 22 gennaio 2018, non avendo GL e KL proceduto al rimborso di rate mensili, il [OSCURATO:PERSONA] ha risolto il contratto nei loro confronti e successivamente, con lettera del 13 agosto 2018, nei confronti di SC. 13 Il 24 settembre 2018 il [OSCURATO:PERSONA] ha adito l’Okresný súd Prešov (Tribunale circoscrizionale di Prešov, Slovacchia) al fine di ottenere la condanna dei mutuatari e del loro fideiussore al pagamento del saldo del credito, vale a dire un importo di EUR 26 040,44, più interessi, spese di recupero e penali.

Poiché tale domanda è stata accolta, i convenuti nel procedimento principale hanno impugnato tale decisione dinanzi al Krajský súd v Prešove (Corte regionale di Prešov, Slovacchia) invocando la tutela che dovrebbe essere loro riconosciuta in forza della direttiva 93/13, nella loro qualità di consumatore.

L’appello è stato respinto con decisione che applica le disposizioni dello zákon č. 513/1991 Zb.

Obchodný zákonník (legge n. 513/1991 che istituisce il codice di commercio), del 5 novembre 1991, e i convenuti nel procedimento principale hanno proposto ricorso per cassazione dinanzi al Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca), il quale ha dichiarato che le disposizioni della direttiva 93/13 non erano applicabili alla controversia in quanto il [OSCURATO:PERSONA] non agiva in qualità di professionista.

Ritenendo tuttavia che il rapporto contrattuale tra il [OSCURATO:PERSONA] e i convenuti nel procedimento principale fosse disciplinato dalle disposizioni del codice civile e non dalla legge n. 513/1991, quest’ultimo giudice ha annullato la decisione pronunciata in appello e rinviato la causa per riesame dinanzi al Krajský súd v Prešove (Corte regionale di Prešov), che è il giudice del rinvio. 14 Quest’ultimo ritiene che i convenuti nel procedimento principale abbiano la qualità di «consumatori», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, e che il [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto delle sue caratteristiche organiche e funzionali, agisca in qualità di «professionista», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), di tale direttiva. 15 In primo luogo, siccome il [OSCURATO:PERSONA] è stato istituito per legge ai fini dell’attuazione della politica di edilizia abitativa dello Stato slovacco, il giudice del rinvio ricorda che, in forza della giurisprudenza della Corte, la circostanza che le attività di un ente pubblico rientrino in una missione di interesse generale, senza scopo di lucro, non è pertinente ai fini della qualificazione come «professionista», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13. 16 In secondo luogo, le clausole del contratto di cui si tratta nel procedimento principale non rifletterebbero tutte disposizioni legislative imperative ai sensi dell’articolo 1 di tale direttiva.

Il legislatore slovacco avrebbe certamente definito il quadro normativo applicabile ai contratti conclusi dal [OSCURATO:PERSONA], ma quest’ultimo resterebbe libero di precisare ciascuna delle clausole ivi contenute, cosicché tali contratti rientrerebbero nell’ambito di applicazione della direttiva. 17 In terzo luogo, pur rilevando che, secondo il Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca), il legislatore slovacco ha escluso i contratti conclusi dal [OSCURATO:PERSONA] dall’applicazione del regime legale relativo ai crediti al consumo, il giudice del rinvio sottolinea che l’applicazione della direttiva 93/13 dipende dalla natura del contratto, in particolare dal suo carattere standardizzato, e non dalla sua qualificazione giuridica nel diritto nazionale. 18 In quarto luogo, non si può escludere che i contratti stipulati dal [OSCURATO:PERSONA] contengano clausole abusive ai sensi di tale direttiva.

Secondo il giudice del rinvio, le clausole del contratto di cui si tratta nel procedimento principale che disciplinano la sua risoluzione, le penali e il pagamento, anche dopo la risoluzione del contratto, di interessi oltre agli interessi di mora, rivestono un tale carattere.

Orbene, l’obiettivo di tutela perseguito dalla direttiva si imporrebbe in particolare nell’ambito di contratti, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che riflettono un rapporto sbilanciato tra le parti contraenti. 19 Tale giudice sottolinea infine che, in forza del diritto processuale nazionale, esso è vincolato dalle valutazioni giuridiche del Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca), nell’ambito di un procedimento su rinvio per riesame.

Orbene, a suo avviso, tali valutazioni non sono compatibili con le disposizioni della direttiva 93/13. 20 In tali circostanze, il Krajský súd v Prešove (Corte regionale di Prešov) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1.

Se l’articolo 2, lettera c), della direttiva [93/13] debba essere interpretato nel senso che il [[OSCURATO:PERSONA]] che abbia stipulato con persone fisiche un contratto di sovvenzione per la fornitura di un alloggio, dev’essere considerato un “professionista” ai sensi della citata disposizione della direttiva e che il contratto di cui si tratta rientra nell’ambito dell’applicazione di tale direttiva. 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’articolo 1, punto 1, e l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che tale direttiva è applicabile a un contratto di fideiussione stipulato tra una persona fisica e il [[OSCURATO:PERSONA]] al fine di garantire l’adempimento degli obblighi contrattuali qualora tale persona fisica non abbia ricevuto alcuna prestazione dal fondo e abbia agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale. 3) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se il diritto dell’Unione (…) osti a che la valutazione giuridica del giudice di grado gerarchicamente superiore sia vincolante per il giudice di grado inferiore al quale la causa è stata rimessa per una nuova trattazione qualora, secondo la valutazione giuridica del giudice di grado gerarchicamente superiore, il [[OSCURATO:PERSONA]] non rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13».

Sulle questioni pregiudiziali Sulla ricevibilità 21 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che le questioni pregiudiziali sono irricevibili, in quanto, in primo luogo, l’interpretazione dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13 sarebbe chiara e non solleverebbe quindi alcun ragionevole dubbio.

Secondo il [OSCURATO:PERSONA], infatti, da tale interpretazione risulterebbe che un ente di diritto pubblico che, al suo pari, fornisce prestazioni non secondo una logica di mercato, ma unicamente in situazioni definite dalla legge, non rientrerebbe nella nozione di «professionista», di cui a tale disposizione.

In secondo luogo, il rapporto contrattuale che ha instaurato con i convenuti nel procedimento principale sarebbe disciplinato da disposizioni imperative del diritto nazionale, cosicché, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, le clausole del contratto concluso con tali convenuti non sarebbero soggette alle disposizioni di quest’ultima. 22 Tuttavia, gli argomenti dedotti dal [OSCURATO:PERSONA] per contestare la ricevibilità delle questioni pregiudiziali si riferiscono al merito della causa e, più precisamente, per quanto riguarda il primo di detti argomenti, alla nozione di «professionista», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13, nozione la cui interpretazione è oggetto della prima questione, e, per quanto riguarda il secondo argomento di cui al punto 21 della presente sentenza, all’applicabilità dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 alle clausole del contratto di cui si tratta nel procedimento principale.

Pertanto, detti argomenti non possono rimettere in discussione la ricevibilità delle questioni sollevate. 23 In particolare, nella misura in cui il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il contenuto delle clausole dei contratti che esso conclude è determinato dalla legge slovacca, cosicché tali clausole sarebbero escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13 in forza del suo articolo 1, paragrafo 2, occorre ricordare che, sebbene, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, quando siffatte disposizioni legislative sono imperative, le clausole contrattuali che le riproducono siano escluse dall’ambito di applicazione di tale direttiva, una siffatta esclusione non significa che la validità di altre clausole, contenute nel medesimo contratto e non coperte dalle suddette disposizioni, non possa essere valutata dal giudice nazionale alla luce di detta direttiva [sentenza del 27 ottobre 2022, S.V. (Immobile in regime di condominio), C‑485/21, EU:C:2022:839, punto 31 e giurisprudenza citata]. 24 Orbene, il giudice del rinvio indica esplicitamente che le clausole del contratto di cui al procedimento principale che esso considera abusive non riflettono disposizioni legislative nazionali, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, in quanto, sebbene la loro inclusione nei contratti conclusi dal [OSCURATO:PERSONA] sia prevista dalla legge, quest’ultimo resta libero di specificarne il contenuto esatto. 25 Pertanto, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, siffatte clausole non sono escluse in quanto tali dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 23 della presente sentenza. 26 In ogni caso, occorre ricordare che non è in alcun modo fatto divieto al giudice nazionale di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale la cui risposta, secondo il parere delle parti nel procedimento principale, non lasci adito a ragionevoli dubbi (sentenza del 1º dicembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, punto 64 e giurisprudenza citata). 27 Quindi, anche volendo supporre che la risposta alla questione sottoposta non lasci adito a ragionevoli dubbi, tale questione non diventa per questo irricevibile (sentenza del 1º dicembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, punto 65). 28 Le questioni pregiudiziali sono pertanto ricevibili.

Nel merito Sulla prima questione 29 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che un ente pubblico istituito dalla legge ai fini dell’esercizio di un’attività senza scopo di lucro di sostegno all’edilizia abitativa consistente, in particolare, nella concessione di crediti immobiliari a condizioni preferenziali a persone fisiche, sia un «professionista», ai sensi di tale disposizione. 30 In primo luogo, secondo la formulazione di tale disposizione, per professionista si intende «qualsiasi persona fisica o giuridica che (…) agisce nel quadro della sua attività professionale, sia essa pubblica o privata». 31 L’utilizzo del termine «qualsiasi» in detta disposizione sottolinea che ogni persona fisica o giuridica dev’essere considerata un «professionista», ai sensi della direttiva 93/13, qualora eserciti un’attività professionale (sentenza del 17 maggio 2018, Karel de Grote – [OSCURATO:PERSONA], C‑147/16, EU:C:2018:320, punto 49). 32 In secondo luogo, la stessa disposizione riguarda qualsiasi attività professionale, «sia essa pubblica o privata».

Pertanto, come enunciato dal suo quattordicesimo considerando, la direttiva 93/13 riguarda anche le attività professionali di carattere pubblico (sentenza del 17 maggio 2018, Karel de Grote – [OSCURATO:PERSONA], C‑147/16, EU:C:2018:320, punto 50). 33 A tal riguardo, il legislatore dell’Unione ha inteso sancire un concetto ampio della nozione di «professionista», cosicché ogni persona fisica o giuridica dev’essere considerata rientrante in tale nozione, qualora eserciti un’attività professionale, compresi i compiti di natura e interessi pubblici [sentenza del 27 ottobre 2022, S.V. (Immobile in regime di condominio), C‑485/21, EU:C:2022:839, punto 28 e giurisprudenza citata]. 34 Ne consegue che l’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13 non esclude dal suo ambito di applicazione né gli enti incaricati di una missione di interesse generale né quelli che abbiano uno status di diritto pubblico.

Inoltre, poiché i compiti di natura e interesse pubblici sono spesso svolti senza fini di lucro, il fatto che un organismo abbia o meno scopo di lucro è irrilevante ai fini della definizione della nozione di «professionista», ai sensi di tale disposizione (sentenza del 17 maggio 2018, Karel de Grote – [OSCURATO:PERSONA], C‑147/16, EU:C:2018:320, punto 51). 35 In secondo luogo, un’accezione ampia di tale nozione è giustificata dall’obiettivo perseguito dalla direttiva 93/13, la quale mira a concedere una tutela a tutte le persone fisiche che si trovino in una situazione di inferiorità rispetto al professionista [v., in tal senso, sentenze del 21 marzo 2019, Pouvin e Dijoux, C‑590/17, EU:C:2019:232, punto 42 e giurisprudenza citata, nonché dell’8 giugno 2023, YYY. (Nozione di «consumatore»), C‑570/21, EU:C:2023:456, punto 37 e giurisprudenza citata]. 36 In terzo luogo, la nozione di «professionista», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13, è una nozione funzionale che comporta la valutazione se il rapporto contrattuale concreto si inserisca nell’ambito delle attività che una persona svolge a titolo professionale (sentenza del 21 marzo 2019, Pouvin e Dijoux, C‑590/17, EU:C:2019:232, punto 36 e giurisprudenza citata). 37 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che il [OSCURATO:PERSONA] è stato istituito per attuare la politica di edilizia abitativa dello Stato slovacco, in particolare, mediante la concessione di crediti immobiliari a condizioni preferenziali.

Inoltre, il giudice del rinvio sottolinea che gli importi corrispondenti ai rimborsi di tali crediti, compreso il pagamento degli interessi, sono reinvestiti nella concessione di nuovi crediti e consentono di coprire le spese di funzionamento del [OSCURATO:PERSONA]. 38 Pertanto, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, i contratti di credito conclusi dal [OSCURATO:PERSONA] appaiono inserirsi nell’ambito delle attività di finanziamento di operazioni di acquisto immobiliare svolte da tale ente a titolo professionale. 39 [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, tuttavia, nelle sue osservazioni scritte, che il suo meccanismo di sostegno all’acquisto immobiliare non risponde ad alcuna logica di mercato e che esso agisce in qualità di organismo incaricato di una missione di interesse economico generale, vale a dire la promozione dell’edilizia popolare. 40 Inoltre, il governo slovacco indica nelle sue osservazioni scritte che il [OSCURATO:PERSONA] sceglie i beneficiari dei crediti applicando i criteri di ammissibilità che gli sono imposti dalla legge. 41 Nondimeno, come ricordato al punto 34 della presente sentenza, la nozione di «professionista» definita all’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13 non esclude gli enti che perseguono una missione di interesse generale né quelli aventi uno status di diritto pubblico.

Parimenti, la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] agisca senza scopo di lucro, al di fuori di qualsiasi considerazione commerciale, è irrilevante ai fini della sua qualificazione come «professionista» ai sensi di tale disposizione. 42 Infatti, una tale circostanza non può, di per sé, privare le persone fisiche con le quali il [OSCURATO:PERSONA] conclude contratti di credito immobiliare della tutela loro riconosciuta dalla direttiva 93/13, con il rischio di compromettere l’obiettivo perseguito da tale direttiva, che mira a concedere una tutela a tutte le persone fisiche che si trovano in una situazione di inferiorità rispetto al professionista [v., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2023, YYY. (Nozione di «consumatore»), C‑570/21, EU:C:2023:456, punto 37 e giurisprudenza citata].

Le persone fisiche che contraggono crediti immobiliari presso il [OSCURATO:PERSONA] si trovano, infatti, in una situazione di inferiorità rispetto a tale ente la cui attività professionale consiste appunto nel concedere finanziamenti per un acquisto immobiliare. 43 Ciò considerato, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che un ente pubblico istituito dalla legge ai fini dell’esercizio di un’attività senza scopo di lucro di sostegno all’edilizia abitativa consistente, in particolare, nella concessione di crediti immobiliari a condizioni preferenziali a persone fisiche è un «professionista», ai sensi di tale disposizione, nei limiti in cui i contratti di credito che esso conclude con tali persone rientrano nell’ambito della sua attività professionale.

Sulla seconda questione 44 Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.

Sulla terza questione 45 Dalla decisione di rinvio risulta che, secondo il giudice del rinvio, le valutazioni giuridiche del Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca) per quanto riguarda la qualificazione del [OSCURATO:PERSONA] in considerazione della nozione di «professionista» ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13 soano contrarie a tale disposizione come interpretata dalla Corte.

Essendo vincolato, in caso di rinvio da parte di tale giudice di grado superiore per un riesame della causa di cui trattasi, da tali valutazioni, esso si chiede, in sostanza, se sia possibile discostarsene per conformarsi all’interpretazione della Corte. 46 In tali circostanze, occorre considerare che, con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il principio del primato del diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso impone a un giudice nazionale, vincolato, in virtù di una norma o di una prassi del diritto nazionale, dalle valutazioni di diritto formulate da un giudice nazionale di grado superiore in una causa che gli è stata rinviata per riesame, di disattendere tali valutazioni qualora ritenga che esse non siano conformi all’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE. 47 A tal riguardo, occorre ricordare che il principio del primato del diritto dell’Unione sancisce la preminenza del diritto dell’Unione sul diritto degli Stati membri.

Tale principio impone pertanto a tutte le istituzioni degli Stati membri di dare pieno effetto alle varie norme dell’Unione, dato che il diritto degli Stati membri non può sminuire l’efficacia riconosciuta a tali varie norme nel territorio di detti Stati (sentenza dell’11 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑537/22, EU:C:2024:6, punto 23 e giurisprudenza citata). 48 Tale principio impone in particolare ai giudici nazionali, al fine di garantire l’effettività dell’insieme delle disposizioni del diritto dell’Unione, di interpretare, per quanto possibile, il loro diritto interno in modo conforme al diritto dell’Unione (sentenza del 18 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑261/20, EU:C:2022:33, punto 26 e giurisprudenza citata). 49 La Corte ha così dichiarato che l’obbligo di interpretazione conforme impone ai giudici nazionali di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un’interpretazione del diritto interno incompatibile con gli scopi di una direttiva, e di disapplicare, di propria iniziativa, qualsiasi interpretazione accolta da un organo giurisdizionale di grado superiore alla quale essi siano vincolati, ai sensi di tale diritto, se detta interpretazione non è compatibile con la direttiva di cui si tratta [sentenza del 30 aprile 2025, AxFina Hungary (Sussistenza del contratto), C‑630/23, EU:C:2025:302, punto 88 e giurisprudenza citata]. 50 Pertanto, un giudice nazionale non può validamente ritenere di trovarsi nell’impossibilità di interpretare una disposizione nazionale conformemente al diritto dell’Unione per il solo fatto che detta disposizione sia stata costantemente interpretata in senso incompatibile con tale diritto [sentenza del 30 aprile 2025, AxFina Hungary (Sussistenza del contratto), C‑630/23, EU:C:2025:302, punto 89 e giurisprudenza citata]. 51 Occorre inoltre ricordare che, in linea di principio, il diritto dell’Unione non osta a una normativa o prassi nazionale che prevede che un giudice di grado inferiore di uno Stato membro sia vincolato da una decisione di un organo giurisdizionale di grado superiore di questo stesso Stato membro, tenuto conto della competenza di cui dispongono gli Stati membri nell’organizzazione della giustizia [v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 45]. 52 In tale contesto, il giudice nazionale che abbia esercitato la facoltà ad esso attribuita dall’articolo 267 TFUE è vincolato, nella definizione della controversia sottopostagli, dall’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione fornita dalla Corte e deve quindi eventualmente discostarsi dalle valutazioni di un organo giurisdizionale nazionale di grado superiore qualora esso ritenga, in considerazione dell’interpretazione fornita dalla Corte, che queste ultime non siano conformi al diritto dell’Unione, disapplicando all’occorrenza la norma nazionale che gli impone di rispettare le decisioni di detto organo giurisdizionale di grado superiore (sentenza dell’11 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑537/22, EU:C:2024:6, punto 24 e giurisprudenza citata). 53 Nel caso di specie, la circostanza che il giudice nazionale che statuisce nell’ambito di un procedimento su rinvio per riesame debba conformarsi alle valutazioni in diritto operate da un giudice nazionale di grado superiore nella causa oggetto di tale procedimento non è idonea a rimettere in discussione l’obbligo per tale giudice di disapplicare siffatte valutazioni qualora esse siano contrarie al diritto dell’Unione, disapplicando eventualmente la norma nazionale che lo obbliga a conformarsi alle decisioni di tale organo giurisdizionale di grado superiore. 54 In tali circostanze, tenuto conto del principio del primato e degli effetti connessi alle sentenze pregiudiziali pronunciate ai sensi dell’articolo 267 TFUE, il giudice nazionale non può essere costretto, dal suo diritto o da una prassi nazionale, ad attenersi alle valutazioni giuridiche provenienti da un giudice nazionale di grado superiore che rifiutino di qualificare come «professionista», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13, un organismo che soddisfi il criterio ricordato al punto 36 della presente sentenza. 55 Di conseguenza, occorre rispondere alla terza questione che il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso impone a un giudice nazionale, vincolato, in virtù di una norma o di una prassi del diritto nazionale, dalle valutazioni di diritto formulate da un giudice nazionale di grado superiore in una causa che gli è stata rinviata per riesame, di disattendere tali valutazioni qualora ritenga che esse non siano conformi all’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

Sulla limitazione degli effetti nel tempo della presente sentenza 56 Nell’ipotesi in cui la Corte dovesse concludere che un organismo come il [OSCURATO:PERSONA] può essere qualificato come «professionista», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13, il [OSCURATO:PERSONA] e il governo slovacco hanno chiesto alla Corte di limitare gli effetti nel tempo della presente sentenza ai procedimenti in corso, che non sono stati oggetto di una decisione definitiva prima della pronuncia di tale sentenza. 57 Essi sottolineano, da un lato, che il [OSCURATO:PERSONA] ha agito in buona fede, conformemente alle decisioni pronunciate dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca) dal 2019 e, dall’altro, che un’assenza di limitazione degli effetti nel tempo della presente sentenza comporterebbe conseguenze finanziarie che comprometterebbero le attività del [OSCURATO:PERSONA]. 58 Secondo una giurisprudenza costante, l’interpretazione che la Corte fornisce delle norme del diritto dell’Unione nell’esercizio della competenza attribuitale dall’articolo 267 TFUE chiarisce e precisa il significato e la portata delle norme stesse, nel senso in cui devono o avrebbero dovuto essere intese e applicate sin dal momento della loro entrata in vigore.

Solo in via del tutto eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all’ordinamento giuridico dell’Unione, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede.

Affinché una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali e cumulativi, vale a dire la buona fede delle parti interessate e il rischio di gravi inconvenienti [sentenza del 22 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Punti di penalità), C‑439/19, EU:C:2021:504, punti 132 e 136 e giurisprudenza citata]. 59 Così, la Corte ha fatto ricorso a tale soluzione soltanto in circostanze ben precise, in particolare quando vi era un rischio di gravi ripercussioni economiche dovute, segnatamente, all’elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della normativa ritenuta legittimamente vigente e quando risultava che i singoli e le autorità nazionali erano stati indotti ad adottare un comportamento non conforme al diritto dell’Unione in ragione di un’oggettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni di diritto dell’Unione, incertezza alla quale avevano eventualmente contribuito comportamenti tenuti da altri Stati membri o dalla Commissione europea (sentenza del 22 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a., C 110/15, EU:C:2016:717, punto 61 e giurisprudenza citata). 60 Per quanto riguarda il criterio relativo all’esistenza di un rischio di gravi ripercussioni economiche, occorre ricordare che spetta allo Stato membro che chiede una limitazione nel tempo degli effetti di una sentenza pronunciata in via pregiudiziale produrre, dinanzi alla Corte, dati numerici che dimostrino il rischio di tali ripercussioni (sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA], C‑516/16, EU:C:2017:1011, punto 91 e giurisprudenza citata). 61 Nel caso di specie, è vero che il governo slovacco ha presentato, nelle sue osservazioni scritte, i dati relativi al numero di crediti immobiliari concessi dal [OSCURATO:PERSONA], nonché il volume finanziario corrispondente. 62 Tuttavia, né tale governo né del resto il [OSCURATO:PERSONA] precisano gli effetti giuridici e finanziari che avrebbe la qualificazione di tale organismo come «professionista», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13, sui contratti da esso conclusi.

A tal riguardo, occorre ricordare che un’applicazione della direttiva a tali contratti che porti a constatare il carattere abusivo di talune delle loro clausole non implica necessariamente la nullità di questi ultimi nella loro interezza; questi ultimi sussisteranno senza le clausole che siano giudicate abusive, purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2021, Bank BPH, C‑19/20, EU:C:2021:341, punto 66 e giurisprudenza citata). 63 In tali circostanze, occorre considerare che il criterio relativo al rischio di gravi inconvenienti non è soddisfatto, cosicché non è necessario verificare se sia soddisfatto il criterio relativo alla buona fede delle parti interessate. 64 Non occorre quindi limitare gli effetti nel tempo della presente sentenza. 65 Ciò posto, occorre ricordare l’importanza che il principio dell’autorità di cosa giudicata riveste sia nell’ordinamento giuridico dell’Unione sia negli ordinamenti giuridici nazionali.

Infatti, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione [v. sentenze del 30 settembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, punto 38, e del 9 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva), C‑582/21, EU:C:2024:282, punto 37]. 66 Pertanto, il diritto dell’Unione non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono forza di giudicato a una pronuncia giurisdizionale, neanche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale contrastante con detto diritto.

Il diritto dell’Unione non esige quindi che, per tener conto dell’interpretazione di una disposizione pertinente di detto diritto adottata dalla Corte, un organo giurisdizionale nazionale debba, in linea di principio, ritornare sulla sua decisione avente autorità di cosa giudicata.

Ciò osservato, qualora le norme procedurali interne applicabili prevedano la possibilità, a determinate condizioni, per il giudice nazionale di ritornare su una decisione munita di autorità di giudicato, per rendere la situazione compatibile con il diritto nazionale, tale possibilità deve essere esercitata, conformemente ai principi di equivalenza e di effettività, e sempre che dette condizioni siano soddisfatte, per ripristinare la conformità della situazione oggetto del procedimento principale alla normativa dell’Unione [v., in tal senso, sentenze del 10 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA], C‑213/13, EU:C:2014:2067, punti da 59 a 62, e del 9 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura del procedimento terminato con una decisione definitiva), C‑582/21, EU:C:2024:282, punti 38 e 42].

Sulle spese 67 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: 1) L’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che: un ente pubblico istituito dalla legge ai fini dell’esercizio di un’attività senza scopo di lucro di sostegno all’edilizia abitativa consistente, in particolare, nella concessione di crediti immobiliari a condizioni preferenziali a persone fisiche è un «professionista», ai sensi di tale disposizione, nei limiti in cui i contratti di credito che esso conclude con tali persone rientrano nell’ambito della sua attività professionale. 2) Il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso impone a un giudice nazionale, vincolato, in virtù di una norma o di una prassi del diritto nazionale, dalle valutazioni di diritto formulate da un giudice nazionale di grado superiore in una causa che gli è stata rinviata per riesame, di disattendere tali valutazioni qualora ritenga che esse non siano conformi all’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

Firme * Lingua processuale: lo slovacco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 9 luglio 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 2, lettera c) – Nozione di “professionista” – Contratti di credito e di garanzia – [OSCURATO:PERSONA] statale per lo sviluppo dell’edilizia abitativa – Missione di interesse generale – Prestiti agevolati – Procedimento di rinvio per riesame a seguito di un’impugnazione – Obbligo di conformarsi alle valutazioni giuridiche del giudice di grado superiore – Principio del primato del diritto dell’Unione – Limitazione dell’efficacia nel tempo della sentenza » Nella causa C‑188/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Krajský súd v Prešove (Corte regionale di Prešov, Slovacchia), con decisione del 30 gennaio 2025, pervenuta in cancelleria il 10 marzo 2025, nel procedimento Štátny fond rozvoja bývania contro [OSCURATO:PERSONA], KL, SC, LA CORTE (Prima Sezione), composta da F. Biltgen, presidente di sezione, I. Ziemele (relatrice), A. Kumin, S. Gervasoni e M. Bošnjak, giudici, avvocato generale: D. Spielmann cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: –        per lo Štátny fond rozvoja bývania, da M. Garaj, advokát; –        per GL, KL, SC, da Z. Pitoňáková, advokátka; –        per il governo slovacco, da E.V. Larišová, in qualità di agente; –        per la Commissione europea, da P. Kienapfel e R. Lindenthal, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 2, lettere b) e c), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra lo Štátny fond rozvoja bývania ([OSCURATO:PERSONA] statale per lo sviluppo dell’edilizia abitativa, Slovacchia; in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») e GL, KL e SC in merito al rimborso del saldo di un prestito abitativo risolto anticipatamente. Contesto normativo Direttiva 93/13 3 Il quattordicesimo considerando della direttiva 93/13 enuncia quanto segue: «considerando (…) che gli Stati membri devono provvedere affinché non siano inserite clausole abusive [nelle disposizioni legislative regolamentari imperative], in particolare in quanto la presente direttiva riguarda anche le attività professionali di carattere pubblico». 4 L’articolo 1 di tale direttiva dispone: «1.      La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore. 2.      Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative (…) non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva». 5 L’articolo 2, lettere b) e c), della direttiva prevede quanto segue: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (…) b)      “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale; c)      “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce nel quadro della sua attività professionale, sia essa pubblica o privata». Diritto slovacco 6 L’articolo 52 dello zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (legge n. 40/1964, Codice civile), del 26 febbraio 1964, nella versione applicabile al procedimento principale, prevede quanto segue: «(…) 2.      Si intende per professionista la persona che, per la stipula e l’esecuzione di un contratto di consumo, agisce nell’ambito della sua attività commerciale o di altra attività professionale. 3.      Si intende per consumatore la persona che, per la stipula e l’esecuzione di un contratto di consumo, non agisce nell’ambito della sua attività commerciale o di altra attività professionale». 7 L’articolo 53, paragrafo 1, di tale codice prevedeva quanto segue: «Un contratto concluso con un consumatore non deve contenere disposizioni atte a determinare, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti (in prosieguo: le “clausole abusive”)». 8 L’articolo 7 dello zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fondrozvoja bývania (legge n. 607/2003 relativa al [OSCURATO:PERSONA] statale per lo sviluppo dell’edilizia abitativa), del 6 novembre 2003, nella versione applicabile al procedimento principale, era così formulato: «Il richiedente la sovvenzione (…) può essere: a)      una persona fisica che ha la cittadinanza della Repubblica slovacca, risiede nel territorio della Repubblica slovacca (…), o b)      una persona giuridica avente sede nel territorio della Repubblica slovacca». 9 L’articolo 12, paragrafo 2, di tale legge prevedeva quanto segue: «Il contratto deve contenere in particolare: a)      i dati relativi alle parti, b)      lo scopo, l’importo, il tipo e l’impiego della sovvenzione concessa; c)      le modalità di adempimento delle obbligazioni delle parti; d)      le garanzie a copertura delle obbligazioni; e)      le modalità di pagamento della sovvenzione (…) f)      i requisiti tecnici della costruzione e la durata della sua realizzazione; g)      le sanzioni applicabili in caso di violazione delle clausole contrattuali; (…)». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 10 [OSCURATO:PERSONA] è una persona giuridica di diritto pubblico la cui attività consiste nel concedere sussidi pubblici all’edilizia abitativa, in particolare mediante la concessione di crediti immobiliari a tasso agevolato. 11 Il 13 dicembre 2006 il [OSCURATO:PERSONA] ha concluso con GL e KL un contratto di credito per un importo di EUR 33 193,92 rimborsabile su 30 anni, ai fini dell’acquisto di un appartamento. SC si è costituito garante di GL e di KL. 12 Il 22 gennaio 2018, non avendo GL e KL proceduto al rimborso di rate mensili, il [OSCURATO:PERSONA] ha risolto il contratto nei loro confronti e successivamente, con lettera del 13 agosto 2018, nei confronti di SC. 13 Il 24 settembre 2018 il [OSCURATO:PERSONA] ha adito l’Okresný súd Prešov (Tribunale circoscrizionale di Prešov, Slovacchia) al fine di ottenere la condanna dei mutuatari e del loro fideiussore al pagamento del saldo del credito, vale a dire un importo di EUR 26 040,44, più interessi, spese di recupero e penali. Poiché tale domanda è stata accolta, i convenuti nel procedimento principale hanno impugnato tale decisione dinanzi al Krajský súd v Prešove (Corte regionale di Prešov, Slovacchia) invocando la tutela che dovrebbe essere loro riconosciuta in forza della direttiva 93/13, nella loro qualità di consumatore. L’appello è stato respinto con decisione che applica le disposizioni dello zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (legge n. 513/1991 che istituisce il codice di commercio), del 5 novembre 1991, e i convenuti nel procedimento principale hanno proposto ricorso per cassazione dinanzi al Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca), il quale ha dichiarato che le disposizioni della direttiva 93/13 non erano applicabili alla controversia in quanto il [OSCURATO:PERSONA] non agiva in qualità di professionista. Ritenendo tuttavia che il rapporto contrattuale tra il [OSCURATO:PERSONA] e i convenuti nel procedimento principale fosse disciplinato dalle disposizioni del codice civile e non dalla legge n. 513/1991, quest’ultimo giudice ha annullato la decisione pronunciata in appello e rinviato la causa per riesame dinanzi al Krajský súd v Prešove (Corte regionale di Prešov), che è il giudice del rinvio. 14 Quest’ultimo ritiene che i convenuti nel procedimento principale abbiano la qualità di «consumatori», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, e che il [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto delle sue caratteristiche organiche e funzionali, agisca in qualità di «professionista», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), di tale direttiva. 15 In primo luogo, siccome il [OSCURATO:PERSONA] è stato istituito per legge ai fini dell’attuazione della politica di edilizia abitativa dello Stato slovacco, il giudice del rinvio ricorda che, in forza della giurisprudenza della Corte, la circostanza che le attività di un ente pubblico rientrino in una missione di interesse generale, senza scopo di lucro, non è pertinente ai fini della qualificazione come «professionista», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13. 16 In secondo luogo, le clausole del contratto di cui si tratta nel procedimento principale non rifletterebbero tutte disposizioni legislative imperative ai sensi dell’articolo 1 di tale direttiva. Il legislatore slovacco avrebbe certamente definito il quadro normativo applicabile ai contratti conclusi dal [OSCURATO:PERSONA], ma quest’ultimo resterebbe libero di precisare ciascuna delle clausole ivi contenute, cosicché tali contratti rientrerebbero nell’ambito di applicazione della direttiva. 17 In terzo luogo, pur rilevando che, secondo il Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca), il legislatore slovacco ha escluso i contratti conclusi dal [OSCURATO:PERSONA] dall’applicazione del regime legale relativo ai crediti al consumo, il giudice del rinvio sottolinea che l’applicazione della direttiva 93/13 dipende dalla natura del contratto, in particolare dal suo carattere standardizzato, e non dalla sua qualificazione giuridica nel diritto nazionale. 18 In quarto luogo, non si può escludere che i contratti stipulati dal [OSCURATO:PERSONA] contengano clausole abusive ai sensi di tale direttiva. Secondo il giudice del rinvio, le clausole del contratto di cui si tratta nel procedimento principale che disciplinano la sua risoluzione, le penali e il pagamento, anche dopo la risoluzione del contratto, di interessi oltre agli interessi di mora, rivestono un tale carattere. Orbene, l’obiettivo di tutela perseguito dalla direttiva si imporrebbe in particolare nell’ambito di contratti, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che riflettono un rapporto sbilanciato tra le parti contraenti. 19 Tale giudice sottolinea infine che, in forza del diritto processuale nazionale, esso è vincolato dalle valutazioni giuridiche del Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca), nell’ambito di un procedimento su rinvio per riesame. Orbene, a suo avviso, tali valutazioni non sono compatibili con le disposizioni della direttiva 93/13. 20 In tali circostanze, il Krajský súd v Prešove (Corte regionale di Prešov) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1.      Se l’articolo 2, lettera c), della direttiva [93/13] debba essere interpretato nel senso che il [[OSCURATO:PERSONA]] che abbia stipulato con persone fisiche un contratto di sovvenzione per la fornitura di un alloggio, dev’essere considerato un “professionista” ai sensi della citata disposizione della direttiva e che il contratto di cui si tratta rientra nell’ambito dell’applicazione di tale direttiva. 2)      In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’articolo 1, punto 1, e l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che tale direttiva è applicabile a un contratto di fideiussione stipulato tra una persona fisica e il [[OSCURATO:PERSONA]] al fine di garantire l’adempimento degli obblighi contrattuali qualora tale persona fisica non abbia ricevuto alcuna prestazione dal fondo e abbia agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale. 3)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se il diritto dell’Unione (…) osti a che la valutazione giuridica del giudice di grado gerarchicamente superiore sia vincolante per il giudice di grado inferiore al quale la causa è stata rimessa per una nuova trattazione qualora, secondo la valutazione giuridica del giudice di grado gerarchicamente superiore, il [[OSCURATO:PERSONA]] non rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13». Sulle questioni pregiudiziali Sulla ricevibilità 21 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che le questioni pregiudiziali sono irricevibili, in quanto, in primo luogo, l’interpretazione dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13 sarebbe chiara e non solleverebbe quindi alcun ragionevole dubbio. Secondo il [OSCURATO:PERSONA], infatti, da tale interpretazione risulterebbe che un ente di diritto pubblico che, al suo pari, fornisce prestazioni non secondo una logica di mercato, ma unicamente in situazioni definite dalla legge, non rientrerebbe nella nozione di «professionista», di cui a tale disposizione. In secondo luogo, il rapporto contrattuale che ha instaurato con i convenuti nel procedimento principale sarebbe disciplinato da disposizioni imperative del diritto nazionale, cosicché, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, le clausole del contratto concluso con tali convenuti non sarebbero soggette alle disposizioni di quest’ultima. 22 Tuttavia, gli argomenti dedotti dal [OSCURATO:PERSONA] per contestare la ricevibilità delle questioni pregiudiziali si riferiscono al merito della causa e, più precisamente, per quanto riguarda il primo di detti argomenti, alla nozione di «professionista», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13, nozione la cui interpretazione è oggetto della prima questione, e, per quanto riguarda il secondo argomento di cui al punto 21 della presente sentenza, all’applicabilità dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 alle clausole del contratto di cui si tratta nel procedimento principale. Pertanto, detti argomenti non possono rimettere in discussione la ricevibilità delle questioni sollevate. 23 In particolare, nella misura in cui il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il contenuto delle clausole dei contratti che esso conclude è determinato dalla legge slovacca, cosicché tali clausole sarebbero escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13 in forza del suo articolo 1, paragrafo 2, occorre ricordare che, sebbene, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, quando siffatte disposizioni legislative sono imperative, le clausole contrattuali che le riproducono siano escluse dall’ambito di applicazione di tale direttiva, una siffatta esclusione non significa che la validità di altre clausole, contenute nel medesimo contratto e non coperte dalle suddette disposizioni, non possa essere valutata dal giudice nazionale alla luce di detta direttiva [sentenza del 27 ottobre 2022, S.V. (Immobile in regime di condominio), C‑485/21, EU:C:2022:839, punto 31 e giurisprudenza citata]. 24 Orbene, il giudice del rinvio indica esplicitamente che le clausole del contratto di cui al procedimento principale che esso considera abusive non riflettono disposizioni legislative nazionali, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, in quanto, sebbene la loro inclusione nei contratti conclusi dal [OSCURATO:PERSONA] sia prevista dalla legge, quest’ultimo resta libero di specificarne il contenuto esatto. 25 Pertanto, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, siffatte clausole non sono escluse in quanto tali dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 23 della presente sentenza. 26 In ogni caso, occorre ricordare che non è in alcun modo fatto divieto al giudice nazionale di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale la cui risposta, secondo il parere delle parti nel procedimento principale, non lasci adito a ragionevoli dubbi (sentenza del 1º dicembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, punto 64 e giurisprudenza citata). 27 Quindi, anche volendo supporre che la risposta alla questione sottoposta non lasci adito a ragionevoli dubbi, tale questione non diventa per questo irricevibile (sentenza del 1º dicembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, punto 65). 28 Le questioni pregiudiziali sono pertanto ricevibili. Nel merito Sulla prima questione 29 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che un ente pubblico istituito dalla legge ai fini dell’esercizio di un’attività senza scopo di lucro di sostegno all’edilizia abitativa consistente, in particolare, nella concessione di crediti immobiliari a condizioni preferenziali a persone fisiche, sia un «professionista», ai sensi di tale disposizione. 30 In primo luogo, secondo la formulazione di tale disposizione, per professionista si intende «qualsiasi persona fisica o giuridica che (…) agisce nel quadro della sua attività professionale, sia essa pubblica o privata». 31 L’utilizzo del termine «qualsiasi» in detta disposizione sottolinea che ogni persona fisica o giuridica dev’essere considerata un «professionista», ai sensi della direttiva 93/13, qualora eserciti un’attività professionale (sentenza del 17 maggio 2018, Karel de Grote – [OSCURATO:PERSONA], C‑147/16, EU:C:2018:320, punto 49). 32 In secondo luogo, la stessa disposizione riguarda qualsiasi attività professionale, «sia essa pubblica o privata». Pertanto, come enunciato dal suo quattordicesimo considerando, la direttiva 93/13 riguarda anche le attività professionali di carattere pubblico (sentenza del 17 maggio 2018, Karel de Grote – [OSCURATO:PERSONA], C‑147/16, EU:C:2018:320, punto 50). 33 A tal riguardo, il legislatore dell’Unione ha inteso sancire un concetto ampio della nozione di «professionista», cosicché ogni persona fisica o giuridica dev’essere considerata rientrante in tale nozione, qualora eserciti un’attività professionale, compresi i compiti di natura e interessi pubblici [sentenza del 27 ottobre 2022, S.V. (Immobile in regime di condominio), C‑485/21, EU:C:2022:839, punto 28 e giurisprudenza citata]. 34 Ne consegue che l’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13 non esclude dal suo ambito di applicazione né gli enti incaricati di una missione di interesse generale né quelli che abbiano uno status di diritto pubblico. Inoltre, poiché i compiti di natura e interesse pubblici sono spesso svolti senza fini di lucro, il fatto che un organismo abbia o meno scopo di lucro è irrilevante ai fini della definizione della nozione di «professionista», ai sensi di tale disposizione (sentenza del 17 maggio 2018, Karel de Grote – [OSCURATO:PERSONA], C‑147/16, EU:C:2018:320, punto 51). 35 In secondo luogo, un’accezione ampia di tale nozione è giustificata dall’obiettivo perseguito dalla direttiva 93/13, la quale mira a concedere una tutela a tutte le persone fisiche che si trovino in una situazione di inferiorità rispetto al professionista [v., in tal senso, sentenze del 21 marzo 2019, Pouvin e Dijoux, C‑590/17, EU:C:2019:232, punto 42 e giurisprudenza citata, nonché dell’8 giugno 2023, YYY. (Nozione di «consumatore»), C‑570/21, EU:C:2023:456, punto 37 e giurisprudenza citata]. 36 In terzo luogo, la nozione di «professionista», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13, è una nozione funzionale che comporta la valutazione se il rapporto contrattuale concreto si inserisca nell’ambito delle attività che una persona svolge a titolo professionale (sentenza del 21 marzo 2019, Pouvin e Dijoux, C‑590/17, EU:C:2019:232, punto 36 e giurisprudenza citata). 37 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che il [OSCURATO:PERSONA] è stato istituito per attuare la politica di edilizia abitativa dello Stato slovacco, in particolare, mediante la concessione di crediti immobiliari a condizioni preferenziali. Inoltre, il giudice del rinvio sottolinea che gli importi corrispondenti ai rimborsi di tali crediti, compreso il pagamento degli interessi, sono reinvestiti nella concessione di nuovi crediti e consentono di coprire le spese di funzionamento del [OSCURATO:PERSONA]. 38 Pertanto, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, i contratti di credito conclusi dal [OSCURATO:PERSONA] appaiono inserirsi nell’ambito delle attività di finanziamento di operazioni di acquisto immobiliare svolte da tale ente a titolo professionale. 39 [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, tuttavia, nelle sue osservazioni scritte, che il suo meccanismo di sostegno all’acquisto immobiliare non risponde ad alcuna logica di mercato e che esso agisce in qualità di organismo incaricato di una missione di interesse economico generale, vale a dire la promozione dell’edilizia popolare. 40 Inoltre, il governo slovacco indica nelle sue osservazioni scritte che il [OSCURATO:PERSONA] sceglie i beneficiari dei crediti applicando i criteri di ammissibilità che gli sono imposti dalla legge. 41 Nondimeno, come ricordato al punto 34 della presente sentenza, la nozione di «professionista» definita all’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13 non esclude gli enti che perseguono una missione di interesse generale né quelli aventi uno status di diritto pubblico. Parimenti, la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] agisca senza scopo di lucro, al di fuori di qualsiasi considerazione commerciale, è irrilevante ai fini della sua qualificazione come «professionista» ai sensi di tale disposizione. 42 Infatti, una tale circostanza non può, di per sé, privare le persone fisiche con le quali il [OSCURATO:PERSONA] conclude contratti di credito immobiliare della tutela loro riconosciuta dalla direttiva 93/13, con il rischio di compromettere l’obiettivo perseguito da tale direttiva, che mira a concedere una tutela a tutte le persone fisiche che si trovano in una situazione di inferiorità rispetto al professionista [v., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2023, YYY. (Nozione di «consumatore»), C‑570/21, EU:C:2023:456, punto 37 e giurisprudenza citata]. Le persone fisiche che contraggono crediti immobiliari presso il [OSCURATO:PERSONA] si trovano, infatti, in una situazione di inferiorità rispetto a tale ente la cui attività professionale consiste appunto nel concedere finanziamenti per un acquisto immobiliare. 43 Ciò considerato, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che un ente pubblico istituito dalla legge ai fini dell’esercizio di un’attività senza scopo di lucro di sostegno all’edilizia abitativa consistente, in particolare, nella concessione di crediti immobiliari a condizioni preferenziali a persone fisiche è un «professionista», ai sensi di tale disposizione, nei limiti in cui i contratti di credito che esso conclude con tali persone rientrano nell’ambito della sua attività professionale. Sulla seconda questione 44 Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione. Sulla terza questione 45 Dalla decisione di rinvio risulta che, secondo il giudice del rinvio, le valutazioni giuridiche del Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca) per quanto riguarda la qualificazione del [OSCURATO:PERSONA] in considerazione della nozione di «professionista» ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13 soano contrarie a tale disposizione come interpretata dalla Corte. Essendo vincolato, in caso di rinvio da parte di tale giudice di grado superiore per un riesame della causa di cui trattasi, da tali valutazioni, esso si chiede, in sostanza, se sia possibile discostarsene per conformarsi all’interpretazione della Corte. 46 In tali circostanze, occorre considerare che, con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il principio del primato del diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso impone a un giudice nazionale, vincolato, in virtù di una norma o di una prassi del diritto nazionale, dalle valutazioni di diritto formulate da un giudice nazionale di grado superiore in una causa che gli è stata rinviata per riesame, di disattendere tali valutazioni qualora ritenga che esse non siano conformi all’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE. 47 A tal riguardo, occorre ricordare che il principio del primato del diritto dell’Unione sancisce la preminenza del diritto dell’Unione sul diritto degli Stati membri. Tale principio impone pertanto a tutte le istituzioni degli Stati membri di dare pieno effetto alle varie norme dell’Unione, dato che il diritto degli Stati membri non può sminuire l’efficacia riconosciuta a tali varie norme nel territorio di detti Stati (sentenza dell’11 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑537/22, EU:C:2024:6, punto 23 e giurisprudenza citata). 48 Tale principio impone in particolare ai giudici nazionali, al fine di garantire l’effettività dell’insieme delle disposizioni del diritto dell’Unione, di interpretare, per quanto possibile, il loro diritto interno in modo conforme al diritto dell’Unione (sentenza del 18 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑261/20, EU:C:2022:33, punto 26 e giurisprudenza citata). 49 La Corte ha così dichiarato che l’obbligo di interpretazione conforme impone ai giudici nazionali di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un’interpretazione del diritto interno incompatibile con gli scopi di una direttiva, e di disapplicare, di propria iniziativa, qualsiasi interpretazione accolta da un organo giurisdizionale di grado superiore alla quale essi siano vincolati, ai sensi di tale diritto, se detta interpretazione non è compatibile con la direttiva di cui si tratta [sentenza del 30 aprile 2025, AxFina Hungary (Sussistenza del contratto), C‑630/23, EU:C:2025:302, punto 88 e giurisprudenza citata]. 50 Pertanto, un giudice nazionale non può validamente ritenere di trovarsi nell’impossibilità di interpretare una disposizione nazionale conformemente al diritto dell’Unione per il solo fatto che detta disposizione sia stata costantemente interpretata in senso incompatibile con tale diritto [sentenza del 30 aprile 2025, AxFina Hungary (Sussistenza del contratto), C‑630/23, EU:C:2025:302, punto 89 e giurisprudenza citata]. 51 Occorre inoltre ricordare che, in linea di principio, il diritto dell’Unione non osta a una normativa o prassi nazionale che prevede che un giudice di grado inferiore di uno Stato membro sia vincolato da una decisione di un organo giurisdizionale di grado superiore di questo stesso Stato membro, tenuto conto della competenza di cui dispongono gli Stati membri nell’organizzazione della giustizia [v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 45]. 52 In tale contesto, il giudice nazionale che abbia esercitato la facoltà ad esso attribuita dall’articolo 267 TFUE è vincolato, nella definizione della controversia sottopostagli, dall’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione fornita dalla Corte e deve quindi eventualmente discostarsi dalle valutazioni di un organo giurisdizionale nazionale di grado superiore qualora esso ritenga, in considerazione dell’interpretazione fornita dalla Corte, che queste ultime non siano conformi al diritto dell’Unione, disapplicando all’occorrenza la norma nazionale che gli impone di rispettare le decisioni di detto organo giurisdizionale di grado superiore (sentenza dell’11 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑537/22, EU:C:2024:6, punto 24 e giurisprudenza citata). 53 Nel caso di specie, la circostanza che il giudice nazionale che statuisce nell’ambito di un procedimento su rinvio per riesame debba conformarsi alle valutazioni in diritto operate da un giudice nazionale di grado superiore nella causa oggetto di tale procedimento non è idonea a rimettere in discussione l’obbligo per tale giudice di disapplicare siffatte valutazioni qualora esse siano contrarie al diritto dell’Unione, disapplicando eventualmente la norma nazionale che lo obbliga a conformarsi alle decisioni di tale organo giurisdizionale di grado superiore. 54 In tali circostanze, tenuto conto del principio del primato e degli effetti connessi alle sentenze pregiudiziali pronunciate ai sensi dell’articolo 267 TFUE, il giudice nazionale non può essere costretto, dal suo diritto o da una prassi nazionale, ad attenersi alle valutazioni giuridiche provenienti da un giudice nazionale di grado superiore che rifiutino di qualificare come «professionista», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13, un organismo che soddisfi il criterio ricordato al punto 36 della presente sentenza. 55 Di conseguenza, occorre rispondere alla terza questione che il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso impone a un giudice nazionale, vincolato, in virtù di una norma o di una prassi del diritto nazionale, dalle valutazioni di diritto formulate da un giudice nazionale di grado superiore in una causa che gli è stata rinviata per riesame, di disattendere tali valutazioni qualora ritenga che esse non siano conformi all’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Sulla limitazione degli effetti nel tempo della presente sentenza 56 Nell’ipotesi in cui la Corte dovesse concludere che un organismo come il [OSCURATO:PERSONA] può essere qualificato come «professionista», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13, il [OSCURATO:PERSONA] e il governo slovacco hanno chiesto alla Corte di limitare gli effetti nel tempo della presente sentenza ai procedimenti in corso, che non sono stati oggetto di una decisione definitiva prima della pronuncia di tale sentenza. 57 Essi sottolineano, da un lato, che il [OSCURATO:PERSONA] ha agito in buona fede, conformemente alle decisioni pronunciate dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca) dal 2019 e, dall’altro, che un’assenza di limitazione degli effetti nel tempo della presente sentenza comporterebbe conseguenze finanziarie che comprometterebbero le attività del [OSCURATO:PERSONA]. 58 Secondo una giurisprudenza costante, l’interpretazione che la Corte fornisce delle norme del diritto dell’Unione nell’esercizio della competenza attribuitale dall’articolo 267 TFUE chiarisce e precisa il significato e la portata delle norme stesse, nel senso in cui devono o avrebbero dovuto essere intese e applicate sin dal momento della loro entrata in vigore. Solo in via del tutto eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all’ordinamento giuridico dell’Unione, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Affinché una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali e cumulativi, vale a dire la buona fede delle parti interessate e il rischio di gravi inconvenienti [sentenza del 22 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Punti di penalità), C‑439/19, EU:C:2021:504, punti 132 e 136 e giurisprudenza citata]. 59 Così, la Corte ha fatto ricorso a tale soluzione soltanto in circostanze ben precise, in particolare quando vi era un rischio di gravi ripercussioni economiche dovute, segnatamente, all’elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della normativa ritenuta legittimamente vigente e quando risultava che i singoli e le autorità nazionali erano stati indotti ad adottare un comportamento non conforme al diritto dell’Unione in ragione di un’oggettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni di diritto dell’Unione, incertezza alla quale avevano eventualmente contribuito comportamenti tenuti da altri Stati membri o dalla Commissione europea (sentenza del 22 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a., C 110/15, EU:C:2016:717, punto 61 e giurisprudenza citata). 60 Per quanto riguarda il criterio relativo all’esistenza di un rischio di gravi ripercussioni economiche, occorre ricordare che spetta allo Stato membro che chiede una limitazione nel tempo degli effetti di una sentenza pronunciata in via pregiudiziale produrre, dinanzi alla Corte, dati numerici che dimostrino il rischio di tali ripercussioni (sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA], C‑516/16, EU:C:2017:1011, punto 91 e giurisprudenza citata). 61 Nel caso di specie, è vero che il governo slovacco ha presentato, nelle sue osservazioni scritte, i dati relativi al numero di crediti immobiliari concessi dal [OSCURATO:PERSONA], nonché il volume finanziario corrispondente. 62 Tuttavia, né tale governo né del resto il [OSCURATO:PERSONA] precisano gli effetti giuridici e finanziari che avrebbe la qualificazione di tale organismo come «professionista», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13, sui contratti da esso conclusi. A tal riguardo, occorre ricordare che un’applicazione della direttiva a tali contratti che porti a constatare il carattere abusivo di talune delle loro clausole non implica necessariamente la nullità di questi ultimi nella loro interezza; questi ultimi sussisteranno senza le clausole che siano giudicate abusive, purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2021, Bank BPH, C‑19/20, EU:C:2021:341, punto 66 e giurisprudenza citata). 63 In tali circostanze, occorre considerare che il criterio relativo al rischio di gravi inconvenienti non è soddisfatto, cosicché non è necessario verificare se sia soddisfatto il criterio relativo alla buona fede delle parti interessate. 64 Non occorre quindi limitare gli effetti nel tempo della presente sentenza. 65 Ciò posto, occorre ricordare l’importanza che il principio dell’autorità di cosa giudicata riveste sia nell’ordinamento giuridico dell’Unione sia negli ordinamenti giuridici nazionali. Infatti, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione [v. sentenze del 30 settembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, punto 38, e del 9 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva), C‑582/21, EU:C:2024:282, punto 37]. 66 Pertanto, il diritto dell’Unione non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono forza di giudicato a una pronuncia giurisdizionale, neanche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale contrastante con detto diritto. Il diritto dell’Unione non esige quindi che, per tener conto dell’interpretazione di una disposizione pertinente di detto diritto adottata dalla Corte, un organo giurisdizionale nazionale debba, in linea di principio, ritornare sulla sua decisione avente autorità di cosa giudicata. Ciò osservato, qualora le norme procedurali interne applicabili prevedano la possibilità, a determinate condizioni, per il giudice nazionale di ritornare su una decisione munita di autorità di giudicato, per rendere la situazione compatibile con il diritto nazionale, tale possibilità deve essere esercitata, conformemente ai principi di equivalenza e di effettività, e sempre che dette condizioni siano soddisfatte, per ripristinare la conformità della situazione oggetto del procedimento principale alla normativa dell’Unione [v., in tal senso, sentenze del 10 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA], C‑213/13, EU:C:2014:2067, punti da 59 a 62, e del 9 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura del procedimento terminato con una decisione definitiva), C‑582/21, EU:C:2024:282, punti 38 e 42]. Sulle spese 67 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: 1) L’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che: un ente pubblico istituito dalla legge ai fini dell’esercizio di un’attività senza scopo di lucro di sostegno all’edilizia abitativa consistente, in particolare, nella concessione di crediti immobiliari a condizioni preferenziali a persone fisiche è un «professionista», ai sensi di tale disposizione, nei limiti in cui i contratti di credito che esso conclude con tali persone rientrano nell’ambito della sua attività professionale. 2) Il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso impone a un giudice nazionale, vincolato, in virtù di una norma o di una prassi del diritto nazionale, dalle valutazioni di diritto formulate da un giudice nazionale di grado superiore in una causa che gli è stata rinviata per riesame, di disattendere tali valutazioni qualora ritenga che esse non siano conformi all’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Firme * Lingua processuale: lo slovacco.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris