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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2023

Cassazione n. 04413/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].JON nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]lNA [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti - con cui il ricorrente ha censurato sia l'affermazione della responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., non sussistendo il dolo specifico richiesto dalla norma (con conseguente venir meno anche del reato di cui al capo b) per difetto di querela), sia la mancata applicazione dell'art. 95 cod. pen. o degli artt. 88 e 89 cod. pen. - sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 2 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha evidenziato sia che l'alterazione psicofisica per assunzione volontaria di alcol non esclude né diminuisce l'imputabilità, non essendo stato neppure dedotto che l'imputato fosse affetto da cronica intossicazione da alcol, sia che le condotte costituivano atti di violenza e minaccia, posti in essere per opporsi agli atti della polizia); rilevato che con la memoria depositata il ricorrente ha dedotto vizi della motivazione della sentenza impugnata in modo del tutto generico; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e — non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10/11/2023 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].JON nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]lNA [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti - con cui il ricorrente ha censurato sia l'affermazione della responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., non sussistendo il dolo specifico richiesto dalla norma (con conseguente venir meno anche del reato di cui al capo b) per difetto di querela), sia la mancata applicazione dell'art. 95 cod. pen. o degli artt. 88 e 89 cod. pen. - sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 2 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha evidenziato sia che l'alterazione psicofisica per assunzione volontaria di alcol non esclude né diminuisce l'imputabilità, non essendo stato neppure dedotto che l'imputato fosse affetto da cronica intossicazione da alcol, sia che le condotte costituivano atti di violenza e minaccia, posti in essere per opporsi agli atti della polizia); rilevato che con la memoria depositata il ricorrente ha dedotto vizi della motivazione della sentenza impugnata in modo del tutto generico; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e — non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/11/2023 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 04413/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris