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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 21690/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da t il i Ai i c,TE r:_e b E Li..4t G- t k.) Yr i

2. t A - AL t. - ‘...í, C- • L ,.--) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 4 novembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Sassari rigettava il reclamo proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento in data 22.6.2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva ordinato alla Direzione della [OSCURATO:PERSONA] di Sassari di consentire a [OSCURATO:PERSONA] di effettuare mediante video chiamata il colloquio telefonico mensile, cui lo stesso aveva diritto ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2-quater Ord. Pen. mediante l'uso di piattaforma validata dal DGSIA e nel rispetto delle previsioni della circolare della [OSCURATO:PERSONA] e Trattamento del 30 gennaio 2016 n. 0031246.0 e della circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017, n. 3676/6126.

2. Avverso detta ordinanza, il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo: 1) "violazione dell'art. 41-bis comma 2 quater lett. b), come interpretato dalla Cass. Pen. n. 19826/2021"; 2) "falsa applicazione della circolare DAP 29 gennaio 2019 n. 0031246U"; 3) "violazione dell'art. 69, comma 6 lett. b) [OSCURATO:PERSONA] e degli artt. 35-bis, 41-bis Ord. Pen. 97 Cost. 4

I. n. 2248/1865 All.

E". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

Quanto ai primi due motivi di ricorso, giova osservare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis Ord. Pen., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41-bis Ord. Pen. (Cass. Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Rv. 281221 - 01; cfr., tra le tante, anche Cass. Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Rv. 279577 - 01).

Ebbene, l'ordinanza impugnata ha correttamente applicato il suddetto principio di diritto, mentre le doglianze prospettate avverso la decisione del Tribunale di sorveglianza di Sassari finiscono con il prospettare enunciati ermeneutici in contrasto con esso.

2. Per quanto concerne il rilievo svolto con il terzo motivo di ricorso, relativo alla dedotta violazione dei limiti di esercizio del potere giurisdizionale, che sarebbe stato esercitato, da parte del Tribunale di sorveglianza, stabilendo la possibilità di effettuare il collegamento presso l'ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza dei familiari del detenuto, ritiene il Collegio, in conformità ad altre pronunce (cfr. Cass. Sez. 1, n. 10306 del 7 febbraio 2022), che la relativa indicazione non rivesti, nell'economia del provvedimento alcun carattere cogente, configurandosi, invece, come una mera esemplificazione delle modalità esecutive con cui il colloquio potrebbe essere organizzato dall'[OSCURATO:PERSONA], cui spetta la competenza a definire i concreti profili attuativi della statuizione giudiziale, anche alla luce delle peculiari esigenze di sicurezza che possono venire in rilievo nel caso concreto.

3. In applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia n. 3775 del 21 dicembre 2017, Tuttolomondo, il ricorrente non va condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ani DEPOSITATO !N [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da t il i Ai i c,TE r:_e b E Li..4t G- t k.) Yr i 2. t A - AL t. - ‘...í, C- • L ,.--) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 novembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Sassari rigettava il reclamo proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento in data 22.6.2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva ordinato alla Direzione della [OSCURATO:PERSONA] di Sassari di consentire a [OSCURATO:PERSONA] di effettuare mediante video chiamata il colloquio telefonico mensile, cui lo stesso aveva diritto ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2-quater Ord. Pen. mediante l'uso di piattaforma validata dal DGSIA e nel rispetto delle previsioni della circolare della [OSCURATO:PERSONA] e Trattamento del 30 gennaio 2016 n. 0031246.0 e della circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017, n. 3676/6126. 2. Avverso detta ordinanza, il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo: 1) "violazione dell'art. 41-bis comma 2 quater lett. b), come interpretato dalla Cass. Pen. n. 19826/2021"; 2) "falsa applicazione della circolare DAP 29 gennaio 2019 n. 0031246U"; 3) "violazione dell'art. 69, comma 6 lett. b) [OSCURATO:PERSONA] e degli artt. 35-bis, 41-bis Ord. Pen. 97 Cost. 4 I. n. 2248/1865 All. E". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Quanto ai primi due motivi di ricorso, giova osservare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis Ord. Pen., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41-bis Ord. Pen. (Cass. Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Rv. 281221 - 01; cfr., tra le tante, anche Cass. Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Rv. 279577 - 01). Ebbene, l'ordinanza impugnata ha correttamente applicato il suddetto principio di diritto, mentre le doglianze prospettate avverso la decisione del Tribunale di sorveglianza di Sassari finiscono con il prospettare enunciati ermeneutici in contrasto con esso. 2. Per quanto concerne il rilievo svolto con il terzo motivo di ricorso, relativo alla dedotta violazione dei limiti di esercizio del potere giurisdizionale, che sarebbe stato esercitato, da parte del Tribunale di sorveglianza, stabilendo la possibilità di effettuare il collegamento presso l'ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza dei familiari del detenuto, ritiene il Collegio, in conformità ad altre pronunce (cfr. Cass. Sez. 1, n. 10306 del 7 febbraio 2022), che la relativa indicazione non rivesti, nell'economia del provvedimento alcun carattere cogente, configurandosi, invece, come una mera esemplificazione delle modalità esecutive con cui il colloquio potrebbe essere organizzato dall'[OSCURATO:PERSONA], cui spetta la competenza a definire i concreti profili attuativi della statuizione giudiziale, anche alla luce delle peculiari esigenze di sicurezza che possono venire in rilievo nel caso concreto. 3. In applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia n. 3775 del 21 dicembre 2017, Tuttolomondo, il ricorrente non va condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ani DEPOSITATO !N [OSCURATO:PERSONA]
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