CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08148/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 26 dicembre 1966; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 18 ottobre 1989; avverso la sentenza del 30 marzo 2022, della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]-n-IERI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna pronunciata in primo grado a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendoli responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti. I ricorsi, proposti nell'interesse degli imputati, si compongono di un unico motivo di censura, coli il quale si deduce la violazione del diritto di difesa conseguente, in ipotesi, all'avvenuta celebrazione dell'udienza in assenza del difensore, legittimamente impedito. I ricorsi sono manifestamente infondati. Nel rito camerale non partecipato (introdotto dalla disciplina emergenziale), per esplicita previsione normativa, è esclusa la partecipazione del difensore, essendo il contraddittorio assicurato attraverso la possibilità, riconosciuta alle paro, di depositare memorie scritte nei termini indicati. Cosicché, non essendo prevista la sua partecipazione, il legittimo impedimento del difensore diventa circostanza irrilevante (Sez. 3, n. 32864 del 15/07/2022, Rv. 283415) Né può ritenersi che la semplice richiesta di rinvio possa ragionevolmente ritenersi quale istanza (tacita) di trattazione scritta, stante l'impossibilità di dedurre univocamente, dalla rnera richiesta di rinvio dell'udienza, la volontà di derogare al rito cani2rale. In conclusione, i ricorsi sono inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammisL; oiii i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell