Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26556/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. dott.

G. ROMANO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento.

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione e in parziale accoglimento della richiesta di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze della Corte di appello di Trieste del 23 aprile 2013 e della Corte di appello di Milano del 22 ottobre 2013, che hanno riguardato fatti riconducili ad una previsione sostanzialmente unitaria, contrassegnata dalla commissione di delitti quali truffe e appropriazioni indebite.

In conseguenza, sulla pena complessiva di anni quattro di reclusione irrogata dalla sentenza della Corte di appello di Milano ha applicato un aumento, ritenuto congruo in ragione della gravità del fatto, di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa per un episodio di appropriazione indebita che ha riguardato beni di rilevante valore economico e della portata del dolo.

Ha invece negato la continuazione con riguardo ai fatti oggetto della sentenza della Corte di appello di Milano del 30 ottobre 2017, relativi ad una bancarotta documentale commessa nella qualità di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita 1'11 dicembre 2008.

Si tratta, infatti, di condotta autonoma e distinta rispetto a quelle oggetto delle già citate sentenze, che hanno ad oggetto fatti di bancarotta commessi in qualità di amministratore e gestore di altra società, la Vecam s.r.I., dichiarata fallita il 2 novembre 2006.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

La Corte di appello ha omesso di considerare i contenuti dell'istanza e la memoria difensiva e non ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità in ordine agli indici sintomatici dell'unicità del disegno criminoso.

Non ha così considerato che: - la sentenza concernente la bancarotta fraudolenta della società Vecam più volte ha fatto richiamo alla società PPC Service; - le modalità della condotta di bancarotta erano identiche trattandosi in entrambi gli episodi di bancarotta documentale; - entrambe le società erano gestite dallo stesso commercialista; - le distrazioni ai danni della [OSCURATO:SOCIETA]. sono anche confluite nella PPC Service s.r.I.; - i fatti sono stati commessi a Milano in contesti temporali sovrapponibili, non potendo aversi riguardo soltanto alle epoche di emissione delle sentenze dichiarative dei diversi fallimenti e non anche ai momenti nei quali i comportamenti del condannato abbiano avuto concreta manifestazione.È appena il caso di osservare, poi, che la diversità delle società non può essere considerato elemento innpeditivo, ma semmai presupposto indispensabile per invocare l'applicazione della condizione.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di determinazione dell'aumento di continuazione per il delitto di appropriazione indebita, eccessivo in rapporto alle pene irrogate, sempre come aumento di continuazione, dalla Corte di appello in sede di cognizione in riferimento ad altri episodi di appropriazione indebita.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Considerato in diritto

1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. La motivazione con cui la Corte di appello ha negato la sussistenza del medesimo disegno criminoso è carente.

Il fatto che la condotta di bancarotta documentale realizzata in qualità di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., oggetto della sentenza della Corte di appello di Milano del 20 ottobre 2017, sia autonoma e distinta da quelle di bancarotta attuata quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. e di truffa e di appropriazione indebita, di cui alle altre sentenze, è di per sé la premessa per indagare sulla eventuale ricorrenza di un medesimo disegno criminoso perché esso attiene per sua natura giuridica a fatti distinti ed autonomi.

Non è pertanto motivazione sufficiente a dare conto della sua esclusione, al di là del dato, di per sé neutro, relativo alla distanza temporale delle dichiarazioni di fallimento delle società nei cui confronti furono commessi gli atti di bancarotta.

L'assenza di una motivazione capace di giustificare la statuizione di rigetto della richiesta difensiva impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione fisica, secondo quanto statuito da Corte cost. n. 183 del 2013.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. dott. G. ROMANO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione e in parziale accoglimento della richiesta di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze della Corte di appello di Trieste del 23 aprile 2013 e della Corte di appello di Milano del 22 ottobre 2013, che hanno riguardato fatti riconducili ad una previsione sostanzialmente unitaria, contrassegnata dalla commissione di delitti quali truffe e appropriazioni indebite. In conseguenza, sulla pena complessiva di anni quattro di reclusione irrogata dalla sentenza della Corte di appello di Milano ha applicato un aumento, ritenuto congruo in ragione della gravità del fatto, di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa per un episodio di appropriazione indebita che ha riguardato beni di rilevante valore economico e della portata del dolo. Ha invece negato la continuazione con riguardo ai fatti oggetto della sentenza della Corte di appello di Milano del 30 ottobre 2017, relativi ad una bancarotta documentale commessa nella qualità di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita 1'11 dicembre 2008. Si tratta, infatti, di condotta autonoma e distinta rispetto a quelle oggetto delle già citate sentenze, che hanno ad oggetto fatti di bancarotta commessi in qualità di amministratore e gestore di altra società, la Vecam s.r.I., dichiarata fallita il 2 novembre 2006. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello ha omesso di considerare i contenuti dell'istanza e la memoria difensiva e non ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità in ordine agli indici sintomatici dell'unicità del disegno criminoso. Non ha così considerato che: - la sentenza concernente la bancarotta fraudolenta della società Vecam più volte ha fatto richiamo alla società PPC Service; - le modalità della condotta di bancarotta erano identiche trattandosi in entrambi gli episodi di bancarotta documentale; - entrambe le società erano gestite dallo stesso commercialista; - le distrazioni ai danni della [OSCURATO:SOCIETA]. sono anche confluite nella PPC Service s.r.I.; - i fatti sono stati commessi a Milano in contesti temporali sovrapponibili, non potendo aversi riguardo soltanto alle epoche di emissione delle sentenze dichiarative dei diversi fallimenti e non anche ai momenti nei quali i comportamenti del condannato abbiano avuto concreta manifestazione.È appena il caso di osservare, poi, che la diversità delle società non può essere considerato elemento innpeditivo, ma semmai presupposto indispensabile per invocare l'applicazione della condizione. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di determinazione dell'aumento di continuazione per il delitto di appropriazione indebita, eccessivo in rapporto alle pene irrogate, sempre come aumento di continuazione, dalla Corte di appello in sede di cognizione in riferimento ad altri episodi di appropriazione indebita. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. La motivazione con cui la Corte di appello ha negato la sussistenza del medesimo disegno criminoso è carente. Il fatto che la condotta di bancarotta documentale realizzata in qualità di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., oggetto della sentenza della Corte di appello di Milano del 20 ottobre 2017, sia autonoma e distinta da quelle di bancarotta attuata quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. e di truffa e di appropriazione indebita, di cui alle altre sentenze, è di per sé la premessa per indagare sulla eventuale ricorrenza di un medesimo disegno criminoso perché esso attiene per sua natura giuridica a fatti distinti ed autonomi. Non è pertanto motivazione sufficiente a dare conto della sua esclusione, al di là del dato, di per sé neutro, relativo alla distanza temporale delle dichiarazioni di fallimento delle società nei cui confronti furono commessi gli atti di bancarotta. L'assenza di una motivazione capace di giustificare la statuizione di rigetto della richiesta difensiva impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione fisica, secondo quanto statuito da Corte cost. n. 183 del 2013. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di