CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2025
Cassazione n. 23593/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che denuncia il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché deduce doglianze in punto di fatto e perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e perché, lungi dall'evidenziare profili di illogicità della motivazione, si limita ad attaccare profili ricostruttivi del fatto, che esulano dal perimetro stabilito dell'art. 606 cod. proc. pen., posto che la Corte di merito, con un valutazione fattuale non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in questa sede di legittimità - ha ribadito che il Caratelli, nella veste di commercialista, era l'effettivo amministratore della società, come emerso dalle acquisizione probatorie puntualmente elencate a p. 2, essendo egli sempre presente nel momento di prendere decisioni sulla organizzazione e sulle strategie dell'impresa, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui il reato di omessa dichiarazione, di cui all'art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è configurabile anche nei confronti dell'amministratore di fatto, in quanto egli va equiparato a quello di diritto (Sez. 4, n. 24650 del 16/04/2015, Longoni, Rv. 263728 - 01); letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, senza dedurre elementi di sostanziale novità, insiste per l'accoglimento del ricorso; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.