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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08249/2022

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EMPLIFICATA SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 novembre 1959 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 dicembre 1960 avverso la sentenza emessa il 19 dicembre 2019 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nella pubblica udienza del 25 novembre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dei ricorrenti, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 19 dicembre 2019 la Corte d'appello di Potenza ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Matera il 17 aprile 2015, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione di un assegno circolare.

Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorsi per cassazione il difensore degli imputati.

Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il difensore ha censurato la violazione degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello ritenuto tardiva l'istanza di rinvio dell'udienza del 19 dicembre 2019 per concomitante impegno del difensore, pur essendo la stessa stata depositata ben 16 giorni prima dell'udienza dinanzi alla Corte territoriale.

Il difensore ha di seguito dedotto i seguenti motivi: 1) vizi della motivazione per essere stato l'imputato ritenuto colpevole in violazione del principio del ne bis in idem.

La vicenda in esame presenterebbe ineluttabili elementi di connessione soggettiva e probatoria con quella oggetto della condanna pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Bari il 13 novembre 2013; 2) violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., per essere i motivi d'appello stati ritenuti aspecifici, nonostante l'atto d'appello avesse analizzato il percorso motivazionale del primo giudice, con specifiche e analitiche censure all'apparato argomentativo dello stesso; 3) violazione di legge e vizi della motivazione, per essere stata affermata la responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione, pur avendo egli indicato da chi aveva ricevuto l'assegno ed affermato di essere certo della provenienza lecita del titolo, ragione per la quale aveva mandato la moglie all'ufficio postale, al fine di effettuare l'operazione di versamento sul suo conto corrente; 4) vizi della motivazione per non avere dato risposta ai motivi dell'appello; 5) violazione di legge e vizi della motivazione per avere la Corte d'appello richiamato la sentenza di primo grado, senza spiegare i motivi per cui ha ritenuto di aderire al pensiero del primo giudice; 6) violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e alla mancata riduzione della pena.

Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il difensore ha censurato la violazione degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p., per avere la Corte d'appello ritenuto tardiva l'istanza di rinvio dell'udienza del 19 dicembre 2019 per concomitante impegno del difensore, pur essendo la stessa stata depositata ben 16 giorni prima dell'udienza dinanzi alla Corte territoriale.

Ha di seguito dedotto i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., per essere i motivi d'appello stati ritenuti aspecifici, nonostante l'atto d'appello avesse analizzato il percorso motivazionale del primo giudice, con specifiche e analitiche censure all'apparato argomentativo dello stesso; 2) violazione di legge e vizi della motivazione, per essere stata affermata la responsabilità della ricorrente per il reato di ricettazione sulla base di ipotesi congetturali, senza elementi obiettivi a conforto della consapevolezza della ricorrente della provenienza illecita dell'assegno, consegnatole dal marito che l'aveva rassicurata sulla liceità del titolo di credito; 3) violazione di legge e vizi della motivazione, per essere stata affermata la sussistenza della ricettazione, pur avendo l'altro ricorrente indicato da chi aveva ricevuto l'assegno e pur essendo la ricorrente ignara dell'eventuale provenienza illecita del titolo di credito, tanto da andare all'ufficio postale per effettuare l'operazione di versamento sul suo conto corrente; 4) vizi della motivazione per non avere la Corte d'appello dato risposta ai motivi dell'appello; 5) violazione di legge e vizi della motivazione per avere la Corte d'appello richiamato la sentenza di primo grado senza spiegare i motivi per cui ha ritenuto di aderire al pensiero del primo giudice in ordine alle deduzioni difensive; 6) violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e alla mancata riduzione della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 Le censure, formulate in entrambi i ricorsi, in ordine al mancato rinvio dell'udienza del 19 dicembre 2019, sono manifestamente infondate.

La Corte d'appello ha disatteso l'istanza di rinvio non in quanto depositata tardivamente rispetto alla data di celebrazione dell'udienza dinanzi a sé, come invece asserito dai ricorrenti, ma in quanto depositata tardivamente rispetto alla data di conoscenza da parte del difensore del concomitante impegno.

Nel motivare in tal modo il Collegio territoriale ha fatto corretta applicazione dell'orientamento del giudice di legittimità (Sez. 5, n. 27174 del 22/4/2014, Rv. 260579), secondo cui l'obbligo di comunicare prontamente, ex art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., il legittimo impedimento a comparire, per concorrente impegno professionale, si intende puntualmente adempiuto dal difensore quando questi, non appena ricevuta la notificazione della fissazione dell'udienza nella quale intenda far valere il legittimo impedimento, verifichi la sussistenza di un precedente impegno professionale davanti a diversa autorità giudiziaria cui deve accordare prevalenza.

Ne consegue che la tempestività della comunicazione predetta va determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento.

Si è così ritenuta tardiva l'istanza di rinvio inviata sei giorni prima dell'udienza mentre il difensore aveva avuto conoscenza della stessa un mese prima. 1.2 Anche il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla dedotta violazione del ne bis in idem, è manifestamente infondato.

La Corte d'appello, richiamando le condivise argomentazioni del Tribunale, ha ritenuto che non sussisteva "l'identità del fatto storico tra i due episodi meramente contigui temporalmente ma con un ruolo e una condotta di ( intermediazione di Calderola diversi tra loro nell'ipotesi contestata ex art. 648 bis cod. pen. e nel caso in oggetto del delitto di cui all'art. 648 cod. pen.".

Siffatte argomentazioni sfuggono ad ogni rilievo difensivo, avendo il Giudice del merito fatto corretta applicazione dell'insegnamento di questa Corte (Sez. 7, n. 42994 del 20/10/2021, Rv. 282187), secondo cui la preclusione processuale, derivante dal divieto di "bis in idem", prescinde dalla configurabilità di un astratto concorso formale e opera solo quando vi sia identità tra il fatto storico, oggetto di giudicato e quello oggetto del nuovo giudizio. 1.3 Sono poi privi di specificità, per la mancanza di confronto con la sentenza impugnata, il secondo e il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il primo e il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Con tali motivi i ricorrenti hanno lamentato sia le valutazioni compiute dalla Corte d'appello in ordine alle deduzioni difensive sia la mancata indicazione delle ragioni per cui è stata condivisa la sentenza del Tribunale.

Deve rilevarsi che la Corte territoriale ha affermato che "gli atti impugnatori, analizzati comparativamente con l'ordito motivazionale della sentenza impugnata, rilevavano, anche in considerazione della loro modestia cartolare, un'evidente debolezza contenutistica".

Siffatta conclusione sfugge ad ogni rilievo censorio.

Difatti, dalla lettura degli atti d'appello emerge che i relativi motivi difettavano di un confronto specifico con le puntuali ragioni di fatto e di diritto, poste a fondamento della decisione di condanna.

Ciò in contrasto con la funzione tipica dell'impugnazione che è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Al riguardo si è esattamente osservato (Sez.

VI, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Rv. 254584) che "tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 c.p.p.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta".

Per altro verso, deve rilevarsi che la Corte d'appello ha spiegato le ragioni per cui ha condiviso l'epilogo decisorio e le valutazioni del primo giudice, laddove ha affermato che quest'ultimo aveva effettuato "una soddisfacente disamina del materiale processuale" nel rispetto delle regole di giudizio ed era pervenuto alla decisione di condanna sulla base "di un corposo ragionamento logico giuridico". 1.4 Non sono consentiti il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il secondo e il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], concernenti la K motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di ricettazione, ascritto agli imputati.

La Corte d'appello ha fatto rinvio alla motivazione del primo giudice e ha disatteso, in particolare, i rilievi difensivi sulla buona fede degli imputati, avendo affermando che, nel caso in esame, ricorreva il dolo per lo meno nella forma eventuale dell'accettazione del rischio dell'illecita provenienza del titolo, alla luce della mancata indicazione del rapporto sottostante la consegna dell'assegno.

A fronte di tali argomentazioni - che possono essere lette congiuntamente alla motivazione della sentenza di primo grado, essendosi in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, fondata sugli stessi criteri di valutazione delle prove (cfr. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218) - deve rilevarsi che le censure dei ricorrenti sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez.

U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074). 1.5 Il quarto motivo di entrambi i ricorsi è privo di specificità.

Dalla lettura della decisione impugnata emerge che la Corte d'appello ha dato risposta ai rilievi difensivi, tanto più ove si consideri che, essendo state spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento, devono considerarsi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (in tal senso, conservano validità e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte Suprema, Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. 226074). 1.6 Le censure sul trattamento sanzionatorio, formulate nel sesto motivo di entrambi i ricorsi, sono, in parte, non consentite e, in parte, prive di specificità.

La Corte di appello ha ritenuto che la pena inflitta fosse equa e commisurata alla reale gravità del fatto nonché alla personalità degli imputati, già gravati da precedenti penali.

Deve aggiungersi che negli atti di appello era stata chiesta, per di più in modo generico, soltanto la riduzione della pena, previa qualificazione dei fatti ai sensi dell'articolo 712 cod pen.

Nulla era stato dedotto in ordine alle attenuanti generiche, così che i ricorrenti non possono lamentare, per la prima volta in questa sede, il mancato riconoscimento delle menzionate circostanze.

2. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che i medesimi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.( P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza con motivazione sempl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EMPLIFICATA SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 novembre 1959 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 dicembre 1960 avverso la sentenza emessa il 19 dicembre 2019 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nella pubblica udienza del 25 novembre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dei ricorrenti, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 19 dicembre 2019 la Corte d'appello di Potenza ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Matera il 17 aprile 2015, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione di un assegno circolare. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorsi per cassazione il difensore degli imputati. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il difensore ha censurato la violazione degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello ritenuto tardiva l'istanza di rinvio dell'udienza del 19 dicembre 2019 per concomitante impegno del difensore, pur essendo la stessa stata depositata ben 16 giorni prima dell'udienza dinanzi alla Corte territoriale. Il difensore ha di seguito dedotto i seguenti motivi: 1) vizi della motivazione per essere stato l'imputato ritenuto colpevole in violazione del principio del ne bis in idem. La vicenda in esame presenterebbe ineluttabili elementi di connessione soggettiva e probatoria con quella oggetto della condanna pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Bari il 13 novembre 2013; 2) violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., per essere i motivi d'appello stati ritenuti aspecifici, nonostante l'atto d'appello avesse analizzato il percorso motivazionale del primo giudice, con specifiche e analitiche censure all'apparato argomentativo dello stesso; 3) violazione di legge e vizi della motivazione, per essere stata affermata la responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione, pur avendo egli indicato da chi aveva ricevuto l'assegno ed affermato di essere certo della provenienza lecita del titolo, ragione per la quale aveva mandato la moglie all'ufficio postale, al fine di effettuare l'operazione di versamento sul suo conto corrente; 4) vizi della motivazione per non avere dato risposta ai motivi dell'appello; 5) violazione di legge e vizi della motivazione per avere la Corte d'appello richiamato la sentenza di primo grado, senza spiegare i motivi per cui ha ritenuto di aderire al pensiero del primo giudice; 6) violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e alla mancata riduzione della pena. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il difensore ha censurato la violazione degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p., per avere la Corte d'appello ritenuto tardiva l'istanza di rinvio dell'udienza del 19 dicembre 2019 per concomitante impegno del difensore, pur essendo la stessa stata depositata ben 16 giorni prima dell'udienza dinanzi alla Corte territoriale. Ha di seguito dedotto i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., per essere i motivi d'appello stati ritenuti aspecifici, nonostante l'atto d'appello avesse analizzato il percorso motivazionale del primo giudice, con specifiche e analitiche censure all'apparato argomentativo dello stesso; 2) violazione di legge e vizi della motivazione, per essere stata affermata la responsabilità della ricorrente per il reato di ricettazione sulla base di ipotesi congetturali, senza elementi obiettivi a conforto della consapevolezza della ricorrente della provenienza illecita dell'assegno, consegnatole dal marito che l'aveva rassicurata sulla liceità del titolo di credito; 3) violazione di legge e vizi della motivazione, per essere stata affermata la sussistenza della ricettazione, pur avendo l'altro ricorrente indicato da chi aveva ricevuto l'assegno e pur essendo la ricorrente ignara dell'eventuale provenienza illecita del titolo di credito, tanto da andare all'ufficio postale per effettuare l'operazione di versamento sul suo conto corrente; 4) vizi della motivazione per non avere la Corte d'appello dato risposta ai motivi dell'appello; 5) violazione di legge e vizi della motivazione per avere la Corte d'appello richiamato la sentenza di primo grado senza spiegare i motivi per cui ha ritenuto di aderire al pensiero del primo giudice in ordine alle deduzioni difensive; 6) violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e alla mancata riduzione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 Le censure, formulate in entrambi i ricorsi, in ordine al mancato rinvio dell'udienza del 19 dicembre 2019, sono manifestamente infondate. La Corte d'appello ha disatteso l'istanza di rinvio non in quanto depositata tardivamente rispetto alla data di celebrazione dell'udienza dinanzi a sé, come invece asserito dai ricorrenti, ma in quanto depositata tardivamente rispetto alla data di conoscenza da parte del difensore del concomitante impegno. Nel motivare in tal modo il Collegio territoriale ha fatto corretta applicazione dell'orientamento del giudice di legittimità (Sez. 5, n. 27174 del 22/4/2014, Rv. 260579), secondo cui l'obbligo di comunicare prontamente, ex art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., il legittimo impedimento a comparire, per concorrente impegno professionale, si intende puntualmente adempiuto dal difensore quando questi, non appena ricevuta la notificazione della fissazione dell'udienza nella quale intenda far valere il legittimo impedimento, verifichi la sussistenza di un precedente impegno professionale davanti a diversa autorità giudiziaria cui deve accordare prevalenza. Ne consegue che la tempestività della comunicazione predetta va determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento. Si è così ritenuta tardiva l'istanza di rinvio inviata sei giorni prima dell'udienza mentre il difensore aveva avuto conoscenza della stessa un mese prima. 1.2 Anche il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla dedotta violazione del ne bis in idem, è manifestamente infondato. La Corte d'appello, richiamando le condivise argomentazioni del Tribunale, ha ritenuto che non sussisteva "l'identità del fatto storico tra i due episodi meramente contigui temporalmente ma con un ruolo e una condotta di ( intermediazione di Calderola diversi tra loro nell'ipotesi contestata ex art. 648 bis cod. pen. e nel caso in oggetto del delitto di cui all'art. 648 cod. pen.". Siffatte argomentazioni sfuggono ad ogni rilievo difensivo, avendo il Giudice del merito fatto corretta applicazione dell'insegnamento di questa Corte (Sez. 7, n. 42994 del 20/10/2021, Rv. 282187), secondo cui la preclusione processuale, derivante dal divieto di "bis in idem", prescinde dalla configurabilità di un astratto concorso formale e opera solo quando vi sia identità tra il fatto storico, oggetto di giudicato e quello oggetto del nuovo giudizio. 1.3 Sono poi privi di specificità, per la mancanza di confronto con la sentenza impugnata, il secondo e il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il primo e il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Con tali motivi i ricorrenti hanno lamentato sia le valutazioni compiute dalla Corte d'appello in ordine alle deduzioni difensive sia la mancata indicazione delle ragioni per cui è stata condivisa la sentenza del Tribunale. Deve rilevarsi che la Corte territoriale ha affermato che "gli atti impugnatori, analizzati comparativamente con l'ordito motivazionale della sentenza impugnata, rilevavano, anche in considerazione della loro modestia cartolare, un'evidente debolezza contenutistica". Siffatta conclusione sfugge ad ogni rilievo censorio. Difatti, dalla lettura degli atti d'appello emerge che i relativi motivi difettavano di un confronto specifico con le puntuali ragioni di fatto e di diritto, poste a fondamento della decisione di condanna. Ciò in contrasto con la funzione tipica dell'impugnazione che è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Al riguardo si è esattamente osservato (Sez. VI, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Rv. 254584) che "tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 c.p.p.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta". Per altro verso, deve rilevarsi che la Corte d'appello ha spiegato le ragioni per cui ha condiviso l'epilogo decisorio e le valutazioni del primo giudice, laddove ha affermato che quest'ultimo aveva effettuato "una soddisfacente disamina del materiale processuale" nel rispetto delle regole di giudizio ed era pervenuto alla decisione di condanna sulla base "di un corposo ragionamento logico giuridico". 1.4 Non sono consentiti il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il secondo e il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], concernenti la K motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di ricettazione, ascritto agli imputati. La Corte d'appello ha fatto rinvio alla motivazione del primo giudice e ha disatteso, in particolare, i rilievi difensivi sulla buona fede degli imputati, avendo affermando che, nel caso in esame, ricorreva il dolo per lo meno nella forma eventuale dell'accettazione del rischio dell'illecita provenienza del titolo, alla luce della mancata indicazione del rapporto sottostante la consegna dell'assegno. A fronte di tali argomentazioni - che possono essere lette congiuntamente alla motivazione della sentenza di primo grado, essendosi in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, fondata sugli stessi criteri di valutazione delle prove (cfr. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218) - deve rilevarsi che le censure dei ricorrenti sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074). 1.5 Il quarto motivo di entrambi i ricorsi è privo di specificità. Dalla lettura della decisione impugnata emerge che la Corte d'appello ha dato risposta ai rilievi difensivi, tanto più ove si consideri che, essendo state spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento, devono considerarsi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (in tal senso, conservano validità e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte Suprema, Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. 226074). 1.6 Le censure sul trattamento sanzionatorio, formulate nel sesto motivo di entrambi i ricorsi, sono, in parte, non consentite e, in parte, prive di specificità. La Corte di appello ha ritenuto che la pena inflitta fosse equa e commisurata alla reale gravità del fatto nonché alla personalità degli imputati, già gravati da precedenti penali. Deve aggiungersi che negli atti di appello era stata chiesta, per di più in modo generico, soltanto la riduzione della pena, previa qualificazione dei fatti ai sensi dell'articolo 712 cod pen. Nulla era stato dedotto in ordine alle attenuanti generiche, così che i ricorrenti non possono lamentare, per la prima volta in questa sede, il mancato riconoscimento delle menzionate circostanze. 2. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che i medesimi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.( P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione sempl
Sentenza Cassazione n. 08249/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris