CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2023
Cassazione n. 02936/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della Corte di appello di Messina letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che è manifestamente infondato, al confronto dell'esauriente motivazione in fatto e delle implicazioni giuridiche che ne sono state tratte, il motivo di ricorso relativo alla sussistenza del reato di cui all'art. 392 cod. pen.; Considerato che sono meramente reiterativi di questioni esaminate dai giudici di merito le deduzioni sulla tenuità del fatto, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., correttamente argomentata con riferimento alla progressione criminosa della condotta e all'intensità del dolo;( o Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023 Il Consigliere reltòre [OSCURATO:PERSONA]sJ,Jente