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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2024

Cassazione n. 39952/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati: la misura della pena applicata e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in relazione ad una valutazione ampiamente discrezionale rimessa ai giudici del merito, sono stati adeguatamente motivati, senza evidente cadute logiche, richiamando la gravità del fatto (connessa alla purezza della sostanza e all'elevato numero di dosi ricavabili), né sono stati acquisiti ulteriori elementi valutabili a favore dell'imputato.

La stessa confessione, per modalità e contenuti, neppure è stata ritenuta idonea ad integrare un "fattivo" contributo, foriero di effetti positivi per le indagini in corso: da qui il diniego di applicazione della circostanza di cui all'art. 73, comma 7, d.PR. 309/1990.

La motivazione della sentenza impugnata a tal riguardo è immune da censure perché logica ed esaustiva sulla insussistenza di utilità e proficuità delle dichiarazioni dell'imputato (cfr. Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021, Rv. 280385), che costituiscono i canoni di apprezzamento ai fini dell'applicazione dell'attenuante in parola; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l'11 ottobre 2024 Il Consigliere relatore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati: la misura della pena applicata e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in relazione ad una valutazione ampiamente discrezionale rimessa ai giudici del merito, sono stati adeguatamente motivati, senza evidente cadute logiche, richiamando la gravità del fatto (connessa alla purezza della sostanza e all'elevato numero di dosi ricavabili), né sono stati acquisiti ulteriori elementi valutabili a favore dell'imputato. La stessa confessione, per modalità e contenuti, neppure è stata ritenuta idonea ad integrare un "fattivo" contributo, foriero di effetti positivi per le indagini in corso: da qui il diniego di applicazione della circostanza di cui all'art. 73, comma 7, d.PR. 309/1990. La motivazione della sentenza impugnata a tal riguardo è immune da censure perché logica ed esaustiva sulla insussistenza di utilità e proficuità delle dichiarazioni dell'imputato (cfr. Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021, Rv. 280385), che costituiscono i canoni di apprezzamento ai fini dell'applicazione dell'attenuante in parola; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11 ottobre 2024 Il Consigliere relatore
Sentenza Cassazione n. 39952/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris