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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 06112/2023

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te Rep.

DECRETO Ud. sul ricorso 20826-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 110, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; 2023 - controricorrente- 26 avverso la sentenza n. 3367/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/05/2022; R.G.N. 20826/2022 letto l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che il predetto atto risulta, inoltre, sottoscritto per accettazione della rinuncia dal difensore della società controricorrente [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza,7r , Così deciso in Roma il giorno Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te Rep. DECRETO Ud. sul ricorso 20826-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 110, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; 2023 - controricorrente- 26 avverso la sentenza n. 3367/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/05/2022; R.G.N. 20826/2022 letto l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che il predetto atto risulta, inoltre, sottoscritto per accettazione della rinuncia dal difensore della società controricorrente [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza,7r , Così deciso in Roma il giorno Il P
Decreto Cassazione n. 06112/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris