CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13987/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio in relazione alla condotta criminosa commessa nel mese di dicembre 2103 con rinvio alla Corte di appello di Potenza per la rideterminazione della pena, dichiarando per il resto inammissibile il ricorso; lette le note di udienza del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza del 2/07/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui agli artt. 81 comma 2, 646, 61 n.11 cod.pen. "perché, nella qualità di agente monomandatario di [OSCURATO:SOCIETA]. ed abusando del conseguente rapporto fiduciario, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, si appropriava indebitamente delle somme di denaro relative agli incassi per la fornitura di gas, in quanto percepiva gli importi corrisposti dal clienti nell'atto della fornitura, senza poi versarli alla predetta società" (così il capo di imputazione). 1.1 Al riguardo il difensore osserva che per la fattura n.879 del 20 dicembre 2013 la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciare sentenza di non doversi procedere in quanto il reato era estinto per prescrizione, con l'ulteriore conseguenza di una riduzione di pena. 1.2 Il difensore, premesso che con l'atto di appello erano stati contestati l'erronea interpretazione dei fatti ed il giudizio di sussistenza degli elementi costitutivi del reato, dopo aver riassunto le vicende relative alla collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:SOCIETA]. e i fatti di causa, osserva che le dichiarazioni del querelante, [OSCURATO:PERSONA], contraddicevano quanto da lui esposto in atto di querela, non sapendo specificare nulla sulle appropriazioni degli incassi, sul tipo di assunzione di [OSCURATO:PERSONA] presso la sua società e su chi fosse addetto alla verifica della regolarità dei pagamenti; il querelante era poi stato smentito da [OSCURATO:PERSONA] sullo svolgimento dei fatti e le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] avevano evidenziato ulteriori incongruenze e confuse imprecisioni circa il funzionamento della contabilità all'interno della Connpass S.p..a.; il difensore rileva che già in atto di appello di era osservato che la prova raccolta era incompleta, in quanto non erano stati ascoltati a sommarie informazioni i ragionieri Petrizzi e Bolcina, addetti alla registrazione degli incassi ed al controllo/recupero delle fatture non pagate per cui, in mancanza di tale approfondimento istruttorio, non potevano certo costituire prova regina ed unica le fatture prodotte da [OSCURATO:PERSONA], visto che la maggior parte delle stesse non riportava la firma di [OSCURATO:PERSONA] e che non tutte erano risultate pagate in contanti, al contrario di quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] difensore prosegue affermando che Oi era rilevato che il giudice di primo grado aveva mancato di analizzare nei dettagli ciascuna delle sette fatture oggetto del capo di imputazione, non tenendo quindi conto della assoluta discordanza tra le modalità di pagamento/incasso e le modalità riferite dai testimoni e che quattro fatture su sette non riportavano la firma di [OSCURATO:PERSONA]; su tali aspetti, la Corte di appello aveva reso una motivazione illogica, fondandola sulla base di presunzioni e di una catena indiziaria che non era solida, affermando che dato che [OSCURATO:PERSONA] aveva un portafoglio clienti, che risultavano alcuni insoluti, e che un cliente aveva dichiarato che i suoi pagamenti non erano stati contabilizzati, tutti gli ammanchi costituivano sottrazioni. Il difensore lamenta travisamento della prova, in quanto, anche qualora si volessero dare per accertati gli ammanchi tramite una prova indiretta, tale prova non era certo costituita dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dato che il riferimento delle stesse per la contabilizzazione degli incassi erano i ragionieri Bolcina e Pietrizzi, mai sentiti, così come non erano mai stati sentiti i clienti della [OSCURATO:SOCIETA]. 1.3 D difensore impugna la sentenza della Corte di appello nella parte in cui non era stato applicato l'art. 131 bis cod.pen., visto il calcolo non corretto della somma (nel capo di imputazione si contestava a [OSCURATO:PERSONA] la sottrazione di C 3.480,66, mentre la Corte di appello era rimasta ancorata, per la sua valutazione, all'importo addebitato in denuncia, ossia 11mila euro) e poiché erano state ritenute sussistenti "condotte plurime e reiterate", quando occorreva invece tener conto che dette condotte erano avvinte dal vincolo della continuazione; relativamente a quest'ultimo aspetto, visti i diversi orientamenti di questa Corte, il difensore segnala l'opportunità di devolvere la questione alle Sezioni Unite; era necessaria una nuova valutazione che considerasse che non costituivano un ostacolo insormontabile all'applicazione della norma le più condotte delittuose, se avvinte dal vincolo della continuazione, l'incensuratezza dell'imputato, l'esiguo valore del denaro sottratto e le altre circostanze dedotte, tra cui quelle delle rimostranze economiche vantate contro l'azienda. 2.11 Procuratore generale depositava conclusioni scritte con le quali chiedeva che l'annullamento senza rinvio in relazione alla condotta criminosa commessa nel mese di dicembre 2103 con rinvio alla Corte di appello di Potenza per la rideterminazione della pena, dichiarando per il resto inammissibile il ricorso. 3.11 difensore depositava note di udienza con le quali insisteva per l'accoglimento del terzo motivo di ricorso, richiamando la recente sentenza resa a Sezioni Unite da questa Corte in data 27 gennaio 2022 nella quale si afferma che la pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione può ritenersi ostativa alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art.N/NN' 131 bis cod.pen. solo se ritenuta in concreto idonea a integrare una o più delle condizioni previste tassativamente 1.•~LRO dalla suddetta disposizione per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento abituale; ribadisce che il reato di appropriazione indebita relativa alla fattura del 20/12/2013 si era prescritto prima della sentenza della Corte di appello ed insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato soltanto relativamente al primo motivo. 1.1 Si deve infatti ribadire che "nel caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna relativa a più reati unificati dal vincolo della continuazione, l'intervenuta prescrizione di uno di essi deve essere dichiarata anche se i motivi di ricorso riferiti a tale reato siano inammissibili. (La Corte ha precisato che i reati unificati con il vincolo della continuazione, diversamente dai capi di imputazione autonomi, hanno sorte processuale comune, non potendosi il relativo capo ritenersi definitivo se la pena è ancora in discussione, poiché irrogata in relazione alla ritenuta continuazione)" (Sez.2, Sentenza n. 36376 del 23/06/2021, Cimini, Rv. 282015 - 04; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 7937 del 01/06/2016, B., Rv. 269030 - 01 Come efficacemente spiegato nella sentenza di Sez.3, n. 5444 del 10/11/1975, ([OSCURATO:PERSONA]. 133993 - 01), "la continuazione non d'a luogo ad una figura autonoma di reato, ma configura soltanto un'unita giuridica fittizia, inspirata al principio del favor rei, con la quale si é voluto, per ragioni di equitta, mitigare il rigore relative al concorso di reati. Il legislatore, in sostanza, per esigenze pratiche e precipuamente quoad poenam ed ad altri determinati effetti, (decorrenza della prescrizione, competenza territoriale, abitualità e professionalità nel reato, recidiva, eccetera) finge di trovarsi di fronte ad un reato unico, mentre per tutti gli altri effetti, resta integra l'autonomia e la struttura delle violazioni singole, che debbono considerarsi come reati distinti"; pertanto, poiché per quanto riguarda il pagamento della fattura del 20.12.2013 intestata a [OSCURATO:PERSONA] il termine massimo di prescrizione di sette anni e mezzo era trascorso prima della sentenza della Corte di appello qui impugnata, la stessa deve essere annullata sul punto. 1.1 Con riferimento alle censure del secondo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). Inoltre, le censure sono reiterative di quanto già contenuto nei motivi di appello, che avevano trovato tutti una puntuale risposta nella sentenza impugnata, che ha evidenziato, con un giudizio di merito sul quale non è ammesso sindacato di legittimità, che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano riscontrate dalla documentazione prodotta, che le dichiarazioni della seconda erano sufficienti per escludere che alcuni pagamenti fossero avvenuti con modalità tracciabili (bonifico o assegno) e per ritenere irrilevante che alcune quietanze di pagamento non recassero la firma dell'imputato, e che la scelta da parte dell'imputato del giudizio abbreviato condizionato alla acquisizione di documentazione comportava l'accettazione della decisione allo stato degli atti senza alcun altro approfondimento istruttorio. 1.3 Relativamente alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen., premesso che il richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, alla somma esposta in querela era soltanto rafforzativo della decisione, si deve rilevare, come esposto nella motivazione di Sez. 4 , Sentenza n. 36534 del 15/09/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281922 - 01, che è vero che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere dichiarata anche in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, giacché quest'ultima non si identifica automaticamente con l'abitualità nel reato, ostativa al riconoscimento del beneficio, non individuando comportamenti di per se stessi espressivi del carattere seriale dell'attività criminosa e dell'abitudine del soggetto a violare la legge (Sez. 2, n. 19932 del 29/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270320; Sez. 5, n. 5358 del 15/1/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272109), ma che già nella motivazione della sentenza 19932/2017 questa Corte ha specificato che il giudice, in presenza di un reato continuato, per decidere sulla meritevolezza o meno del beneficio da parte dell'imputato, è chiamato a soppesare - in relazione alla modalità della condotta ed all'esiguità del danno o del pericolo - l'incidenza della continuazione in tutti i suoi aspetti, tra cui la gravità del reato, la capacità a delinquere, i precedenti penali e giudiziari, la durata temporale della violazione, il numero delle disposizioni di legge violate, gli effetti della condotta antecedente, contemporanea e susseguente al reato, gli interessi lesi ovvero perseguiti dal reo e le motivazioni a delinquere. Successivamente, poi, pur ribadendosi che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non osta la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, si è condivisibilmente specificato che, perché non siano ostativi, occorre che questi riguardino azioni commesse nelle medesime circostanze di tempo, di luogo e nei confronti della medesima persona, elementi da cui emerge una unitaria e circoscritta deliberazione criminosa, incompatibile con l'abitualità presa in considerazione in negativo dall'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 5, n. 5358 del 15/1/2018, Corradini, Rv. 272109; Sez. 4, n. 10111 del 13/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278642; Sez. 4, n. 47772 del 25/09/2018, Bonnmartinj, Rv. 274430). Ancora di recente è stato precisato che si deve valutare, anche in ragione del suo inserimento in un contesto più articolato, se la condotta sia espressione di una situazione episodica, se la lesione all'interesse tutelato dalla norma sia comunque minimale e, in definitiva, se il fatto nella sua complessità sia meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuità (Sez. 2, n. 11591 del 27/1/2020, T. Rv. 278830 in un caso in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale il giudice distrettuale aveva escluso la causa di non punibilità in relazione al delitto di violazione di domicilio, tenendo conto non soltanto del disvalore oggettivo della condotta, ma anche di come essa fosse l'epilogo di una pluralità di condotte di circonvenzione di incapace e di violenza privata di particolare gravità). Orbene, nel caso che ci occupa la Corte territoriale ha evidenziato, oltre al valore della merce sottratta, il fatto che si trattava di condotte molteplici, reiterate e protratte nel tempo, analogamente a quanto deciso dal giudice di primo grado, che aveva anche evidenziato la mancata percezione del disvalore della condotta da parte dell'imputato, che non si era adoperato in alcun modo per la restituzione delle somme, valorizzando così il richiamo, contenuto nell'art. 131 bis cod.pen., all'art. 133 cod.pen., che al comma 2 n.3) prevede che il giudice debba tener conto della condotta contemporanea o susseguente al reato. 2. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata soltanto per la contestazione di appropriazione indebita relativa alla fattura del 20 dicembre 2013, con declaratoria di inammissibilità nel resto e con rinvio alla Corte di appello di Salerno per la rideterminazione della pena. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'appropriazione riferita alla fattura n. 879/4 del 20 dicembre 2013 perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità in ordine ai residui reati e rinvia alla Corte di appello di Saler