CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16120/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22315/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura rilasciata su foglio separato congiunt o al ricorso, con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s .p. a . , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Bologna del 23settembre 2024, comunicata il 24 settembre 202 4 , resa nel procedimento n. RG 6520/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Bologna del 23 settembre 2024, comunicata il 24 settembre 2024 resa nel procedimento RG 6520/2023; non hanno depositato scrittura difensiva gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; il Pubblico M inistero presso la Corte ha depositato conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato che: è pervenuta, a mezzo deposito telematico, in data 26marzo 2025, dichiarazionedi rinuncia al ricorso sottoscritta da lla ricorrent e e da l suo difensore; la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma secondo, cod. proc. civ., per cui, a norma dell'art. 391cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione; poiché gli intimati non hanno svolto difese, non vi è luogo a provvedere sulle spesedel regolamento. [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezio