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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 luglio 2022

Cassazione n. 26127/2022

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iere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 37076/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] S . a . s . d i [OSCURATO:PERSONA] . e d i [OSCURATO:PERSONA], in persona Curatore fall imentare [OSCURATO:PERSONA] ; Procura Generale della Repubblicapresso la Corte d’appello di Trento –sezione distaccata di Bolzano -intimati - avverso la sentenza n. 15/2019 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, pubblicata il 09/11/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2022 dal cons.

PaolaVella. [OSCURATO:PERSONA]

1. – con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano, ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale di Bolzano che,in data 02/04/2019 , aveva dichiarato il fallimento dello stesso Giacomuzzi nonché della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]., su richiesta del P.M. ai sensi dell’art. 7, comma 1, n. 2), l.fall., a seguito della segnalazione del G.E. presso il Tribunale di Bolzano in relazione a tre procedure esecutive immobiliari pendenti contro la società e il socio accomandatario;

2. – avvers o detta decisione [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso per cassazione; il PG e i due [OSCURATO:PERSONA] intimati non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. –con il primo motivo, rubricato «nullità della sentenza e/o del procedimento di secondo grado in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza», in relazione all’art. 360, n. 4), c.p.c., ci si duole della asseritamente erronea lettura dei bilanci 2016 e 2017 da parte della Corte territoriale;

2.2. – il secondo mezz o denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 5), c.p.c., l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti ossia sulla capacità finanziaria patrimoniale e sulla consistenza del patrimonio immobiliare della [OSCURATO:PERSONA] e del signor [OSCURATO:PERSONA] e sulla mancanza di motivazione circa l’omessa assunzione della richiesta CTU contabile»;

3. –entrambi i motivi sono inammissibili;3.1. – il primo, nel prospettare una non meglio precisata “nullità” della sentenza o del procedimento, veicola in realtà censure di merito, limitandosi ad offrire una autonoma lettura di alcune voci dei bilanci 2016 e 2017 – dalla quale si evincerebbe, asseritamente, che «la società era, nel biennio preso in esame, florida e sana, tanto da generare utili» – in contrapposizione alla diversa lettura data dai giudici del reclamo a pag. 8 e s. della sentenza impugnata (ove si segnala anche l’esistenza di un patrimonio netto negativo), come tale non sindacabile in sede di legittimità, poiché la valutazione di attendibilità dei dati contabili rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. 30516/2018); nel caso di specie, peraltro, quella valutazione è accompagnata da una lunga serie di ulteriori indici rivelatori dello stato di insolvenza della società (pendenza di procedure esecutive immobiliari, mancato pagamento di debiti anche modesti e relativi alla gestione ordinaria della società, esposizione debitoria ingente, variegata e cronicizzata, gestione disordinata e infruttuosa dei canoni di locazione relativi al consistente patrimonio immobiliare del socio e della società);

3.2. – il secondo mezzo veicola una censura motivazionale non conforme aicanoni del novellato art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per cui il ricorrente è tenuto a indicare - nel rispetto degli artt. 366, comma 1, n. 6), e 369, co mma 2, n. 4), c.p.c. - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonché la sua "decisività" (ex multis, Cass. Sez.U, 8053/2014; Cass. 19987/2017, 27415/2018); 3.3.–quanto all’omessa motivazione circa la mancata ammissione di c.t.u. contabile, dallo stesso motivo emerge che si trattava di richiesta del tutto generica, in quanto dichiaratamente volta «a fare chiarezza sulla cospicua mole della documentazione contabile in possesso della curatela fallimentare», potendosi conseguentemente inferire che vi sia stato un legittimo rigetto implicito dell’istanza, in quanto del tutto esplorativa (Cass. 24721/2015, 8965/2019);

3.4. –valga, sul punto, il consolidato orientamento di questa Corte, per cui «la doglianza che lamenta la mancata ammissione di mezzi istruttori ed il mancato esercizio dei poteri officiosi è sussumibile nell'ambito del vizio di motivazione, di cui deve avere forma e sostanza, potendo essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione su di un fatto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. 251/2018; v.

Cass.5377/2011, 4369/2009, 11457/2007), fermo restando che «il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità» (Cass. 7472/2017).

4. – è dunque evidente che i motivi proposti afferiscono inammissibilmente al merito della valutazione operata dai giudici di secondo grado, avendo questa Corte più volte ammonito che «il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta» (Cass. 17105/2019, 7252/2014), come è sicuramente nel caso in esame;

5. – in ultima analisi, il ricorso va dichiarato inammissibile poiché, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, ovvero di difetto di motivazione, mira ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze probatorie rispetto a quella operata dal giudice di merito (Cass. Sez.

U, 34476/2019);

6. – l’assenz a di difese degli intimati esclude la pronuncia sulle spese;

7. – ricorrono astrattamente i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez.

U, 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 37076/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] S . a . s . d i [OSCURATO:PERSONA] . e d i [OSCURATO:PERSONA], in persona Curatore fall imentare [OSCURATO:PERSONA] ; Procura Generale della Repubblicapresso la Corte d’appello di Trento –sezione distaccata di Bolzano -intimati - avverso la sentenza n. 15/2019 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, pubblicata il 09/11/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2022 dal cons. PaolaVella. [OSCURATO:PERSONA] 1. – con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano, ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale di Bolzano che,in data 02/04/2019 , aveva dichiarato il fallimento dello stesso Giacomuzzi nonché della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]., su richiesta del P.M. ai sensi dell’art. 7, comma 1, n. 2), l.fall., a seguito della segnalazione del G.E. presso il Tribunale di Bolzano in relazione a tre procedure esecutive immobiliari pendenti contro la società e il socio accomandatario; 2. – avvers o detta decisione [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso per cassazione; il PG e i due [OSCURATO:PERSONA] intimati non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. –con il primo motivo, rubricato «nullità della sentenza e/o del procedimento di secondo grado in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza», in relazione all’art. 360, n. 4), c.p.c., ci si duole della asseritamente erronea lettura dei bilanci 2016 e 2017 da parte della Corte territoriale; 2.2. – il secondo mezz o denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 5), c.p.c., l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti ossia sulla capacità finanziaria patrimoniale e sulla consistenza del patrimonio immobiliare della [OSCURATO:PERSONA] e del signor [OSCURATO:PERSONA] e sulla mancanza di motivazione circa l’omessa assunzione della richiesta CTU contabile»; 3. –entrambi i motivi sono inammissibili;3.1. – il primo, nel prospettare una non meglio precisata “nullità” della sentenza o del procedimento, veicola in realtà censure di merito, limitandosi ad offrire una autonoma lettura di alcune voci dei bilanci 2016 e 2017 – dalla quale si evincerebbe, asseritamente, che «la società era, nel biennio preso in esame, florida e sana, tanto da generare utili» – in contrapposizione alla diversa lettura data dai giudici del reclamo a pag. 8 e s. della sentenza impugnata (ove si segnala anche l’esistenza di un patrimonio netto negativo), come tale non sindacabile in sede di legittimità, poiché la valutazione di attendibilità dei dati contabili rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. 30516/2018); nel caso di specie, peraltro, quella valutazione è accompagnata da una lunga serie di ulteriori indici rivelatori dello stato di insolvenza della società (pendenza di procedure esecutive immobiliari, mancato pagamento di debiti anche modesti e relativi alla gestione ordinaria della società, esposizione debitoria ingente, variegata e cronicizzata, gestione disordinata e infruttuosa dei canoni di locazione relativi al consistente patrimonio immobiliare del socio e della società); 3.2. – il secondo mezzo veicola una censura motivazionale non conforme aicanoni del novellato art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per cui il ricorrente è tenuto a indicare - nel rispetto degli artt. 366, comma 1, n. 6), e 369, co mma 2, n. 4), c.p.c. - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonché la sua "decisività" (ex multis, Cass. Sez.U, 8053/2014; Cass. 19987/2017, 27415/2018); 3.3.–quanto all’omessa motivazione circa la mancata ammissione di c.t.u. contabile, dallo stesso motivo emerge che si trattava di richiesta del tutto generica, in quanto dichiaratamente volta «a fare chiarezza sulla cospicua mole della documentazione contabile in possesso della curatela fallimentare», potendosi conseguentemente inferire che vi sia stato un legittimo rigetto implicito dell’istanza, in quanto del tutto esplorativa (Cass. 24721/2015, 8965/2019); 3.4. –valga, sul punto, il consolidato orientamento di questa Corte, per cui «la doglianza che lamenta la mancata ammissione di mezzi istruttori ed il mancato esercizio dei poteri officiosi è sussumibile nell'ambito del vizio di motivazione, di cui deve avere forma e sostanza, potendo essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione su di un fatto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. 251/2018; v. Cass.5377/2011, 4369/2009, 11457/2007), fermo restando che «il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità» (Cass. 7472/2017). 4. – è dunque evidente che i motivi proposti afferiscono inammissibilmente al merito della valutazione operata dai giudici di secondo grado, avendo questa Corte più volte ammonito che «il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta» (Cass. 17105/2019, 7252/2014), come è sicuramente nel caso in esame; 5. – in ultima analisi, il ricorso va dichiarato inammissibile poiché, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, ovvero di difetto di motivazione, mira ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze probatorie rispetto a quella operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019); 6. – l’assenz a di difese degli intimati esclude la pronuncia sulle spese; 7. – ricorrono astrattamente i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez. U, 4315/2020). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a
Sentenza Cassazione n. 26127/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris