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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11662/2024

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] di RISCOSSIONE –– (già “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. ) , in persona della signora [OSCURATO:PERSONA],giusta procura pernotar [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alricorso dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Conca d’Oro, n. 285, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

INTIMATO avverso ildecreto dei 19/22.1.2017 del Tribunale di Ancon a , udita la relazione nella camera di consiglio del 10gennaio 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], RILEVATO CHE1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. domandava in via tardiva l ’ammissione al passivo del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , dichiarato dal Tribunale di Ancona con sentenza n. 95 / 2014 , di un credito complessivo di euro 2.789.831,33, portato dalla cartella di pagamento n. 00320150009216778, emessa a seguito di iscrizione a ruolo straordinario delle somme recate da precedente atto impositivo - l’avviso di rettifica e liquidazione n. 20111T001702000 -per il quale pendeva controversia innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] delle Marche. 2.Il giudice delegato rigettava la domanda.

Reputava che essa costituisse duplicazione di una domanda tempestiva i n relazione alla quale vi era già stata ammissione con riserva,in attesa dell’esito del giudizio tributariopendente. 3.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva opposizione allo stato passivo.

4. Il Tribunale di Ancona , c on decreto de l 19/22.1.2017 , accoglieva l’opposizione solo e limitatamente all’importo di euro 9.463,64, portato dalla cartella di pagamento n. 00320150009216877,compensava nella misura di 1/5 le spese del giudizioe condannava l’opponente a rimborsare al curatore i residui 4/5, liquidati in euro 28.000,00.

Evidenziava il tribunale che – nel novellato quadro normativo , non più segnato,ai fini dell’ammissione al passivo, dall’imprescindibilità dell’emissione del ruolo e dall’indefettibilità della notifica della cartella esattoriale- del tutto illegittimamente l’Amministrazione finanziaria aveva , dap prima, chiesto in via tempestiva di essere ammessa con riserva per l’avviso di rettifica e liquidazione n. 20111T001702000- impugnato innanzi al giudice tributario - per la minor somma di euro 490.524,44 e aveva , poi, chiesto in via tardiva di essere ammessa sulla scorta del medesimo avviso di rettifica e liquidazione per la maggior somma di euro 2.778.669,13, comprensiva pur dell’importo di euro 490.524,44.

Evidenziava quindiche la domanda tardiva costituiva duplicazione, quanto a “petitum” e “causa petendi”, dell’accoltadomanda tempestiva, da cui differiva unicamente con riguardoall’importo richiesto.

Evidenziava invero, sul presupposto che il ruolo straordinario consente all’amministrazione finanziaria l’anticipata e totale riscossione delle maggiori imposte accertate in deroga alle disposizioni che regolano l’iscrizione provvisoria in pendenza del processo tributario, che con la prima domanda tempestiva l’agente di riscossione avrebbe ben potuto e dovuto in via cautelativa, in ossequio al dettato dell’art. 11 d.P.R. 602/1973,insistere per l’ammissione con riserva di tutte le somme oggetto dell’avviso di rettifica e liquidazione n. 20111T001702000, non essendo necessaria atal fine l’emissione della cartella.

Evidenziava altresì che dall’acclarata duplicazione delle domande di ammissione al passivo erano destinante a scaturiredue ulteriori conseguenze.

Ovvero, innanzitutto, l’irrilevanza della chiamata in causa dell’Amministrazione finanziaria, ossia dell’Agenzia delle Entrate, atteso che il concessionario del servizio di riscossione opera quale successore processuale della medesima Amministrazione.

Ovvero, ino ltre , l’impossibilità, attesa la preclusione da giudicato endofallimentare atta a scaturire dalla già disposta ammissione tempestivaed idonea a coprire il dedotto e il deducibile, di far luogo all’accoglimento dell’opposizione pur con riferimento alla domanda subordinata formulata dall’opponente a verbale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], cioè con riferimento alla domandavolta a conseguire l’ammissione con riserva dell’intero credito portato dalla cartella di pagamento n. 00320150009216778 con successivo sgravio e con successiva rinuncia della somma oggetto dell’insinuazione tempestiva.

5. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ( già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ) ha proposto ricorsoavverso tale decreto; ne ha chiesto, sulla scorta di t r e motivi , la cassazione con ogni susseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA].r.l. non ha svolto difese . [OSCURATO:PERSONA] 6.Con il primo motivo l a ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione e/o mancata applicazione degli artt. 15 e 15 bisd.P.R. n. 602/1973.

Premetteche ha proposto domanda tempestiva di ammissione al passivo con riferimento al credito portato dalla cartella di pagamento n. 00320140002916352 e tale cartella è conseguente all’iscrizione a ruolo ordinario - iscrizione frazionata attesa la pendenza innanzi alle commissioni tributarie di giudizio di impugnazione ex art. 15 d.P.R. n. 602/1973 - della somma di euro 466.463,39, corrispondente ad 1/3 degli importi accertati con avviso di rettifica e liquidazione n. 20111T001702000.

Premette che ha proposto domanda tardiva di ammissione al passivo con riferimento al credito portato dalla cartella di pagamento n. 00320150009216778 e tale cartella è conseguente all’iscrizione a ruolo straordinario ex art t . 11, 3° co., e 15 bis d.P.R. n. 602/1973 – iscrizione correlata al “fondato pericolo per la riscossione derivante dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” degli importi tutti accertati con avviso di rettifica e liquidazione n. 20111T001702000.

Deduce dunqueche l’importo del credito è stato solo parzialmente duplicato.Deduce al contempo che l ’ Agenzia delle Entrate ha proceduto allo sgravio dell’importo già ammesso con la domanda tempestiva, cosicché il credito, iscritto nel ruolo straordinario e portato dalla cartella di pagamento n. 00320150009216778, ammonta allo stato ad euro 2.431.454,70, che costituisce l’importo per il quale sarebbe stata da disporre, in accoglimento della domanda tardiva e dell’opposizione, l’ammissione al passivo con riserva. 7.Il primo motivo di ricor so è inammissibile. 8.Si è anticipato che il Tribunale di Ancona ha affermato che d a ll’ “accertata duplicazione delle domande di insinuazione al passivo”, ovvero dalla disposta ammissione tempestiva con riservadell’importo di euro 490.524,44, era atta a scaturire con riferimento alla domanda tardiva –avente medesimo “petitum” e “causa petendi” della domanda tempestiva depositata il 27.8.2014 - una preclusione da giudicato endofallimentare, idonea a coprire il dedotto e il deducibilee tale da ostare all’ammissione con riserva dell’intero credito portato dalla cartella di pagamento n. 00320150009216778 - emessa a seguito di iscrizione a ruolo straordinario - con successiva rinuncia della somma oggetto dell’insinuazione tempestiva. 9.Ebbene, siffatto passaggio motivazionale, sostanziante la “ ratio decidendi” , non è stato censurato con il mezzo di impugnazione in disamina.

Invero, con il motivo in esame, al di là delle premesse argomentative, la ricorrente si è limitata ad invocare l’ammissione con riserva per l’importo attualmente ammontante ad euro 2.431.454,70 alla stregua, essenzialmente, del rilievo per cui le iscrizioni nei ruoli straordinari sono assolutamente legittime, qualora vi sia “fondato pericolo per la riscossione”.10.

Il motivo, p er altro, risulterebbe ugualmente inammissibile anche a volerlo interpretare come implicitamente volto a contestare la sussistenza di una preclusione da giudicato endofallimentare: la conclusione cui è giunto il tribunale deriva infatti dal l’affermazione dell’unicità della pretesa ( pertanto non frazionabile in due distinte domande, l’una tempestiva e l’altra tardiva), che si fonda a sua volta su una duplice ratio decidendi, la seconda delle quali, costituita dal rilievo che al fine dell’ammissione al passivo con riserva dell’intero credito dell’amministrazione finanziaria non era necessaria l’emissione della cartella, non risulta sottoposta ad alcuna critica. 11.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza e/o del procedimento per mancata integrazione del contraddittorio.

Deduce, in realtà in via pregiudiziale, che ha errato il tribunale a disattendere la richiesta di chiamata in causa dell’ente impositore, ossia dell’Agenzia delle Entrate, quale soggetto titolare del credito.

Deduce segnatamente che l’ente impositore ha veste di litisconsorte necessario, qualora si contesti il fondamento dell’iscrizione a ruolo e non vengano addotti vizi propri della cartella.

Deduce quindi che il tribunale avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio, senza la quale l’impugnata statuizione deve reputarsi inutiliter data. 12.Il secondo motivo è infondato. 13.Ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 13.4.1999 – intitolato “riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337” –“il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza risponde delle conseguenze della lite”.

Evidentemente, nella specie, si fuoriesce dalla surriferita previsione normativa,siccome la lite, recte l’opposizione a stato passivo, è stata promossa dal –e non contro- [OSCURATO:PERSONA] e, prim’ancora, è stat a la concessionari a a presentare le domande di ammissione al passivo.

14. I n ogni caso , l’Agenzia delle Entrate non ave va veste di litisconsorte necessaria nel giudizio.

Invero, seppur con specifico riferimento alla riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, si è assunto che deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l’ente creditore ed il concessionario del servizio di riscossione,qualora il giudizio sia promosso da quest’ultimo o nei confronti dello stesso, non assumendo a tal fine alcun rilievo che la domanda abbia ad oggetto, non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l’esistenza stessa del credito, posto che l’eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l’insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell’ente creditore; cosicché la chiamata in causa di quest’ultimo, prevista dall’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, dev’essere ricondotta all’art. 106 cod. proc. civ. ed è, come tale, rimessa alla esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile né sindacabile in sede d’impugnazione (cfr. Cass. 5.5.2016, n. 9016; Cass.(ord.) 22.5.2019, n. 13929.

Cfr. anche Cass. (ord.) 18.11.2019, n. 29798,Cass.(ord.) 6.11.2023, n. 30777).15.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la illegittimità e/o l’erroneità della condanna alla rifusione delle spese.

Deduce che ha errato il tribunale allorché l’ha condannata a rimborsare a controparte i 4/5 delle spese di lite.

Deduce che l’agente della riscossione non è titolare del credito e, ricevuto il ruolo, non può esimersi dal formulare la domanda di ammissione al passivo fallimentare, sicché in assenza di qualsivoglia forma di sua responsabilità non si giustifica la sua condanna alle spese di lite.

Deduce che si sarebbe giustificata la compensazione delle spese di lite , giacchél’opposizione, seppur in parte, è stata accolta. 16.Il terzo motivo di ricor so è in parte infondato e in par te inammissibile.

17. L ’ individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cfr. Cass. 27.11.2006, n. 25141; Cass. 15.10.2004, n. 20335).

In questi termini ineccepibilmente il tribunale ha reputato [OSCURATO:PERSONA] soccombente, attesa la sua responsabilità neldarinizio al giudizio di opposizione exart. 98 l.fall. 18.D’altra parte, in ordine all’assunto della ricorrente, secondo cui essa non poteva esimersi dalla proposizione della domanda tardiva e dalla proposizione dell’opposizione, sovviene l’elaborazione di questa Corte.Ovvero, da un canto , l’insegnamento secondo cui l’e nte impositore ben avrebbe potuto per suo conto proporre opposizione allo stato passivo(cfr. Cass.29.11.2018, n. 30880).

Ovvero, d’altro canto,l’insegnamento secondo cui, nella controversia con cui il debitore contesti l’esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell’agentedella riscossione, né - di per sé sola considerata - di loro compensazione, la circostanza che l’illegittimità dell’azione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato (cfr. Cass. 13.6.2018, n. 15390, ove si soggiunge che restano ferme, da un lato, la facoltà dell’agente della riscossione di chiedere all’ente impositore la manleva dalla eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall’altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il soloente creditore interessato o impositore, quando questo è presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l’agentedella riscossione, purché sussistano i presupposti di cui all’art. 92 cod. proc. civ., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l’opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all’entecreditore; Cass. (ord.) 9.7.2020, n. 14502). 19.Si spiega poi , i n tema di spese processuali, che il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass.10 (ord.) 31.3.2017, n. 8421; Cass. 19.6.2013, n. 15317.

Cfr. altresì Cass.16.6.2011, n. 13229).

In tal guisa, non può non darsi atto che [OSCURATO:PERSONA] è rimasta quasi integralmente soccombente, tanto più che il curatore del fallimento, con la comparsa con cui ha provveduto a costituirsi nel giudizio di opposizione, non si èopposto all’ammissione al passivo dell’importo di euro 9.463,64, importo per il quale, poi, con il decreto in questa sede impugnato l’ammissione è stata disposta.

Ovviamente, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92, 2° co., cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (cfr. Cass. 31.1.2014, n. 2149). 20.Si tenga conto, inoltre, che la liquidazione delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, potendo essere denunziate in sede di legittimità solo liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali (cfr. Cass.4.7.2011, n. 14542;Cass. sez. lav. (ord.) 10.5.2019, n. 12537) Si tenga conto, a l contempo, che la parte che intend e impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi (ovvero, come nella specie, dei massimi)tariffari, ha l’onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso che contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in eccesso rispetto alla tariffa massima(cfr. Cass. 7.8.2009, n. 18086; Cass. 27.10.2005, n. 20904; Cass. 12.4.2001, n. 5467; Cass. 4.7.2011, n. 14542). 21.Su tale scorta si evidenzia che la ricorrente, “con riserva di successive deduzioni”, si è– inammissibilmente - limitata a contestare sic et simpliciter la liquidazione delle spese “per come effettuata in ragione delle disposizioni del D.M. n. 55/2014 e dell’effettivo valore della controversia”.

22. Poiché il F allimento d ella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese, non va assunta alcuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio. 23.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso ; a i sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per i l versamento, da parte della ricorrente, d i un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i l ricorso ai sensi dell’art. 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] di RISCOSSIONE –– (già “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. ) , in persona della signora [OSCURATO:PERSONA],giusta procura pernotar [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alricorso dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Conca d’Oro, n. 285, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. INTIMATO avverso ildecreto dei 19/22.1.2017 del Tribunale di Ancon a , udita la relazione nella camera di consiglio del 10gennaio 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], RILEVATO CHE1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. domandava in via tardiva l ’ammissione al passivo del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , dichiarato dal Tribunale di Ancona con sentenza n. 95 / 2014 , di un credito complessivo di euro 2.789.831,33, portato dalla cartella di pagamento n. 00320150009216778, emessa a seguito di iscrizione a ruolo straordinario delle somme recate da precedente atto impositivo - l’avviso di rettifica e liquidazione n. 20111T001702000 -per il quale pendeva controversia innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] delle Marche. 2.Il giudice delegato rigettava la domanda. Reputava che essa costituisse duplicazione di una domanda tempestiva i n relazione alla quale vi era già stata ammissione con riserva,in attesa dell’esito del giudizio tributariopendente. 3.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva opposizione allo stato passivo. 4. Il Tribunale di Ancona , c on decreto de l 19/22.1.2017 , accoglieva l’opposizione solo e limitatamente all’importo di euro 9.463,64, portato dalla cartella di pagamento n. 00320150009216877,compensava nella misura di 1/5 le spese del giudizioe condannava l’opponente a rimborsare al curatore i residui 4/5, liquidati in euro 28.000,00. Evidenziava il tribunale che – nel novellato quadro normativo , non più segnato,ai fini dell’ammissione al passivo, dall’imprescindibilità dell’emissione del ruolo e dall’indefettibilità della notifica della cartella esattoriale- del tutto illegittimamente l’Amministrazione finanziaria aveva , dap prima, chiesto in via tempestiva di essere ammessa con riserva per l’avviso di rettifica e liquidazione n. 20111T001702000- impugnato innanzi al giudice tributario - per la minor somma di euro 490.524,44 e aveva , poi, chiesto in via tardiva di essere ammessa sulla scorta del medesimo avviso di rettifica e liquidazione per la maggior somma di euro 2.778.669,13, comprensiva pur dell’importo di euro 490.524,44. Evidenziava quindiche la domanda tardiva costituiva duplicazione, quanto a “petitum” e “causa petendi”, dell’accoltadomanda tempestiva, da cui differiva unicamente con riguardoall’importo richiesto. Evidenziava invero, sul presupposto che il ruolo straordinario consente all’amministrazione finanziaria l’anticipata e totale riscossione delle maggiori imposte accertate in deroga alle disposizioni che regolano l’iscrizione provvisoria in pendenza del processo tributario, che con la prima domanda tempestiva l’agente di riscossione avrebbe ben potuto e dovuto in via cautelativa, in ossequio al dettato dell’art. 11 d.P.R. 602/1973,insistere per l’ammissione con riserva di tutte le somme oggetto dell’avviso di rettifica e liquidazione n. 20111T001702000, non essendo necessaria atal fine l’emissione della cartella. Evidenziava altresì che dall’acclarata duplicazione delle domande di ammissione al passivo erano destinante a scaturiredue ulteriori conseguenze. Ovvero, innanzitutto, l’irrilevanza della chiamata in causa dell’Amministrazione finanziaria, ossia dell’Agenzia delle Entrate, atteso che il concessionario del servizio di riscossione opera quale successore processuale della medesima Amministrazione. Ovvero, ino ltre , l’impossibilità, attesa la preclusione da giudicato endofallimentare atta a scaturire dalla già disposta ammissione tempestivaed idonea a coprire il dedotto e il deducibile, di far luogo all’accoglimento dell’opposizione pur con riferimento alla domanda subordinata formulata dall’opponente a verbale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], cioè con riferimento alla domandavolta a conseguire l’ammissione con riserva dell’intero credito portato dalla cartella di pagamento n. 00320150009216778 con successivo sgravio e con successiva rinuncia della somma oggetto dell’insinuazione tempestiva. 5. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ( già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ) ha proposto ricorsoavverso tale decreto; ne ha chiesto, sulla scorta di t r e motivi , la cassazione con ogni susseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA].r.l. non ha svolto difese . [OSCURATO:PERSONA] 6.Con il primo motivo l a ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione e/o mancata applicazione degli artt. 15 e 15 bisd.P.R. n. 602/1973. Premetteche ha proposto domanda tempestiva di ammissione al passivo con riferimento al credito portato dalla cartella di pagamento n. 00320140002916352 e tale cartella è conseguente all’iscrizione a ruolo ordinario - iscrizione frazionata attesa la pendenza innanzi alle commissioni tributarie di giudizio di impugnazione ex art. 15 d.P.R. n. 602/1973 - della somma di euro 466.463,39, corrispondente ad 1/3 degli importi accertati con avviso di rettifica e liquidazione n. 20111T001702000. Premette che ha proposto domanda tardiva di ammissione al passivo con riferimento al credito portato dalla cartella di pagamento n. 00320150009216778 e tale cartella è conseguente all’iscrizione a ruolo straordinario ex art t . 11, 3° co., e 15 bis d.P.R. n. 602/1973 – iscrizione correlata al “fondato pericolo per la riscossione derivante dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” degli importi tutti accertati con avviso di rettifica e liquidazione n. 20111T001702000. Deduce dunqueche l’importo del credito è stato solo parzialmente duplicato.Deduce al contempo che l ’ Agenzia delle Entrate ha proceduto allo sgravio dell’importo già ammesso con la domanda tempestiva, cosicché il credito, iscritto nel ruolo straordinario e portato dalla cartella di pagamento n. 00320150009216778, ammonta allo stato ad euro 2.431.454,70, che costituisce l’importo per il quale sarebbe stata da disporre, in accoglimento della domanda tardiva e dell’opposizione, l’ammissione al passivo con riserva. 7.Il primo motivo di ricor so è inammissibile. 8.Si è anticipato che il Tribunale di Ancona ha affermato che d a ll’ “accertata duplicazione delle domande di insinuazione al passivo”, ovvero dalla disposta ammissione tempestiva con riservadell’importo di euro 490.524,44, era atta a scaturire con riferimento alla domanda tardiva –avente medesimo “petitum” e “causa petendi” della domanda tempestiva depositata il 27.8.2014 - una preclusione da giudicato endofallimentare, idonea a coprire il dedotto e il deducibilee tale da ostare all’ammissione con riserva dell’intero credito portato dalla cartella di pagamento n. 00320150009216778 - emessa a seguito di iscrizione a ruolo straordinario - con successiva rinuncia della somma oggetto dell’insinuazione tempestiva. 9.Ebbene, siffatto passaggio motivazionale, sostanziante la “ ratio decidendi” , non è stato censurato con il mezzo di impugnazione in disamina. Invero, con il motivo in esame, al di là delle premesse argomentative, la ricorrente si è limitata ad invocare l’ammissione con riserva per l’importo attualmente ammontante ad euro 2.431.454,70 alla stregua, essenzialmente, del rilievo per cui le iscrizioni nei ruoli straordinari sono assolutamente legittime, qualora vi sia “fondato pericolo per la riscossione”.10. Il motivo, p er altro, risulterebbe ugualmente inammissibile anche a volerlo interpretare come implicitamente volto a contestare la sussistenza di una preclusione da giudicato endofallimentare: la conclusione cui è giunto il tribunale deriva infatti dal l’affermazione dell’unicità della pretesa ( pertanto non frazionabile in due distinte domande, l’una tempestiva e l’altra tardiva), che si fonda a sua volta su una duplice ratio decidendi, la seconda delle quali, costituita dal rilievo che al fine dell’ammissione al passivo con riserva dell’intero credito dell’amministrazione finanziaria non era necessaria l’emissione della cartella, non risulta sottoposta ad alcuna critica. 11.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza e/o del procedimento per mancata integrazione del contraddittorio. Deduce, in realtà in via pregiudiziale, che ha errato il tribunale a disattendere la richiesta di chiamata in causa dell’ente impositore, ossia dell’Agenzia delle Entrate, quale soggetto titolare del credito. Deduce segnatamente che l’ente impositore ha veste di litisconsorte necessario, qualora si contesti il fondamento dell’iscrizione a ruolo e non vengano addotti vizi propri della cartella. Deduce quindi che il tribunale avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio, senza la quale l’impugnata statuizione deve reputarsi inutiliter data. 12.Il secondo motivo è infondato. 13.Ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 13.4.1999 – intitolato “riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337” –“il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza risponde delle conseguenze della lite”. Evidentemente, nella specie, si fuoriesce dalla surriferita previsione normativa,siccome la lite, recte l’opposizione a stato passivo, è stata promossa dal –e non contro- [OSCURATO:PERSONA] e, prim’ancora, è stat a la concessionari a a presentare le domande di ammissione al passivo. 14. I n ogni caso , l’Agenzia delle Entrate non ave va veste di litisconsorte necessaria nel giudizio. Invero, seppur con specifico riferimento alla riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, si è assunto che deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l’ente creditore ed il concessionario del servizio di riscossione,qualora il giudizio sia promosso da quest’ultimo o nei confronti dello stesso, non assumendo a tal fine alcun rilievo che la domanda abbia ad oggetto, non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l’esistenza stessa del credito, posto che l’eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l’insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell’ente creditore; cosicché la chiamata in causa di quest’ultimo, prevista dall’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, dev’essere ricondotta all’art. 106 cod. proc. civ. ed è, come tale, rimessa alla esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile né sindacabile in sede d’impugnazione (cfr. Cass. 5.5.2016, n. 9016; Cass.(ord.) 22.5.2019, n. 13929. Cfr. anche Cass. (ord.) 18.11.2019, n. 29798,Cass.(ord.) 6.11.2023, n. 30777).15.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la illegittimità e/o l’erroneità della condanna alla rifusione delle spese. Deduce che ha errato il tribunale allorché l’ha condannata a rimborsare a controparte i 4/5 delle spese di lite. Deduce che l’agente della riscossione non è titolare del credito e, ricevuto il ruolo, non può esimersi dal formulare la domanda di ammissione al passivo fallimentare, sicché in assenza di qualsivoglia forma di sua responsabilità non si giustifica la sua condanna alle spese di lite. Deduce che si sarebbe giustificata la compensazione delle spese di lite , giacchél’opposizione, seppur in parte, è stata accolta. 16.Il terzo motivo di ricor so è in parte infondato e in par te inammissibile. 17. L ’ individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cfr. Cass. 27.11.2006, n. 25141; Cass. 15.10.2004, n. 20335). In questi termini ineccepibilmente il tribunale ha reputato [OSCURATO:PERSONA] soccombente, attesa la sua responsabilità neldarinizio al giudizio di opposizione exart. 98 l.fall. 18.D’altra parte, in ordine all’assunto della ricorrente, secondo cui essa non poteva esimersi dalla proposizione della domanda tardiva e dalla proposizione dell’opposizione, sovviene l’elaborazione di questa Corte.Ovvero, da un canto , l’insegnamento secondo cui l’e nte impositore ben avrebbe potuto per suo conto proporre opposizione allo stato passivo(cfr. Cass.29.11.2018, n. 30880). Ovvero, d’altro canto,l’insegnamento secondo cui, nella controversia con cui il debitore contesti l’esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell’agentedella riscossione, né - di per sé sola considerata - di loro compensazione, la circostanza che l’illegittimità dell’azione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato (cfr. Cass. 13.6.2018, n. 15390, ove si soggiunge che restano ferme, da un lato, la facoltà dell’agente della riscossione di chiedere all’ente impositore la manleva dalla eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall’altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il soloente creditore interessato o impositore, quando questo è presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l’agentedella riscossione, purché sussistano i presupposti di cui all’art. 92 cod. proc. civ., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l’opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all’entecreditore; Cass. (ord.) 9.7.2020, n. 14502). 19.Si spiega poi , i n tema di spese processuali, che il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass.10 (ord.) 31.3.2017, n. 8421; Cass. 19.6.2013, n. 15317. Cfr. altresì Cass.16.6.2011, n. 13229). In tal guisa, non può non darsi atto che [OSCURATO:PERSONA] è rimasta quasi integralmente soccombente, tanto più che il curatore del fallimento, con la comparsa con cui ha provveduto a costituirsi nel giudizio di opposizione, non si èopposto all’ammissione al passivo dell’importo di euro 9.463,64, importo per il quale, poi, con il decreto in questa sede impugnato l’ammissione è stata disposta. Ovviamente, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92, 2° co., cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (cfr. Cass. 31.1.2014, n. 2149). 20.Si tenga conto, inoltre, che la liquidazione delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, potendo essere denunziate in sede di legittimità solo liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali (cfr. Cass.4.7.2011, n. 14542;Cass. sez. lav. (ord.) 10.5.2019, n. 12537) Si tenga conto, a l contempo, che la parte che intend e impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi (ovvero, come nella specie, dei massimi)tariffari, ha l’onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso che contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in eccesso rispetto alla tariffa massima(cfr. Cass. 7.8.2009, n. 18086; Cass. 27.10.2005, n. 20904; Cass. 12.4.2001, n. 5467; Cass. 4.7.2011, n. 14542). 21.Su tale scorta si evidenzia che la ricorrente, “con riserva di successive deduzioni”, si è– inammissibilmente - limitata a contestare sic et simpliciter la liquidazione delle spese “per come effettuata in ragione delle disposizioni del D.M. n. 55/2014 e dell’effettivo valore della controversia”. 22. Poiché il F allimento d ella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese, non va assunta alcuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio. 23.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso ; a i sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per i l versamento, da parte della ricorrente, d i un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i l ricorso ai sensi dell’art. 13
Sentenza Cassazione n. 11662/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris