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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2024

Cassazione n. 26357/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. (fatto commesso in Ferrara il 16 febbraio 2020); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, è manifestamente infondato, posto che la mancata puntuale motivazione al riguardo da parte della Corte territoriale è giustificata dal fatto che già il motivo di appello risultava generico e manifestamente infondato, in quanto la pena inflitta risultava determinata nel minimo edittale di quattro anni di reclusione e all'imputato erano state concesse anche le circostanze attenuanti generiche, di modo che un trattamento sanzionatorio di maggior favore non sarebbe stato in concreto applicabile; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. (fatto commesso in Ferrara il 16 febbraio 2020); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, è manifestamente infondato, posto che la mancata puntuale motivazione al riguardo da parte della Corte territoriale è giustificata dal fatto che già il motivo di appello risultava generico e manifestamente infondato, in quanto la pena inflitta risultava determinata nel minimo edittale di quattro anni di reclusione e all'imputato erano state concesse anche le circostanze attenuanti generiche, di modo che un trattamento sanzionatorio di maggior favore non sarebbe stato in concreto applicabile; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 26357/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris