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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 maggio 2025

Cassazione n. 33376/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 069SE5Q ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05LF5TR ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino, con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 15 maggio 2025, in parziale riforma della pronuncia del G.i.p. del Tribunale di Asti del 9-10-2024, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, riduceva le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA] ad anni 4 di reclusione ed C 2000 di multa e, ad [OSCURATO:PERSONA], ad anni 4, mesi 4 di reclusione ed C 2400 di multa perché entrambi colpevoli dei delitti di concorso in estorsione e sequestro di persona.

2. Avverso detta sentenza proponevano distinti ricorsi per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori deducendo con unico motivo comune violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. quanto alla qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo 2) posto che la Corte di appello aveva ratificato l'accordo senza valutare la possibilità di ritenere l'ipotesi meno grave della violenza privata in luogo della contestata estorsione. í\i [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi appaiono essere stati proposti per motivi generici ed oggetto di precedente rinuncia e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.

Ed invero deve innanzi tutto essere evidenziato come nessuna delle due impugnazioni spieghi in alcun modo perché in luogo della ritenuta estorsione il fatto commesso dovrebbe essere qualificato come semplice violenza privata.

Inoltre, va altresì rilevato come secondo l'orientamento della Corte di cassazione è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01).

2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 26 settembre 2025 - IL CONSIGLIERE E T. [OSCURATO:PERSONA] IL PRESIDENTE 4ngelo —tt DEPO, 1111 TO 08 ui T 225, SECONDA SEZIONE PELNAUS2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 069SE5Q ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05LF5TR ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 15 maggio 2025, in parziale riforma della pronuncia del G.i.p. del Tribunale di Asti del 9-10-2024, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, riduceva le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA] ad anni 4 di reclusione ed C 2000 di multa e, ad [OSCURATO:PERSONA], ad anni 4, mesi 4 di reclusione ed C 2400 di multa perché entrambi colpevoli dei delitti di concorso in estorsione e sequestro di persona. 2. Avverso detta sentenza proponevano distinti ricorsi per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori deducendo con unico motivo comune violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. quanto alla qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo 2) posto che la Corte di appello aveva ratificato l'accordo senza valutare la possibilità di ritenere l'ipotesi meno grave della violenza privata in luogo della contestata estorsione. í\i [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi appaiono essere stati proposti per motivi generici ed oggetto di precedente rinuncia e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Ed invero deve innanzi tutto essere evidenziato come nessuna delle due impugnazioni spieghi in alcun modo perché in luogo della ritenuta estorsione il fatto commesso dovrebbe essere qualificato come semplice violenza privata. Inoltre, va altresì rilevato come secondo l'orientamento della Corte di cassazione è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01). 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 26 settembre 2025 - IL CONSIGLIERE E T. [OSCURATO:PERSONA] IL PRESIDENTE 4ngelo —tt DEPO, 1111 TO 08 ui T 225, SECONDA SEZIONE PELNAUS2
Sentenza Cassazione n. 33376/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris