CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 26663/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1094/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 35070/2024 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 06/06/2024 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria rassegnatadal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]Ambra alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 80.000,00 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973, per aver detenuto, nel territorio dello Stato, un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando pari a chilogrammi 28, quindi superiore a dieci chilogrammi convenzionali. Con sentenza del 06/06/2024, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena detentiva in anni uno di reclusione, confermando nel resto sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, [OSCURATO:PERSONA]Ambra, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce vizio di motivazione per avere la Corte di appello confermato la condanna di primo grado, omettendo di considerare le prospettazioni difensive sul trattamento sanzionatorio. In sintesi, lamenta la difesa che la Corte di merito aveva ignorato integralmente il comportamento del ricorrente che sin dalla immediatezza aveva ammesso l’addebito, così incorrendo nei denunciati vizi di incompletezza e di illogicità della motivazione, sia operando una indebita interpretazione delle censure difensive, sia facendo ricorso a regole presuntive fortemente opinabili e ad asserite massime di esperienza che, in realtà, non possono essere definite tali. 2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 159, comma 1, n. 3, essendo il reato estinto per prescrizione. Deduce la difesa che, nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo le conclusioni delle parti, la Corte territoriale aveva genericamente disposto di sospendere la prescrizione per giorni 119 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26663/2025 Roma, lì, 21/07/2025 su richiesta della difesa, disattendendo il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la richiesta di rinvio da parte del difensore sospende i termini di prescrizione per un massimo di giorni sessanta, con la conseguenza che, nel caso di specie, il termine prescrizionale è maturato l’11 marzo 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicchè nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 2423 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.), evenienza questa non ricorrente nel caso di specie, avendo la Corte distrettuale, non illogicamente, sottolineato come non fosse possibile assestare la pena sul minimo edittale, in ragione dei precedenti penali specifici su costui gravanti e della gravità dei fatti ricavata dal quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando (28 chilogrammi) illegalmente detenuto dall’imputato. Pertanto, in presenza di un apparato argomentativo non irrazionale, né frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, non vi è spazio per l’accoglimento delle obiezioni difensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito che non possono trovare ingresso in sede di legittimità. Deve, infatti, essere ricordato che l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il d.lgs. n. 141 del 2024, entrato in vigore il 4 ottobre 2024, nell’introdurre disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, ha abrogato il d.P.R. n. 43 del 1973, disponendo espressamente all’art. 7 che “Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni contenute in articoli del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al d.P.R. n. 43 del 1973, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione di cui all'allegato 1 al presente decreto”. Come può evincersi dalla relazione illustrativa delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, le nuove disposizioni riprendono con modificazioni le fattispecie di contrabbando disciplinate dal d.P.R. n. 43 del 1973. Con riferimento specifico alla vicenda oggetto del procedimento, l’art. 84 d.lgs. n. 141 del 2024 si pone in continuità normativa con l’art. 291-bis del d.P.R. n. 43 del 1973, riproponendo le fattispecie incriminate dalla norma abrogata, restringendo l’area della rilevanza penale alle condotte aventi ad oggetto quantitativi di tabacco lavorato estero superiori a quindici chilogrammi convenzionali ed eliminando la pena della multa, mantenendo ferma la pena della reclusione, cosicchè oggi chi detiene illegalmente, nel territorio dello Stato, un quantitativo di tabacco lavorato estero superiore a quindici chilogrammi, come il ricorrente che ne deteneva ventotto chilogrammi, è punito con la sola reclusione da due a cinque anni. Essendo stata al ricorrente contestata la recidiva di cui al quarto comma dell’art. 99 cod. pen., essa, in quanto circostanza a effetto speciale, sebbene ritenuta dai giudici di merito sub-valente rispetto alle circostanze attenuanti generiche, incide comunque (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059) sia sul calcolo del termine prescrizionale ordinario del reato, ex art. 157, comma 2, cod. pen., elevandolo di due terzi ad otto anni e quattro mesi, sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., elevandolo di ulteriori due terzi a tredici anni, dieci mesi e venti giorni, sicchè, ad oggi, considerato che il reato è stato commesso il 13/10/2018, non è ancora decorso il termine di prescrizione ordinario. Il calcolo contenuto in ricorso è, pertanto, erroneo ed il motivo manifestamente infondato. 3. In presenza di un ricorso inammissibile perché i motivi in cui si articola sono manifestamente infondati, rimane la questione della condanna del ricorrente alla pena pecuniaria di 80.000,00 euro di multa, disposta dal giudice di primo grado e non modificata dalla Corte territoriale che ha rideterminato la sola pena detentiva in un anno di reclusione; ciò alla luce del nuovo trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 84 d.lgs. n. 141 del 2024 che, rispetto ad un ambito edittale di pena detentiva immutato, non prevede più la pena pecuniaria ed è quindi di maggior favore per l’imputato. La questione va risolta alla luce del principio secondo cui, in tema di successione di leggi nel tempo, la Corte di cassazione può, anche d'ufficio, ritenere applicabile il nuovo e più favorevole trattamento sanzionatorio per l'imputato, e ciò anche in presenza di un ricorso inammissibile, disponendo, ai sensi dell'art. 609 cod. proc. pen., l'annullamento sul punto della sentenza impugnata pronunciata prima delle modifiche normative "in melius" (Sez. U, n. 46653 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265111). L’impugnata sentenza dev’essere, pertanto, annullata senza rinvio, limitatamente all’applicazione della pena pecuniaria che deve essere eliminata. Il ricorso, nel resto, deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della pena pecuniaria che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così è deciso, 24/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]