CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22549/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1544/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da ll’ a vv . [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , sito in Roma, viaG. Avezzana, 6 -ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da gli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Massimo F. Dotto, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via Depretis, 86 -controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] -intimato - [OSCURATO:PERSONA] -intimato avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 882/2018, depositatail 27 marzo 2018. Oggetto: spese processuali Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, depositatail 27 marzo 2018, di reiezione dell’appello interposto dalla medesima, nonché da [OSCURATO:PERSONA], per la riforma della sentenza d el Tribunale di Modena che aveva respinto la loro domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danniper mancata percezione del maggiore rendimento di due polizze assicurative rispetto a quello riscosso , da quest’ultimo prospettato , nella veste di agente della società assicuratrice contraente,nei relativi piani previdenziali; -dagli atti di causa si evince che il giudizio di primo grado, al quale ha partecipato anche [OSCURATO:PERSONA], chiamato in causa dal convenuto sull’assunto della sua qualità di co-agente della compagnia assicuratrice all’epoca dei fatti , si era concluso con il rigetto della domanda attorea; - si evince, altresì, che nel corso del giudi zio di appello , il processo è stato interrotto per fallimento dell’attore Copelli e riassunto dalla sola odierna ricorrente; - quindi, con la sentenza impugnata la Corte di appello, qualificata la domanda nei termini di azione di condanna al risarcimento dei danni per fatto illecito, ha confermato la decisione d el Tribunale evidenziando, tra gli altri aspetti, che i motivi di appello erano generici e, comunque, infondati, atteso che non vi era prova né della provenienza dei richiamati piani finanziari dal convenuto Belfasti, né del danno sofferto, in ragione della estraneità del contenuto di tali piani finanziari dal regolamento contrattuale; -il ricorso è affidato a due motiv i ; -resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; -[OSCURATO:PERSONA], invece, non spiega alcuna attività difensiva;[OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente de nuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 112cod. proc. civ. e dei d.m. 20 luglio 2012, n. 140,e 10 marzo 2014, n. 55, per aver la sentenza impugnata ritenuto inammissibile per genericità il motivo di gravame vertente sulla regolazione delle spese effettuata dal giudice di primo grado nella parte in cui aveva posto a carico degli attori soccombenti la rifusione anche delle spese vive, quantificate in euro 500,00 in favore del convenuto e del chiamato in causa, benché si trattasse di esborsi mai sostenuti e il cui rimborso non era stato chiesto dalle parti vittoriose; - con il secondo motivo deduce, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, cod. proc. civ., 118 disp att. cod. proc. civ., per motivazione omessa e/o apparente in ordine al predetto motivo di appello; - quest’ultimo motivo, esaminabile prioritariamente per motivi di ordine logico-giuridico, è infondato, poiché il riferimento alla genericità del motivo di gravame esprime il convincimento del giudice di appello in ordine al difetto del requisito di specificità dell’impugnazione, previsto dall’art. 342 cod. proc. civ.; -una siffatta motivazione consente di individuare l’ iter argomentativo seguitoe, per tale ragione, di sottrae alla censura prospettata; -il primo motivo è, del pari, infondato; - la doglianza coglie nel segno nella parte in cui censura l’ erro r in procedendo in cui è incorsa la Corte di appello nel dichiarare inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di gravame vertente sulla condanna al rimborso delle spese vive, attesa la sufficiente puntualità del contenuto della critica illustrata nel ricorso, ma ciò, tuttavia, non consegue l’accoglimento del motivo; -in proposito, si rammenta che la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall'ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo, mediante l'enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, qualora, come nel caso in esame, si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (cfr. Cass., ord., 1° marzo 2019, n. 6145; Cass., sez.un., 2 febbraio 2017, n. 2731); - o rbene, come autorevolmente osservato , nel processo civile le parti sopportano «spese, diverse tanto da quelle generaliquanto da quelle documentate, che sfuggono ad precisa elencazione ma che di fatto sono sostenute dal professionista nello svolgimentodel singolo incarico …: per esse, in ragione della loro variabilità e scarsa rilevanza economica, nonché per l'assenza di documenti fiscali che ne attestino l'esborso, sarebbe oltremodo difficile chiedere uno specifico rimborso. L'impossibilità o la rilevante difficoltà di provare il preciso ammontare di tali costi, unita alla considerazione della loro effettiva ricorrenza secondo l'id quod plerumque accidit, conduce ad una loro liquidazione equitativa…» (cfr. Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 31030); -da ciò consegue che il riconoscimento operato dal Tribunale di spese in favore della parte vittoriosa liquidate forfettariamente e in assenza di una specifica richiesta di rimborso risulta coerente con tale principio; - per le suindicate considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M. La Corte rigettail ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00,oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , t.u. spese giust. , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso