CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09639/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso nell'interesse dei ricorrenti, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di carenza di motivazione in ordine al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, come quella del giudice adito, il quale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio, affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego di concessione delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); che la corte d'appello ha adeguatamente e diffusamente motivato a pag. 10 della sentenza impugnata, rilevando l'assenza di elementi positivi da porre a fondamento dell'eventuale applicazione del beneficio, unitamente alla sussistenza di elementi, quali i numerosi precedenti penali a carico del ricorrente e la gravità dei fatti, ritenuti congrui ad escludere la mitigazione della pena, in proporzione a quanto già precedentemente calcolato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 m