CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 aprile 2021
Cassazione n. 48279/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della [OSCURATO:PERSONA] TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Mariaemanuela GUERRA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 7 aprile 2021 la Corte di appello di Trieste confermava la decisione con la quale il Tribunale di Udine, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione e 200 euro di multa per il reato di truffa aggravata commesso in danno della Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA].In parziale riforma della sentenza del primo giudice, la Corte territoriale concedeva all'imputata anche il beneficio della non menzione della condanna. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base dei seguenti motivi. 2.1. Decisivi vizi di motivazione per omessa considerazione delle argomentazioni esposte nell'atto di appello e nei motivi nuovi, per "travisamento degli elementi addotti" nonché illogicità e contraddittorietà del percorso motivazionale e del ragionamento svolto. I giudici di merito hanno trascurato o travisato una lunga serie di informazioni esistenti in atti che la difesa aveva evidenziato nella impugnazione principale, sì da determinare un risultato di prova diverso dal reale e da inficiare in modo decisivo la tenuta logica e la coerenza della motivazione. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di truffa aggravata, legata fondamentalmente alla circostanza che - secondo i giudici di merito - [OSCURATO:PERSONA], al momento della presentazione della domanda per ottenere il contributo regionale, faceva parte del nucleo familiare originario (e non era quindi in possesso dei requisiti reddituali richiesti) né era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] di una circostanza smentita dagli atti prodotti e da una corretta interpretazione delle norme di natura extrapenale che regolano la residenza e di quelle specifiche che disciplinano l'erogazione del contributo in oggetto. 2.3. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo di truffa, che deve essere presente quando è posta in essere la condotta. La ricorrente formulò la domanda di contributo nella convinzione di essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], dove in ogni caso intendeva stabilirsi, di avere un proprio nucleo familiare e di rientrare nei presupposti previsti dalla normativa regionale per poter godere dell'erogazione, come spiegato dalla stessa nelle dichiarazioni spontanee rassegnate con atto scritto innanzi alla Corte di appello, del tutto pretermesse nella sentenza impugnata. Inoltre, l'eventuale errore in cui sarebbe incorsa l'imputata, derivato dalla interpretazione di norme extrapenali non integrative del precetto penale, avrebbe rilievo ex art. 47, terzo comma, cod. pen., dovendosi quindi escludere la sua punibilità. 2.4. Violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla definizione giuridica del fatto, da qualificare nella fattispecie residuale di cui all'art. 316-ter cod. pen., come già sostenuto nell'atto di appello. 2.5. Violazione di legge in ordine alla eccessiva determinazione della pena e al giudizio di comparazione fra circostanze, che i giudici di merito avrebbero dovuto formulare dando la prevalenza alle attenuanti generiche, in considerazione della personalità e della giovane età della ricorrente al momento dei fatti, della lievissima entità del dolo e del suo comportamento successivo. 3. La parte civile, in data 18 novembre 2022, ha depositato le proprie conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti o manifestamente infondati, in larga parte reiterativi di argomentazioni difensive svolte in primo grado e ribadite con l'atto di appello, disattese prima dal Tribunale e poi nella sentenza impugnata con una motivazione immune da vizi. 2. I primi tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente. In primo luogo va osservato che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte territoriale si è espressamente confrontata con le fondamentali deduzioni difensive, dovendosi ribadire che il giudice di appello, in presenza di una "doppia conforme", nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841; di recente v. Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811, non mass. sul punto). La difesa ha impropriamente evocato il vizio di travisamento della prova, introdotto quale ulteriore criterio di giudizio della contraddittorietà estrinseca della motivazione dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, che però non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento. Ai fini della configurabilità del vizio del travisamento della prova, dunque, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto chiaro e definito, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto; va escluso, pertanto, che integri il suddetto difetto un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264481, non mass. sul punto; Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo, Rv. 274478; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087). Detto vizio, inoltre, può avere rilievo solo quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale (cfr., ad es., Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; sul travisamento della prova in caso di "doppia conforme" v. Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665). Da ultimo questa Corte ha precisato che il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica di conformità delle rappresentazioni dell'elemento probatorio nella motivazione e, rispettivamente, nel relativo atto del processo per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370). In caso di "doppia conforme", il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo quando il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado ovvero qualora entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili (ossia in assenza di alcun discrezionale apprezzamento di merito), il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018; Sez. 2, n. 7896 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837). 3. Nel caso di specie il vizio di travisamento è stato denunciato al di fuori del perimetro tracciato da questi principi.La difesa, elencando una serie di documenti ed elementi in ipotesi non ben valutati dalla Corte di appello (pagg. 9-14), in parte apparentemente legati alla interpretazione di norme civilistiche (in tema di anagrafe della popolazione, residenza, dimora, contributo regionale), ha nella sostanza sollecitato una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali e una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova: si tratta di una operazione preclusa in sede di legittimità (cfr., ad es., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 11984 del 27/04/2022, D'Alterio, Rv. 283439, non mass. sul punto). La sentenza impugnata, con ampie e puntuali argomentazioni, ha richiamato i molteplici elementi univocamente indicativi dell'intento truffaldino sottostante alla condotta dell'imputata e della impossibilità di ravvisare un suo errore in buona fede, avendo la Nassivera sin dall'inizio preordinato dolosamente un illecito disegno, volto a ottenere un finanziamento pubblico non dovuto, in quanto l'immobile acquistato il 13 novembre 2010 non era destinato alla sua abitazione principale e la stessa ed il proprio nucleo familiare non avevano i requisiti reddituali per ottenerlo. Sulla base delle dichiarazioni rese da vari testimoni, dei sopralluoghi eseguiti e di dati obiettivi costituiti dai consumi delle varie utenze (pagg. 4-5), La Corte territoriale, così come il primo giudice, ha accertato che, al momento della presentazione della domanda di contributo, l'imputata risiedeva a Campoformido e non a [OSCURATO:PERSONA], ove mai aveva risieduto, "né nel senso preteso dalla legge (del luogo di abituale, stabile e volontaria dimora, come richiesto dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni familiari e sociali) né in quello più moderno" propugnato dalla difesa, "in termini meno rigidi e coerenti con la realtà socio-economica dei tempi attuali" (pag. 9). Con specifico richiamo ai successivi periodi e luoghi di effettiva residenza e dimora (in senso ampio), la Corte di appello ha spiegato perché neppure negli anni successivi vi fu mai alcuna "prolungata presenza" della Nassivera nell'immobile di [OSCURATO:PERSONA], via Tarvisio n. 24, risultando confermato il dolo iniziale della ricorrente, che comunicò il trasferimento della propria residenza da tale appartamento, mai stabilmente occupato, solo una volta appreso della indagine penale (pag. 10). La difesa ha inteso scardinare le conformi conclusioni dei giudici di merito, fondate su prove testimoniali e documentali, proponendone una inammissibile lettura alternativa.4. Anche il motivo inerente alla qualificazione giuridica del fatto è privo di ogni fondamento. Riprendendo l'elaborazione compiuta sul tema delle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 7537 del 16/12/2010, cit.; Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962), si è ribadito che «le differenze tra la fattispecie di cui all'art. 316 ter e il delitto di truffa di cui all'art. 640 bis cod. pen. discendono dai connotati delle condotte nel senso che la condotta di cui all'art. 316 ter cod. peri. non implica la induzione in errore o un danno per l'ente erogatore sicché il reato è ravvisabile in quelle situazioni del tutto marginali, come quella del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale, perché il procedimento di erogazione delle pubbliche sovvenzioni non presuppone l'effettivo accertamento da parte dell'erogatore dei presupposti del singolo contributo, ma ammette che il riconoscimento e la stessa determinazione del contributo siano fondati, almeno in via provvisoria, sulla mera dichiarazione del soggetto interessato, riservando eventualmente a una fase successiva le opportune verifiche, sicché, in questi casi, l'erogazione può non dipendere da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'erogatore, che in realtà si rappresenta correttamente solo l'esistenza della formale dichiarazione del richiedente» (così Sez. 6, n. 51962 del 02/10/2018, Muggianu, Rv. 274510; in senso conforme cfr., ad es., Sez. F, n. 44878 del 06/08/2019, Aldovisi, Rv. 279036 - 03; Sez. 2, n. 7064 del 21/09/2017, Virga, Rv. 271242; Sez. 2, n. 40260 del 14/07/2017, Picariello, Rv. 271036; Sez. 2, n. 49462 del 17/10/2014, Ragusa, Rv. 261000; da ultimo v. Sez. 2, n. 5051 del 19/01/2021, Bompard, non mass. sul punto). La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di questo principio, valorizzando non solo l'autocertificazione contenente dati non veritieri ma anche "condotte ulteriori integranti artifici, costituite dalla richiesta di trasferimento della residenza in Lignano e dall'allegazione di dichiarazioni ISEE ottenuta proprio attraverso la rappresentazione di informazioni ulteriormente non veritiere, relative alla composizione del nucleo familiare" (pag. 11). 5. E' insindacabile, infine, la valutazione sulla congruità della pena inflitta, adeguatamente motivata sulla base delle modalità del fatto, della intensità del dolo e del non trascurabile danno cagionato. In particolare, in ordine al giudizio di comparazione fra circostanze, secondo il diritto vivente, le relative statuizioni, «implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (così Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450; in precedenza, nel medesimo senso, v. Sez. U, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931; da ultimo v. Sez. 2, n. 26884 del 27/05/2022, Lattanzi, non mass.). 6. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa so