CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17616/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato MassimoClemente-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro temporeAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro temporeCOMUNE SERRENTI, in persona del Sindaco pro tempore-intimati-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaSardegna n.174/2020 depositata il 11/05/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 311/2021Numero sezionale 1451/2026Numero di raccolta generale 17616/2026Data pubblicazione 03/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 03/06/2026Antonella Dell'Orfano